Documento riepilogativo su tutti gli articoli del D.Lgs. 81/2008 relativi alla "Sorveglianza sanitaria" e al "Medico Competente"
La sorveglianza sanitaria viene disciplinata nel TUS nella Sezione V dall'articolo 38 all'articolo 42, trattando nello specifico quali debbano essere i requisiti del Medico Competente, quali le sue attribuzioni e limiti di competenza e come gestire i rapporti con le pubbliche amministrazioni.
La sorveglianza sanitaria specifica per ogni rischio di esposizione, è disciplinata, nei titoli relativi ai diversi fattori di rischio. Per ogni singolo rischio viene descritto come e quando effettuare la sorveglianza sanitaria, quindi ad esempio per il rischio da esposizione a videoterminali (articolo 176), per i rischi da agenti fisici (articolo 185), per i rischi da esposizione ad agenti biologici (articoli 279-281) ed a sostanze pericolose (articoli 242-245 ed articolo 259).
L'articolo 41 riveste un ruolo fondamentale, per quanto attiene la definizione ed il contenuto proprio della sorveglianza sanitaria, in quanto determina:
- le modalità, - le tempistiche, - i soggetti e - le frequenze, con cui debba essere effettuata la sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla legge. Viene inoltre sempre qui definito quando è possibile, da parte del lavoratore, richiedere una visita medica supplementare, e quando al contrario è obbligatorio esservi sottoposti, cosa può essere accertato dalla sorveglianza, come devono essere gestite le risultanze (giudizi di idoneità) e quali esami possono essere effettuati.
Estratto
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2 c. 1 lett. h Definizioni [..] h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto[..]
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: [..] d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; [..] g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; [..] 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza[..]
Articolo 25 Obblighi del medico competente
1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; f) Lettera soppressa dall’art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sezione II - Valutazione dei rischi
Articolo 28 comma 2 - Oggetto della valutazione dei rischi
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
---
Sezione V Sorveglianza sanitaria
Articolo 186 - Cartella sanitaria e di rischio
1. Nella cartella di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente Titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
---
CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria
1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.
---
CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
Articolo 204 - Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.
CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
CAPO IV – SANZIONI
Articolo 284 - Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 328,80 a euro 1.315,20 per la violazione dell’articolo 279, comma 3.
Regolamento (UE) 2024/2929 ID 23634 | 14.03.2025 Regolamento (UE) 2024/2929 della Commissione, del 27 novembre 2024, che rettifica la versione in lingua francese dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di…
Leggi tutto
UNI EN 1953:2025 / Attrezzature per prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza ID 23633 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI EN 1953:2025Attrezzature per l'applicazione di prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e…
Leggi tutto
Benefici multipli dell'efficienza energetica per le imprese / ENEA 2024 ID 23632 | 14.03.2025 / In allegato L’efficienza energetica non è solo una leva fondamentale per ridurre i consumi e i costi aziendali, ma anche un elemento chiave per affrontare le sfide climatiche e promuovere uno sviluppo…
Leggi tutto
Linee guida ENEA-ENAC sull’utilizzo dell’idrogeno negli aeroporti ID 23631 | 14.03.2025 / In allegato Le linee guida sono state sviluppate utilizzando come riferimenti due “casi studio”, gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, selezionati a seguito di un bando pubblicato da Enac…
Leggi tutto
UNI CEI CEN/TR 17622:2021 / Valutazione di conformità accessibilità ambiente costruito ID 23630 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI CEI CEN/TR 17622:2021 Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito - Valutazione di conformità Il rapporto tecnico fornisce i criteri per la verifica e la…
Leggi tutto
