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Guida per gli ispettori del lavoro: agenti chimici sensibilizzanti sui luoghi di lavoro - diisocianati

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Guida per gli ispettori del lavoro agenti chimici sensibilizzanti sui luoghi di lavoro diisocianati

Guida per gli ispettori del lavoro: agenti chimici sensibilizzanti sui luoghi di lavoro - diisocianati / Giugno 2025

ID 24190 | 30.06.2025 / In allegato

Guida dello SLIC (Senior Labour Inspectors Committee)(1) per gli ispettori del lavoro in materia di agenti chimici sensibilizzanti sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai diisocianati

Il presente documento di orientamento elaborato per gli INL mira a rendere gli ispettori più sicuri nell'affrontare e regolamentare i rischi connessi agli agenti sensibilizzanti, in particolare a causa:

- della loro ampia diffusione in tutti gli Stati membri;
- degli elevati rischi ad essi correlati in termini sia di potenziale esposizione (personale) che di numero elevato di lavoratori potenzialmente esposti (società); e
- in particolare dei requisiti in materia di formazione per i diisocianati.

I presenti orientamenti si articolano in tre sezioni:

- la sezione 1 fornisce informazioni generali sugli stessi orientamenti, sul motivo per cui gli INL dovrebbero prendere in considerazione gli agenti sensibilizzanti, sul quadro normativo e sulle misure di controllo;
- la sezione 2 fornisce agli INL informazioni generali sugli agenti sensibilizzanti, cosa sono e come individuarli;
- la sezione 3 si concentra sui diisocianati, sui loro pericoli per la salute, le misure di controllo, la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), la sorveglianza sanitaria, il biomonitoraggio e le opzioni di applicazione.

N.B. Modalità nazionali

L'INL godrà sempre di un potere discrezionale sul livello di azione ritenuto adeguato alle circostanze in loco, in quanto è pienamente riconosciuto che i metodi di applicazione variano da un paese all'altro, talvolta andando oltre le prescrizioni minime della direttiva sugli agenti chimici (98/24/CE, CAD) e della direttiva quadro sulla SSL (89/391/CEE) descritte nei presenti orientamenti. La scelta del regime di applicazione dipende dal contesto giuridico/amministrativo di ciascun paese.

L'obbligo di applicazione basato sul regolamento REACH è indicato con un asterisco nella tabella delle azioni di cui alla sezione 3. Si prega di considerare che, a seconda dello Stato membro dell'UE, autorità diverse possono condurre ispezioni ai sensi del regolamento REACH e della direttiva CAD.

Perché gli ispettorati nazionali del lavoro dovrebbero affrontare il problema dell'esposizione ai sensibilizzanti sul luogo di lavoro

I sensibilizzanti, sia delle vie respiratorie che cutanei, sono proteine di origine naturale e agenti chimici che possono indurre reazioni allergiche negli esseri umani. Sono anche denominati "allergeni". Il presente documento esamina le caratteristiche importanti dell'esposizione a questi agenti, in particolare ai diisocianati, e le opportune misure di prevenzione. I soggetti sensibilizzati agli allergeni potrebbero non essere in grado di riprendere la loro normale attività lavorativa. Anche al termine dell'esposizione ai sensibilizzanti, i soggetti che sono stati sensibilizzati possono comunque subire effetti sulla salute che durano tutta la vita.

I diisocianati sono forti sensibilizzanti cutanei e delle vie respiratorie e restano una delle cause più comunemente segnalate di asma professionale a livello mondiale. L'asma professionale è attestata con una frequenza che varia da un paese all'altro, ma l'esposizione ai diisocianati è generalmente la seconda causa più comune di asma professionale in diverse parti del mondo. Secondo le stime di alcuni studi, i fattori professionali sono responsabili di circa il 9-15% dei casi di asma negli adulti in età lavorativa. I diisocianati sono una delle cause più comuni di asma professionale, con un numero stimato di incidenze annuali nell'UE compreso tra 2 350 e 7 269 casi1. Secondo le stime, sono circa 4,2 milioni i lavoratori esposti ai diisocianati e oltre 2,4 milioni le imprese nell'UE interessate, la maggior parte delle quali sono microimprese o PMI.

