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ID 21377 | 17.02.2024 / Documento completo allegato - Download Art. 3 D.Lgs. 81/2008 annotato parte d'interesse
Il Documento riassume, in accordo con quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le modifiche apportate allo stesso nel tempo, in particolare dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 e dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, inerenti semplificazioni e modifiche per taluni obblighi per determinati settori di attività generali e specifici, anche con la previsione di emanazione di appositi decreti attuativi.
Inoltre sono riportati i Decreti attuativi previsti da altre disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per specifiche attività (vedi in particolare Art. 3. campo di applicazione).
In tutto il contesto il documento suddivide i decreti attuativi in:
A. Attesi,
B. Prodotti,
C. Nativi.
Le semplificazioni seppur in parte non avvenute, sono previste per imprese a basso rischio di infortuni, lavoratori stagionali, basso impatto orario, lavoratori a tempo determinato e stagionali, imprese agricole, e le specificità per volontariato, Forze Polizia, VVF, altro.
Attenzione articolo non esaustivo, previste modifiche/integrazioni.
Download Art. 3 D.Lgs. 81/2008 annotato parte d'interesse
A. Attesi (Decreti che hanno modificato il D.Lgs. 81/2008 e previsto decreti attuativi che non sono stati emanati)
1. Attivita' BRI (Basso Rischio di Infortuni e malattie professionali)
Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 / ha introdotto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
...
Articolo 29 - 6-ter.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda.
2. Misure di semplificazione documentazione
Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 / ha introdotto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
...
Articolo 3 - 13-bis.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.
3. Misure di semplificazione IF / VR / SS Imprese agricole e imprese di piccole dimensioni
Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 / ha introdotto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 3 - 13-ter.
Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni.
4. Forze armate
Articolo 3 - comma 2 e 3
2. Nei riguardi delle Forze armate...le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità' organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivita' condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri…individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400” ...
Il Decreto previsto nel presente periodo è ricompreso, per la parte di salute e sicurezza sul lavoro, nel D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90.
[...]
5. Attività a bordo delle navi, portuali pesca, trasporto ferroviario
Articolo 3 - comma 2 e 3
“…Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, - comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.”
B. Prodotti (Decreti che hanno modificato il D.Lgs. 81/2008 e previsto decreti attuativi che sono stati emanati)
8. Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili / Decreto Interministeriale 9 settembre 2014
Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 / ha introdotto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Art. 104-bis. Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.
9. Palchi / Decreto Interministeriale 22 luglio 2014
Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 / ha introdotto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 88 comma 2-bis.
Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013";
10. Cooperative sociali/volontariato/soccorso alpino / Decreto 13 aprile 2011 / Decreto 12 gennaio 2012
Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 / correttivo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 3 comma 3-bis.
Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità' di svolgimento delle rispettive attività', individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dal decreto adottato in attuazione del primo periodo.
11. Segnaletica stradale attivita' lavorative / Decreto Interministeriale 2 gennaio 2019 - (abrogato il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013)
Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 / correttivo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Art. 161 - comma 2-bis
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.
12. Ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario / Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19
Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19 / Integrazione decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Titolo X-bis Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario
Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. (GU n.57 del 10.03.2014)
13. Misure di semplificazione IF / VR / SS Imprese agricole e imprese di piccole dimensioni
Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 / coordinato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)
2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale.
[...]
C. Nativi (Decreti attuativi previsti dal testo originario del D.Lgs. 81/2008 ed emanati)
14. Procedure standardizzate / Decreto Interministeriale 30.11.2012
Articolo 29 - comma 6
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
15. Misure di semplificazione lavoratori stagionali settore agricolo / Decreto interministeriale 27 marzo 2013
Articolo 3 - comma 13
13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.
16. Archivi, biblioteche e musei sottoposti a vincoli / Decreto 30 giugno 2016
Articolo 3 - comma 2
“…analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.”
17. Forze di Polizia, VVF / Decreto 21 agosto 2019 n. 127
Articolo 3 - comma 2 e 3
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità' istituzionali alle attività' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica
[…]
Articolo 13 - comma 3
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
[...]
I testi di legge d'interesse
[box-note]Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69
Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)
Art. 35 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.
13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.[/box-note]
[box-note]Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18
Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)
2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale.
2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.
2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.
2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.[/box-note]
[box-note]Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
...
Art. 3 - Campo di applicazione
comma 2
“.. disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità' organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale…”
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[...]
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Collegati
[box-note]D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106
Decreto MLPS 13 aprile 2011
D.P.C.M. 28 novembre 2011 n. 231
Decreto Interministeriale 30 novembre 2012
Decreto interministeriale 27 marzo 2013
Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69
Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19
Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 - "Palchi"
Decreto interministeriale 18 novembre 2014 n. 201
Decreto 30 giugno 2016
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18
Decreto MLPS 22 gennaio 2019
Decreto 21 agosto 2019 n. 127
www.tussl.it[/box-note]
Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.
(GU n.16 del 18.01.1957)
Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 13 dicembre 2010 n. 212
ID 22374 | 25.11.2024 / In allegato DD MLPS n. 124/2024
Elenco dei soggetti abilitati p...
ID 21648 | 07.04.2024 / In allegato
Raccolta FAQ - Uso in sicurezza di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) – ATS Brianza ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024