Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
43.922
/ Documenti scaricati: 31.177.493
/ Documenti scaricati: 31.177.493
Rev. 1.0 2019 del 10 gennaio 2019
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro (DL), direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP), deve convocare almeno una volta all’anno una riunione inerente tutti gli aspetti di sicurezza (RPS), nelle unità produttive fino a 15 lavoratori è facoltà del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
...
Articolo 35 Decreto Legislativo 81/2008
Riunione periodica:
“1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.”
Sanzioni Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 35, co. 4: ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)]
Sanzioni Amministrative
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 35, co. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro [Art. 55, co. 5, lett. f)]
Art. 35, co. 5: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]
Formato doc
Elaborato Certifico Srl Rev. 1.0 2019
_______
Matrice Revisioni:
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | Gennaio 2019 | Normativo | Certifico Srl |
0.0 | Maggio 2017 | -- | Certifico Srl |
Collegati:
VVF 2019
Gli interventi di soccorso su veicoli ibridi o elettrici è sempre più frequente. Questo impone la necessità di conoscere le nuove insidie ...
ID 4271 | Rev. 2.0 del 05.01.2023 / Modello A doc/pdf e doc.completo in allegato
Normativa di riferiment...
Edizione 2012
Questo manuale riporta le linee guida ILCOR 2010 (International Liaison Committee on Resuscitation), tenendo in considerazione, al co...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024