Nuovo Accordo CSR Formazione Sicurezza lavoro: Formazione Preposto
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Nuovo Accordo CSR Formazione Sicurezza lavoro: Formazione Preposto (su Bozza definitiva 2024)
ID 22785 | 23.10.2024 / In allegato Documento completo
La Bozza definitiva del 13 maggio 2024 del nuovo Accordo Stato Regioni formazione sicurezza lavoro previsto dall'Art 37 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022, prevede un corso di formazione per i preposti della durata di 12 ore (suddiviso in 4 moduli: Giuridico normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza, Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività e Comunicazione e informazione).
La formazione sulla sicurezza dei preposti, sia quella iniziale che l’aggiornamento, potrà avvenire solo in presenza o in videoconferenza sincrona in quanto non è consentita, la modalità e-learning.
Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
Art 37 comma 7, comma 7-ter e comma 14-bis Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo. […] 7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. […] 14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'Art 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. A titolo esemplificativo ma non esaustivo per cambiamenti del contesto si intendono: cambiamenti del reparto, modifiche dei processi produttivi, organizzativi, ecc..
Nell’aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il preposto esercita le funzioni di cui all’Art. 19 del D.lgs 81/2008 in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda.
Art. 19 - Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'Art 37.
L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo.
Schema 1 - In sintesi Formazione Preposto Nuovo Accordo CSR Sicurezza lavoro 2024
Corso di formazione preposti
I preposti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (Art. 19 D.lgs 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.
Il corso è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97, comma 3 ter, del D.lgs 81/2008 per la figura del preposto.
Obiettivi
Il corso di formazione per preposti ha i seguenti obiettivi:
- far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale;
- far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione;
- far conoscere le tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori;
- illustrare le funzioni di controllo attribuite al preposto: sovraintendenza, vigilanza, interruzione dell’attività, informazione e segnalazione;
- illustrare gli strumenti efficaci di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione per attuare le modalità operative.
Requisiti di accesso
Al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori.
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CORSO PER PREPOSTI
Durata minima 12 ore
[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT Rev. 0.0 2024
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Collegati
Il Preposto: Quadro normativo e giurisprudenza
Legge n. 52/2022: Formazione sicurezza presenza/FAD fino emanazione Accordo formazione armonizzato
Circolare INL n. 1 del 16 febbraio 2022 - Art. 37 TUS modificato dal D.L. n. 146/2021
Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146
Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24
Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011
Accordo n. 153/CSR del 25 luglio 2012
Accordi Formazione Stato-Regioni 21 Dicembre 2011
Nuovo Accordo Stato-Regioni formazione sicurezza lavoro 2024
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
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