Deliberazione n. XII/4515 RL - Recepimento Accordo CSR n. 59 del 17 aprile 2025
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Deliberazione n. XII/4515 Regione Lombardia - Recepimento Accordo CSR n. 59 del 17 aprile 2025
ID 24124 | 17.06.2025 / In allegato
Deliberazione n. XII/4515 di Regione Lombardia, della seduta del 09/06/2025 avente ad oggetto: «Recepimento accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025) avente ad oggetto “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”, e approvazione degli indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Regione Lombardia».
In allegato:
- Testo Deliberazione n. XII/4515
- Allegato A
- Allegato B Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Regione Lombardia
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DELIBERA
1. di recepire l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. Serie generale n. 119 del 24 maggio 2025) avente ad oggetto “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (allegato A);
2. di approvare il documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia”, predisposto dalla competente Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione, condiviso con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, allegato B, parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che i corsi realizzati dalla Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, prevedendo in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione, in ragione del carattere sperimentale ed in assenza di valutazione di efficacia, non trovino validità in Lombardia;
4. di stabilire che in Regione Lombardia, tra i soggetti formatori istituzionali, per quanto concerne le strutture tecniche operanti nel settore delle prevenzione, sono ricomprese l’Agenzia Regionale Emergenza ed Urgenza - AREU e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e, limitatamente al proprio personale, le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) di cui alla Legge Regionale 33/09, mentre per quanto concerne le strutture tecniche operanti nel settore della formazione professionale di diretta emanazione regionale è ricompresa POLIS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia;
5. di stabilire che, nelle more dell’atto successivo di cui punto 1 parte I e parte VI dell’Accordo, che dispone che “con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. …” e che “con l’atto di cui al punto 1 parte I … saranno altresì definiti le modalità di monitoraggio e controllo”, le ATS controllino la corretta applicazione dell’Accordo da parte dei soggetti formatori mediante il documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia” allegato B parte integrante del presente atto;
6. di stabilire che gli attestati di formazione emessi da parte dei soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia senza che siano state rispettate le indicazioni di cui all’allegato B della presente, non sono validi;
7. di affidare alle ATS il controllo della corretta applicazione dell’Accordo da parte dei soggetti formatori mediante il documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia” di cui al punto precedente, anche mediante azioni a supporto e di assistenza;
8. di disporre che, in esito ai loro controlli, entro il 30 gennaio di ciascun anno, le ATS trasmettano alle competenti U.O. delle Direzioni Generali Welfare e Istruzione Formazione e Lavoro, il tracciato elettronico di cui al punto 10 del documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia”, riferito ai corsi di formazione o aggiornamento comunicati nell’anno precedente;
[...] Segue in allegato
Fonte: Regione Lombardia
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