UNI 11971:2025 - Access Advisor / Consulente per l'Accessibilità ID 23629 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI 11971:2025Attività professionali non regolamentate - Access Advisor/Consulente per l'Accessibilità - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità La norma definisce i…
Leggi tutto
UNI EN 16141:2025 / Linee guida condizioni ambientali conservazione del patrimonio culturale ID 23628 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI EN 16141:2025Conservazione del patrimonio culturale - Linee guida per la gestione delle condizioni ambientali - Strutture per la conservazione in depositi…
Leggi tutto
Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente / Rapporto ISTISAN 2025 ID 23627 | 14.03.2025 / In allegato (EN) Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente: implicazioni per la valutazione del rischio nella sicurezza alimentare. L’Autorità Europea per la…
Leggi tutto
Progetto UNI/PdR 13:2025 - Sostenibilità ambientale nelle costruzioni ID 23626 | 14.03.2025 / In allegato Progetti Il documento - sviluppato con ITACA, Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e Compatibilità Ambientale e suddiviso in tre parti - è stato pubblicato la prima volta…
Leggi tutto
Relazione Osservatorio nazionale sicurezza professioni sanitarie - anno 2024 ID 23625 | 14.03.2025 / In allegato Relazione sulle attività dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie - anno 2024 La crescita esponenziale e preoccupante di…
Leggi tutto
UNI EN 1953:2025 / Attrezzature per prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza ID 23633 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI EN 1953:2025Attrezzature per l'applicazione di prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e…
Leggi tutto
UNI CEI CEN/TR 17622:2021 / Valutazione di conformità accessibilità ambiente costruito ID 23630 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI CEI CEN/TR 17622:2021 Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito - Valutazione di conformità Il rapporto tecnico fornisce i criteri per la verifica e la…
Leggi tutto
UNI 11971:2025 - Access Advisor / Consulente per l'Accessibilità ID 23629 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI 11971:2025Attività professionali non regolamentate - Access Advisor/Consulente per l'Accessibilità - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità La norma definisce i…
Leggi tutto
UNI EN 16141:2025 / Linee guida condizioni ambientali conservazione del patrimonio culturale ID 23628 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI EN 16141:2025Conservazione del patrimonio culturale - Linee guida per la gestione delle condizioni ambientali - Strutture per la conservazione in depositi…
Leggi tutto
Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente / Rapporto ISTISAN 2025 ID 23627 | 14.03.2025 / In allegato (EN) Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente: implicazioni per la valutazione del rischio nella sicurezza alimentare. L’Autorità Europea per la…
Leggi tutto
Progetto UNI/PdR 13:2025 - Sostenibilità ambientale nelle costruzioni ID 23626 | 14.03.2025 / In allegato Progetti Il documento - sviluppato con ITACA, Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e Compatibilità Ambientale e suddiviso in tre parti - è stato pubblicato la prima volta…
Leggi tutto
Linee guida misura campi elettromagnetici sistemi telecomunicazione 5G ID 23624 | 14.03.2025 / In allegato Linee guida per la misura dei campi elettromagnetici generati da sistemi di telecomunicazione in tecnologia 5G - Linee guida SNPA 54/2025 La finalità delle presenti Linee Guida è di definire i…
Leggi tutto
Delibera n. 1 del 6 marzo 2025 / Nuovi requisiti Responsabile Tecnico ID 23621 | 13.03.2025 / In allegato Dal 1° aprile 2025 il legale rappresentante dell'impresa iscritta che al momento della domanda ha ricoperto tale ruolo presso la stessa impresa per almeno tre anni consecutivi è dispensato…
Leggi tutto
Istruzioni operative fine vita dei moduli fotovoltaici / MASE Marzo 2025 ID 23620 | 13.03.2025 / In allegato Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati in Conto Energia (Allegato D.D. 45 - Istruzioni operative RAEE marzo 2025). Il documento, approvato dal…
Leggi tutto
UNI EN 15004-1:2025 / Installazioni fisse antincendio ad estinguenti gassosi - Marzo 2025 ID 23619 | 13.03.2025 / In allegato Preview UNI EN 15004-1:2025Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione Data disponibilità: 05…
Leggi tutto