Cassazione Penale, Sez. 4, 22 marzo 2016, n. 12257 - Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi proprio per scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili
Corretta è l’argomentazione secondo cui "il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi connessi alla sua azienda e alla sua attività proprio per scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili, e non può aspettare di scoprire tali pericoli con l’infortunio di un dipendente.
Il piano di valutazione dei rischi, infatti, deve essere eseguito da un tecnico specializzato con appositi sopralluoghi, e non facendo rilevare eventuali pericoli ad un dipendente inviato sul posto senza alcun avvertimento e senza alcuna preparazione, come avvenuto in questo caso. Ignorando le condizioni di agibilità del manufatto - come condivisibilmente rilevano i giudici del gravame del merito - il datore di lavoro avrebbe dovuto verificarle di persona o tramite un tecnico appositamente nominato, prima di consentirne l’accesso ai dipendenti. Ovvero avrebbe dovuto impedire del tutto tale accesso, con apposita cartellonistica e chiusura di tutti i punti di ingresso; quindi, valutato il rischio connesso all’utilizzo di quel manufatto, avrebbe dovuto adottare i presidi di sicurezza più opportuni per evitare ai dipendenti inviati ad effettuare controlli o pulizie il rischio di scivolamento o altri rischi."
Cassazione Penale, Sez. 4, 05 ottobre 2015, n. 40043 - Cattivo funzionamento del dispositivo di sicurezza della macchina. Responsabilità del delegato alla sicurezza
Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818