Considerato in diritto
1. Il ricorso non è fondato per quanto qui di seguito esposto.
2. La sentenza impugnata poggia su una ratio decidendi adeguatamente motivata e corretta in diritto.
Secondo giurisprudenza costante di questa Corte, a partire da S.U. 14 ottobre 1992 n. 9874, Giuliani Rv. 191185, l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'Igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale). Sotto altro profilo, la più recente giurisprudenza di legittimità, come ricordato dal ricorrente, ritiene che in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa, fermo restando, comunque, l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (cfr. S.U., n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261108; Sez. 4, n. 4350 del 16/12/2015, Raccuglia, Rv 265947; Sez. 4, n. 39158 del 18/01/2013, Zugno, Rv. 256878) e, quanto alla forma della stessa, all'esito di una elaborazione giurisprudenziale formatasi nel corso degli anni, l'efficacia devolutiva della delega di funzioni è subordinata all’esistenza di un atto traslativo dei compiti connessi alla posizione di garanzia del titolare, che sia connotato dai requisiti della chiarezza e della certezza, I quali possono sussistere a prescindere dalla forma Impiegata, non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta né "ad substantiam" né "ad probationem" ( Sez. 3, n. 3107 del 02/10/2013, Caruso, Rv 259091; Sez. 4, n. 2592 del 28/09/2006, Di Lorenzo, Rv. 235564; Sez. 4, n. 36774 del 30/06/2004, Capaldo, Rv. 229694, Sez, 4, n. 22345 del 21/05/2003, Ribaldi ed altri, nella quale espressamente si ritiene necessario "che sia rigorosamente provata l'esistenza di una delega espressamente e formalmente conferita", dove il secondo avverbio viene riferito ad una delega in forma scritta, però, "ad probationem", ed ancora sulla necessità di un atto "espresso, inequívoco e certo", Sez. 3, 18 giugno 2003 n. 26189, Piombini; Sez. 4, 1 luglio 2003 n. 27939, Benedetti; Sez. 3, 26 maggio 2003 n. 22931, Conci).
3. La sentenza impugnata ha ritenuto che non vi fosse una delega di funzioni al preposto e ciò sulla scorta dell'accertamento compiuto dal consulente del P.M. che, non avendo trovato alcuno scritto contenente una delega di funzioni, aveva chiesto espressamente dell'esistenza dell'atto alla società di cui l'imputato è legale rappresentante, non ottenendo da questi alcuna risposta, circostanza fattuale non contestata dalla difesa, sulla scorta della quale, in ragione di un corretto sillogismo, immune da profili di illogicità, ha ritenuto l'assenza di delega di funzioni da parte del B.G.M. in capo al preposto T.D..
In altri termini, la corte territoriale ha tratto il convincimento dell'assenza di conferimento di una delega di funzioni in materia di prevenzioni di infortuni sul lavoro al preposto, dal mancato rinvenimento di un atto scritto di delega e dall'assenza di risposta da parte del datore di lavoro circa l'esistenza di un conferimento di delega di funzioni a prescindere dalla forma dello stesso. La circostanza che all'espressa richiesta avanzata dal consulente del P.M., il datore di lavoro alcun riscontro alla stessa avesse offerto, è stata ritenuta prova dell'inesistenza di un conferimento di una delega di funzioni tout court.
Sul punto il ricorrente cade in un equivoco: la Corte d'appello non ha escluso l'esistenza di una delega di funzioni per l'assenza di un atto di delega avente forma scritta e, dunque, non ha ritenuto la necessità che delega di funzioni debba essere conferita con la forma scritta e provata con la medesima forma, ma ha escluso il conferimento di una delega di funzioni perché non provata in alcun modo e, dunque, non esistente.
Di fronte all'esplicita richiesta avanzata dal consulente del P.M. rivolta al datore di lavoro, questi, che non contesta di aver ricevuto la richiesta, nulla ha osservato e dedotto; non ha neppure asserito, a sua discolpa, di aver delegato terzi, circostanza questa che, se provata, avrebbe comportato, poi, il vaglio sui requisiti per esonerare dalla responsabilità il delegante come individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
A tal ultimo proposito, va ricordato che i nodi problematici che riguardano l'onere della prova della delega ed i requisiti di forma sono stati risolti nella giurisprudenza di legittimità e, quanto al primo profilo, dai principi generali secondo cui la prova del fatto costituente reato deve essere fornita dalla pubblica accusa, mentre la delega di funzioni, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità, deve essere dimostrata da chi l'allega (Sez. 4, n. 39158 del 18/01/2013, Zugno, Rv. 256878; Sez. 3, n. 19642 del 06/03/2003, Rossetto, Rv. 224848; Sez. 4, n. 37470 del 02/10/2003, Rv. 226228). Quanto al secondo profilo inerente ai requisiti della delega, secondo la prevalente giurisprudenza, richiamata al par. 2, la stessa deve riguardare un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa, fermo restando, comunque, l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive.
4. Nel caso in scrutinio, l'imputato non ha dimostrato in alcun modo di aver conferito una delega di funzioni al preposto. E' mancata la prova della delega di funzioni sia essa mediante produzione di documento scritto, sia provata aliunde, sicché correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che essa non fosse mai stata conferita dal B.G.M. al preposto. Il riferimento alla giurisprudenza in tema di forma della delega di funzioni, richiamate nel ricorso dalla difesa dell'imputato, e le conclusioni che ne trae non sono pertinenti e non colgono il fulcro della corretta decisione dei giudici del merito secondo cui alcuna delega di funzioni venne conferita dal datore di lavoro al preposto.
5. Né è pertinente il richiamo alla forma scritta necessaria nel settore pubblico. La necessità di delega scritta è richiesta, come affermato da Sez. 3, n. 39268 del 13/07/2004, Beltrami, Rv. 230088, solo in campo amministrativo, in presenza di datore di lavoro ente pubblico, poiché sussiste l’esigenza di una formalizzazione dei rapporti giuridici all'esterno, situazione tutt'affatto diversa da quella in esame in cui se è ben vero che erano svolti lavori affidati con contratto di appalto per conto dell'ANAS, il datore di lavoro era una impresa privata, sicché il richiamo giurisprudenziale è inconferente.
6. Conclusivamente deve essere affermato il principio di diritto secondo cui è onere di colui il quale invoca la delega di funzioni, la prova rigorosa della sua esistenza a prescindere da un atto formale scritto di delega.
7. Quanto al secondo profilo la sentenza impugnata è immune da censura di difetto di motivazione sotto il profilo della prova della carica di direttore di cantiere, risultando questo dal documento POS e anche dal cartellone esposto. Infine, priva di pregio l'ulteriore deduzione secondo cui la circostanza che il lavoratore era stato assunto la mattina dell'infortunio mortale (pur in presenza di dati testimoniali che indicavano una presenza anche nei giorni precedenti) non avrebbe consentito all'adempimento degli obblighi di informazione e formazioni, derivanti dalla normativa antinfortunistica, al contrario tale circostanza, lungi dall'escludere la responsabilità in capo al ricorrente, a ben vedere, ne aggravavano la posizione dimostrando, prima di tutto, l'inosservanza delle prescrizioni che impongono al datore di lavoro di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
8. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.