(1) Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro

Il Comitato degli Alti Ispettori del Lavoro ha il mandato di esprimere il proprio parere su tutte le questioni relative all'applicazione della legislazione UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò può avvenire su richiesta della Commissione o su iniziativa del Comitato dei Funzionari del Lavoro (SLIC).

Il Comitato degli Alti Ispettori del Lavoro (SLIC) ha iniziato a riunirsi in forma informale nel 1982 per assistere la Commissione europea nel monitoraggio dell'applicazione della legislazione UE a livello nazionale. Nel 1995, la decisione 95/319/CE della Commissione, modificata nel 2008 (2008/823/CE), ha conferito al Comitato uno status formale.

Le principali attività dello SLIC sono:

- Definire principi comuni di ispezione del lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sviluppare metodi di valutazione dei sistemi nazionali di ispezione in relazione a tali principi;
- Promuovere una migliore conoscenza e comprensione reciproca dei diversi sistemi e pratiche nazionali di ispezione del lavoro, dei metodi e dei quadri giuridici di intervento;
- Sviluppare scambi di informazioni tra i servizi nazionali di ispezione del lavoro sulle loro esperienze nel monitoraggio dell'applicazione del diritto comunitario derivato in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Promuovere un programma di scambio di ispettori del lavoro tra le amministrazioni nazionali e l'istituzione di programmi di formazione per ispettori;
- Sviluppare un sistema affidabile ed efficiente di rapido scambio di informazioni tra ispettorati del lavoro in materia di salute e sicurezza;
- Instaurare una cooperazione attiva con gli ispettorati del lavoro dei paesi terzi per promuovere una migliore comprensione e contribuire alla risoluzione di eventuali problemi transfrontalieri;
- Studiare il possibile impatto di altre politiche comunitarie sulle attività di ispezione del lavoro relative alla salute e sicurezza sul lavoro e alle condizioni di lavoro.

__________

Contenuto

Sezione 1
Introduzione
Finalità e struttura degli orientamenti
Perché gli ispettorati nazionali del lavoro dovrebbero affrontare il problema dell'esposizione ai sensibilizzanti sul luogo di lavoro
Glossario
Riferimenti alla legislazione
Legislazione
Direttiva quadro sulla SSL
Direttiva sugli agenti chimici
Direttiva CMR
Regolamento REACH
Regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (CLP)

Sezione 2
2.1 Agenti chimici sensibilizzanti e loro effetti sulla salute
2.2 Riconoscere il pericolo
Sensibilizzanti classificati ed etichettati conformemente al CLP
Sensibilizzanti non classificati ed etichettati conformemente al CLP
Schede dei dati di sicurezza

Sezione 3 - I diisocianati
Che cosa sono i diisocianati?
Tipi di diisocianati
Usi dei diisocianati
Vie d'esposizione
Effetti sulla salute
Valutazione dei rischi
Controllo dell'esposizione
Dispositivi di protezione individuale
Apparecchi/dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Restrizione e formazione ai sensi del REACH
Valori limite di esposizione professionale
Valutazione dell'esposizione
Informazioni sulle procedure di monitoraggio
Sorveglianza sanitaria
Monitoraggio biologico
Opzioni di applicazione
Applicazione a norma del regolamento REACH

Allegati
Allegato 1 - Riferimenti, ulteriori informazioni e risorse
Allegato 2 – Elenco delle organizzazioni aderenti al sottogruppo in materia di malattie a lunga latenza del gruppo di lavoro CHEMEX dello SLIC
Allegato 3 - Tabella contenente le prescrizioni di etichettatura ai sensi del CLP per le sostanze chimiche sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle
Allegato 4 - Requisiti in materia di formazione per i diisocianati ai sensi del regolamento REACH

Tabelle
Tabella 1 - Sensibilizzanti delle vie respiratorie (classificati ed etichettati ai sensi del regolamento CLP)
Tabella 2 - Sensibilizzanti delle vie respiratorie (non necessitano della SDS)
Tabella 3 - Sensibilizzanti delle vie respiratorie di origine naturale

...

Fonte: INL

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Giugno 2025
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Tags: Sicurezza lavoro Rischio chimico Abbonati Sicurezza Agente chimico

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