Slide background




Circolare congiunta n. 13 del 25 luglio 2018 | OiRA Uffici

ID 6572 | | Visite: 4295 | Documenti Sicurezza EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/6572

Circolare congiunta n  13 del 25 luglio 2018

Circolare congiunta n. 13 del 25 luglio 2018 | OiRA Uffici

Salute e sicurezza sul lavoro: adozione della circolare OiRA

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 61 del 23 maggio 2018 di adozione dello strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”

Emanata la circolare congiunta n. 13 del 25 luglio 2018 del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Direttore Generale dell'Inail relativa allo strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore "Uffici".

Lo strumento ha l'obiettivo primario di supportare, attraverso un percorso guidato, il datore di lavoro nella valutazione dei rischi per le attività di ufficio attraverso l'identificazione dei pericoli e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, per giungere alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR), valido ai sensi degli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Esso è reso disponibile gratuitamente, a decorrere dalla data di emanazione della circolare, accedendo tramite collegamento al sito internet dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro (EU-OSHA), al link "tool uffici", secondo le indicazioni fornite nel sito stesso.

Campo di applicazione

Lo strumento si applica per le attività di ufficio delle aziende dei settori privati e pubblici in cui siano presenti lavoratori rispondenti alla definizione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con le limitazioni previste all’articolo 3.

Le attività prese in esame che più frequentemente vengono svolte nel lavoro di ufficio sono:

- utilizzo del videoterminale e dei suoi accessori per immissione ed elaborazione dati,
- attività di segreteria,
- rapporti con i clienti e fornitori,
- archiviazione dei documenti (funzionale all'attività di ufficio).

Sono escluse dall'applicazione del presente strumento le mansioni di “archivista" e “magazziniere" e quanto non espressamente previsto nei moduli specifici. Qualora in azienda siano presenti mansioni e/o rischi non strettamente legati all'attività di ufficio e quindi non contemplati nel presente strumento, il Datore di Lavoro dovrà provvedere ad integrare il Documento di valutazione dei rischi (DVR).

Lo strumento si applica ugualmente ad attività nelle quali è presente un rischio di incendio basso o medio, ai sensi del d.P.R. 10 marzo 1998, articolo 2, comma 4, ma che non rientrano nel campo di applicazione del d.P.R. n. 151 del 2011 (si applica, ad esempio, ad uffici con meno di 300 persone contemporaneamente presenti, tra lavoratori e pubblico, nei quali i quantitativi di carta, conservati negli eventuali depositi o archivi non superano i 5.000 kg, e nei quali le centrali termiche, se presenti, hanno potenzialità termica non superiore a 116 kW).

Nel caso in cui l’attività rientri nel campo di applicazione del citato d.P.R. n. 151 del 2011, oltre alle misure espressamente previste dallo strumento, è necessario rispettare anche gli adempimenti previsti dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica relativi alla presentazione dei Progetti ai Comandi dei Vigili del Fuoco, alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, al rinnovo periodico di conformità antincendio, agli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività, non specificati nello strumento.

Inoltre, lo strumento non considera i rischi da vibrazioni, da atmosfere esplosive, da campi elettromagnetici, da radiazioni ottiche artificiali in quanto, da un punto di vista delle esposizioni, non sono significativi per le attività di ufficio.

Infine, lo strumento non tratta la valutazione e la gestione del rischio da scariche atmosferiche, espressamente prevista dalla normativa tecnica.

Per quanto concerne la formazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei datori di lavoro che svolgono il ruolo di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, lo strumento prende in considerazione, ai sensi degli Accordi Stato-Regioni del 22 dicembre 2011 in materia, il rischio medio e il rischio basso nella definizione dei contenuti e del monte ore dei percorsi formativi.

Tale scelta si giustifica se si considera che gli uffici e le pubbliche amministrazioni rientrano nelle tipologie di rischio innanzi richiamate, secondo l’individuazione delle macrocategorie di rischio e corrispondenze Ateco 2002- 2007, di cui all’allegato II ai predetti Accordi. 

Struttura

Lo strumento è articolato in moduli e sottomoduli che ricalcano, per quanto possibile, la struttura del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sono di seguito elencati:

1. Aspetti organizzativi che si compone dei seguenti sottomoduli:
1.1 Documentazione aziendale;
1.2 Figure della Prevenzione;
1.3 Formazione di RSPP, ASPP, RLS e addetti primo soccorso e prevenzione incendi;
1.4 Formazione e aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti e DL che svolge i compiti di RSPP (solo per il rischio basso);
1.5 Formazione e aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti e DL che svolge i compiti di RSPP (solo per il rischio medio);
1.6 Informazione dei lavoratori;
1.7 Sorveglianza sanitaria;
1.8 Gestione contratti di appalto, d’opera o di somministrazione
1.9 Gestione delle emergenze;
2. Luoghi di lavoro
3. Incendio
4. Attrezzatture di lavoro:
4.1. Dispositivi per connessioni elettriche temporanee
4.2. Apparecchiature informatiche e da ufficio
4.3. Scale portatili
5. Impianto elettrico
6. Sostanze pericolose: rischio chimico
7. Rischio biologico:
7.1 Condizioni igieniche ed ambientali dei locali
7.2 Impianti di condizionamento
8. Movimentazione manuale dei carichi
8.1 Attività di sollevamento e trasporto di carichi pari o superiori a 3kg
(compilare se l'attività è presente)
8.2 Attività di sollevamento e trasporto di carichi inferiori a 3kg (compilare se presente attività di movimentazione ad elevata frequenza)
8.3 Attività di traino o spinta (compilare se l'attività è presente)
9. Attrezzature munite di video terminali
10. Stress Lavoro correlato
11. Rumore
12. Rischi aggiuntivi

Fonte: MLPS

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare congiunta n. 13 del 25 luglio 2018.pdf)Circolare congiunta n. 13 del 25 luglio 2018
OiRA Uffici
IT459 kB757

Tags: Sicurezza lavoro Valutazione dei Rischi

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Long COVID Guida pratica EU OSHA 2025   1
Apr 14, 2025 180

Long COVID: Guide pratiche EU-OSHA 2025

Long COVID: Guide pratiche EU-OSHA 2025 ID 23815 | 14.04.2025 / In allegato Pubblicate il 10 Aprile 2025 da EU-OSHA 3 Guide pratiche per affrontare la Sindrome post-COVID: - Sindrome post-COVID: valutazione della capacità lavorativa, adeguamenti del luogo di lavoro e sostegno alla riabilitazione.… Leggi tutto
Apr 14, 2025 170

DPR 12 dicembre 1972 n. 1150

Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972 n. 1150 ID 23813 | 14.04.2025 Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972 n. 1150Determinazione delle modalità per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza fisica… Leggi tutto
Apr 13, 2025 166

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983 ID 23812 | 13.04.2025 / In allegato Rinnovo dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 24 dei decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150. (GU n.176 del 29.06.1983)… Leggi tutto
Apr 13, 2025 172

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984 ID 23811 | 13.04.2025 / In allegato Art. 253 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Valvole di sicurezza per cannelli per saldatura ossiacetilenica L'art. 253 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 recante la disciplina generale in materia di prevenzione degli infortuni… Leggi tutto
Apr 13, 2025 228

Decreto ministeriale 13 luglio 1965

Decreto ministeriale 13 luglio 1965 ID 23810 | 13.04.2025 Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'Ente nazionale prevenzione infortuni delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a… Leggi tutto

Più letti Sicurezza