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Accordo 17 Aprile 2025 - Obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici

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Accordo 17 Aprile 2025   Obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici

Accordo 17 Aprile 2025 - Obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici

ID 24037 | 28.05.2025 / In allegato documento completo

Pubblicato nella GU n. 119 del 24 maggio 2025 l’Accordo 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025. 

Accordo 17 aprile 2025

Entrata in vigore: 24.05.2025

In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 24 maggio 2026, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati di seguito elencati, nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima del 24 maggio 2025.

Accordi abrogati:

accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 221/CSR);
accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 223/CSR);
accordo sancito il 22 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 (Rep 53/CSR);
accordo sancito il 25 luglio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».(Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012). (12A09056) (GU n.192 del 18.8.2012)
accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016 (Rep 128/CSR).

L’Accordo 17 aprile 2025 introduce obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici prima non normate dall’accordo sancito il 22 febbraio 2012, come:

- macchina agricola raccogli frutta: Totale 8 ore (Modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Modulo Parte Pratica (4 ore));
- caricatori per la movimentazione di materiali: Totale 8 ore (Modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Modulo Parte Pratica (4 ore));
- carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di parte pratica per il carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per il comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore complessive per entrambe le tipologie.

...

Accordo 17 aprile 2025 - Allegato II

Obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici Allegato II

PARTE II - CORSI DI FORMAZIONE

8.3.9 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF)

Per l’utilizzo di carri raccogli frutta (CRF) è necessario il possesso da parte dell’operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.

[...]

8.3.10 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)

Per l’utilizzo di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) è necessario il possesso da parte dell’operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.

[...]

8.3.11 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte

Per l’utilizzo di carriponte (CP) è necessario il possesso da parte dell’operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.

Il modulo pratico è distinto per le diverse tipologie di comando, distinguendo tra comando pensile/radiocomando e comando in cabina, per la durata, per ciascuna tipologia di comando, della durata di 6 ore.

L’abilitazione per tutte le tipologie comporta un modulo pratico di 7 ore.

Accordo 17 Aprile 2025   Obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici Tabella
Accordo 17 Aprile 2025   Obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici Tabella 1
Accordo 17 Aprile 2025   Obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici Tabella 2

[...] Segue in allegato

PARTE III - CORSI DI AGGIORNAMENTO

6 OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008

L’aggiornamento per rinnovare l’abilitazione deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.

3.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

MODALIT  DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

PARTE VII - ALTRE DISPOSIZIONI

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo.

I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carriponte) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il 24 maggio 2026. I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati al 24 maggio 2025, i cui contenuti siano conformi all’accordo, sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

[...] Segue in allegato

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