Motivi della decisione
1.-La L.B. denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., carenza e\o contraddittoria motivazione nonché errata valutazione giuridica del limite dell'abnormità volta od interrompere il nesso causale al fine della configurazione della responsabilità civile dei soggetti tenuti all'obbligo cautelare. Conseguente mancata valutazione degli effettivi rapporti ed obblighi giuridici delle parti in causa al fine di determinarne la relativa responsabilità civile.
Lamenta la ricorrente, in proprio e nella qualità, che la sentenza impugnata aveva fornito una errata interpretazione del concetto di abnormità del comportamento del lavoratore danneggiato (e proprietario della gru fornita per l'occasione al M.T.) senza considerare la condotta dei soggetti concorrenti, che avevano violato specifici obblighi previsti dalla legge (d.lgs. n.494\96; d.lgs.n.626\96) e che inoltre non era stata valutata la colpa in vigilando del datore di lavoro e dei preposti al cantiere.
Il ricorso è infondato.
Come più volte affermato da questa Corte (da ultimo cfr. Cass.n.l3798\17, Cass. n. 26307\14) il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre - a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione - per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata "male" applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma. Sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall'ambito di operatività dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.
[...]
Deve poi ribadirsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, Cass. n. 195\16, Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394.
E'evidente che nella specie la ricorrente, al di là delle denunciate astratte violazioni di norme di legge, lamenta una erronea ricognizione della fattispecie concreta (in particolare se l'intervento del M.D. sia stato autonomo o richiesto; se sia stato abnorme o meno, etc.) a mezzo delle risultanze di causa, ed in sostanza un vizio motivo in ordine all'apprezzamento di circostanze di fatto controverse, senza considerare che il citato art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394; Cass.5 maggio 2010 n.10833, Cass. sez.un. n.24148\13, Cass. n.l5205\14, Cass. n. 8008\14).
Nella specie la motivazione della corte di merito sul punto appare congrua e logico, sicché il motivo risulta, sotto il profilo in esame, inammissibile.
2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite, in favore delle parti costituite, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.