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ID 23358 | 26.01.2025 / In allegato nota e modello di comunicazione
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, con la quale fornisce le prime indicazioni operative relative alla procedura di dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, prevista dall’articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 151 del 2015, come introdotto dall’articolo 19, della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro).
Art. 19 Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».
In allegato nota e Modello di comunicazione in formato .doc
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Fonte: INL
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024