Slide background




Nuovo Accordo CSR Formazione Sicurezza lavoro: Formazione Preposto

ID 22785 | | Visite: 2213 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/22785

Nuovo Accordo CSR Formazione Sicurezza lavoro   Formazione Preposto

Nuovo Accordo CSR Formazione Sicurezza lavoro: Formazione Preposto (su Bozza definitiva 2024)

ID 22785 | 23.10.2024 / In allegato Documento completo

La Bozza definitiva del 13 maggio 2024 del nuovo Accordo Stato Regioni formazione sicurezza lavoro previsto dall'Art 37 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022, prevede un corso di formazione per i preposti della durata di 12 ore (suddiviso in 4 moduli: Giuridico normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza, Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività e Comunicazione e informazione).

La formazione sulla sicurezza dei preposti, sia quella iniziale che l’aggiornamento, potrà avvenire solo in presenza o in videoconferenza sincrona in quanto non è consentita, la modalità e-learning.

Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.

D.lgs 81/2008

Art 37 comma 7, comma 7-ter e comma 14-bis Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.

[…]

7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

[…]

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'Art 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. A titolo esemplificativo ma non esaustivo per cambiamenti del contesto si intendono: cambiamenti del reparto, modifiche dei processi produttivi, organizzativi, ecc..

Nell’aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il preposto esercita le funzioni di cui all’Art. 19 del D.lgs 81/2008 in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda.

D.lgs 81/2008

Art. 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,  nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'Art 37.

L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo.

Schema 1   In sintesi Formazione Preposto Nuovo Accordo CSR Sicurezza lavoro 2024

Schema 1 - In sintesi Formazione Preposto Nuovo Accordo CSR Sicurezza lavoro 2024

Corso di formazione preposti

I preposti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (Art. 19 D.lgs 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

Il corso è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97, comma 3 ter, del D.lgs 81/2008 per la figura del preposto.

Obiettivi

Il corso di formazione per preposti ha i seguenti obiettivi:

- far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale;
- far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione;
- far conoscere le tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori;
- illustrare le funzioni di controllo attribuite al preposto: sovraintendenza, vigilanza, interruzione dell’attività, informazione e segnalazione;
- illustrare gli strumenti efficaci di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione per attuare le modalità operative.

Requisiti di accesso

Al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori.

[...]

CORSO PER PREPOSTI

Durata minima 12 ore

Nuovo Accordo CSR Formazione Sicurezza lavoro   Formazione Preposto   Corso

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT  Rev. 0.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Nuovo Accordo CSR Formazione Sicurezza lavoro - Formazione Preposto Rev. 0.0 2024.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2024
194 kB 275

Tags: Sicurezza lavoro Formazione Informazione Abbonati Sicurezza Preposto

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Infortuni mortali nelle lavorazioni agricole
Nov 14, 2024 23

Infortuni mortali nelle lavorazioni agricole

Infortuni mortali nelle lavorazioni agricole / INAIL 2024 ID 22934 | 14.11.2024 Il Factsheet mostra alcuni risultati dell’analisi documentale svolta per il triennio 2017-2019 su tutti i casi di infortuni mortali denunciati nel settore agricoltura. Le risultanze che ne sono emerse arricchiscono le… Leggi tutto
NFPA 13 2025
Nov 07, 2024 114

NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems 2025 Edition

NFPA 13 | Standard for the Installation of Sprinkler Systems 2025 Edition ID 22889 | 07.11.2024 The 2025 edition includes many technical additions and revisions, including: - Inclusion of listed vacuum dry pipe systems in Chapter 8- New provisions in Chapter 7, including allowing vapor phase… Leggi tutto

Più letti Sicurezza