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Quali obblighi sono previsti dal Decreto Legislativo 39/2016 che introduce il Regolamento CLP nel TUS.
Numerose le novità e implicazioni dell'entrata in vigore, dal 29 Marzo 2016, del Decreto Legislativo 39/2016 per la parte inerente l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) che modifica il TUS al Titolo IX "Sostanze pericolose".
Allegato un Documento di commento e di illustrazione delle novità con una Tabella di raccordo tra i Pittogrammi CLP e la segnaletica dell'Allegato XXV del TUS.
Il Documento è completo di:
- Documento TUS modificato dal CLP
- Decreto Legislativo 36/2016
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
- Raccolta pittogrammi CLP
In particolare si evidenziano:
1. Sostituzioni definizioni "Miscela"
2. Articolo 222 - Definizione di “Agenti chimici pericolosi"
3. Articolo 223 - Valutazione dei rischi - "Fornitori"
4. Articolo 223 - Valutazione dei rischi - "Fornita SDS conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)"
5. Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
6. Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria
7. Titolo IX capo II Protezione Agenti cancerogeni e mutageni - Articolo 234 - Definizioni
8. Allegato XXV - Nuovi Pittogrammi CLP in sostituzione della segnaletica
9. Allegato XXVI - Etichettatura di recipienti e tubazioni con i nuovi Pittogrammi CLP
10. Allegato XXVI - Etichettatura di zone, i locali o gli spazi adibiti a deposito
Allegato XXV
Il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è soppresso:
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| Sostanze nocive o irritanti |
Il segnale di avvertimento "Pericolo generico" è sostituito dal cartello previsto del Regolamento CLP:
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| Pericolo generico TUS | Pericolo generico Regolamento CLP |
Ed è aggiunta la nota:
"Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose"
La nota comporta l'uso del segnale solo nei luoghi di deposito e "non in forma generica per il pericolo circa le sostanze chimiche o miscele pericolose".
La definizione dei pericoli deve essere effettuata ai sensi del Regolamento CLP:
- tossici acuti;
- corrosivi;
- irritanti;
- sensibilizzanti;
- tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento;
- tossici specifici per organo bersaglio;
- tossici in caso di aspirazione;
- cancerogeni e mutageni di categoria 2.
Modifiche da attuare a partire dal 29 Marzo 2016
Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 , n. 39
Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39
Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH
Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL)...
Oggetto: Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 23 settembre 2021.
Si fa seguito alla Circolare n. 11 del 15.09.2021, tenuto conto del DPCM del ...

Nozione di luogo di lavoro
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5900 Anno 2019
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 17/01/...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024