Decreto 16 novembre 2017

Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF
Decreto 16 Novembre 2017
Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto istituisce il co...
1. La Corte di appello di Bologna con la impugnata sentenza ha integralmente confermato la sentenza 16/7/2014 con la quale il Tribunale di quella città aveva ritenuto A.F. responsabile del reato di lesioni gravi (schiacciamento della mano destra con prognosi superiore a 40 giorni) commesso in danno del lavoratore DL.V., con violazione degli artt. 37 e 71 d. Lgs. n. 81/2008, in Calderara di Reno in data 23 settembre 2008; e lo aveva condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 1 di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in giudizio separato, con assegnazione di una provvisionale quantificata in complessivi euro 50.000.
Era accaduto che, nelle coordinate spazio temporali indicate in imputazione, il DL.V. - lavoratore interinale della P. Spa, della quale A.F. era Consigliere delegato con poteri di amministrazione - mentre lavorava ad una macchina di raffreddamento di pezzi di lavorazione, era rimasto con la mano incastrata tra lo stampo superiore e quello inferiore riportando le lesioni sopra richiamate.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, tramite difensore di fiducia, propone ricorso l'imputato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta non operatività della delega di funzioni conferita al F. prima del verificarsi dell'Infortunio in contestazione.
In sintesi, secondo il ricorrente, la Corte sarebbe incorsa nei vizi denunciati laddove: a) aveva valutato troppo breve il lasso di tempo di operatività della delega, ma non aveva considerato la maturata esperienza aziendale del Delegato e la competenza del F. in materia antinfortunistica, competenza acquisita nella precedentemente ricoperta funzione aziendale; in definitiva, resterebbe non spiegato perché sarebbero stati pochi 2 mesi, per un soggetto esperto e conoscitore della specifica realtà aziendale; b) aveva ritenuto carente la reale autonomia di spesa del F., sol perché l'interessato aveva, fino ad allora, effettuato solo spese di non particolare importo.

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