Note CIIP Tavolo Tecnico Ministero “Ambienti confinati o sospetti di inquinamento”
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Note CIIP Tavolo Tecnico Ministero “Ambienti confinati o sospetti di inquinamento”
ID 23041 | 01.12.2024 / In allegato
Il DPR 177/2011, ha definito i criteri per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano in questi ambienti, ma forse occorrerebbe introdurre una definizione di ambiente confinato, mancante sia nel DPR 177/2011 che nel D.Lgs 81/08.
All’interno del D.Lgs 81/08 le definizioni e le prescrizioni della normativa in materia sono riportate in modo non organico in vari passaggi (art. 66, art. 121, allegato IV), sarebbe utile un riordino.
UNI ha recentemente pubblicato la norma norma UNI 11958:2024 “Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento – Criteri per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi” che verosimilmente dovrebbe contenere alcune definizioni e indicazioni di cui occorrerà tenere conto.
Per quanto riguarda le definizioni, la norma UNI 11958:2024 definisce ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento “Spazio circoscritto non progettato e costruito per la presenza continuativa di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l’ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato, caratterizzato da vie di ingresso o uscita limitate e/o difficoltose, con possibile ventilazione sfavorevole, all’interno del quale non è possibile escludere la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la salute e la sicurezza del lavoratori”.
Tale definizione di fatto esclude molti ambienti confinati che, pur non avendo vie d’ingresso o uscita limitate e/o difficoltose presentano tutte le caratteristiche di pericolo tipiche di questi ambienti. Si tratta, ad esempio, di vasche di liquami o di depuratori a cui si accede per la pulizia o la manutenzione, di locali chiusi dove sono presenti o possono svilupparsi sostanze pericolose o asfissianti, di depositi dove sono presenti sostanze pericolose che, in caso di anomalia, possono svilupparsi nell’ambiente, di ambienti inertizzati (con concentrazioni di ossigeno minime) dove può essere necessario accedere per interventi manutentivi e, infine, degli stessi scavi a cielo aperto.
Sarebbe opportuno uniformare tale definizione nel quadro legislativo considerando sia il “possibile rilascio di gas deleteri” o la presenza di “gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi” che la “irrespirabilità dell’aria ambiente” termine, quest’ultimo, che include anche la carenza di ossigeno. Sarebbe, inoltre, utile sostituire il termine “deleterio” non previsto da nessuna classificazione ufficiale e adottare la definizione di cui all’art. 121.
Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione delle imprese è chiaro che le imprese che operano in cantieri che comportano ambienti confinati o sospetti di inquinamento dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR 177/2011 oltre che di quelli previsti dal novello art. 27 del D.Lgs 81/08.
Tutto il personale che opera in questi ambienti, compreso il datore di lavoro quando è direttamente coinvolto, deve essere adeguatamente formato sui rischi specifici di queste attività.
Purtroppo, come noto, i contenuti e le modalità della formazione non sono mai stati definiti in quanto, nonostante il DPR 177/2011 prevedeva l’emanazione di uno specifico Accordo Stato Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore, tale provvedimento non ha mai visto la luce.
Questa situazione ha determinato una grande confusione con percorsi formativi di vario tipo proposti da molti soggetti senza alcun riscontro circa la loro reale efficacia.
Il nuovo Accordo Stato Regioni, ancora in attesa di definitiva approvazione, contiene indicazioni per la formazione degli operatori che lavorano in questi ambienti e propone un percorso minimo di 12 ore di formazione divise tra parte teorica (4 ore) e parte pratica (8 ore). Per l’aggiornamento (cadenza quinquennale) viene genericamente indicato un numero di ore minimo per la parte pratica (4 ore) mentre nessuna indicazione viene fornita sul numero di ore minimo per l’aggiornamento sulle evoluzioni normative e tecniche.
Gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento dove possono svolgersi lavorazioni sono molteplici e con differenti situazioni di rischio sia in termini di potenziali sostanze pericolose presenti che per le caratteristiche strutturali degli ambienti stessi.
Pensare che una formazione una tantum standardizzata di 12 ore e un breve aggiornamento ogni 5 anni possano consentire di operare in sicurezza in tutti gli ambienti potenzialmente pericolosi appare abbastanza utopico.
In considerazione dei gravissimi rischi connessi a queste attività, così come è indispensabile una preventiva valutazione dei rischi, prima di iniziare queste attività dovrebbe essere previsto un momento formativo e un addestramento specifico e preventivo proprio al fine di trasmettere coerentemente le procedure operative e le misure di prevenzione e protezione che emergono in seguito proprio alla valutazione dei rischi.
Pertanto, per analogia con la necessità di prevedere nuovi percorsi formativi per tutti i lavoratori che cambiano mansione o luogo di lavoro, si ritiene utile e importante prevedere un momento formativo obbligatorio prima dell’avvio di ogni nuova lavorazione mirato ai rischi specifici della lavorazione. Tale formazione, completata con adeguato addestramento, dovrà essere documentata e attuata da formatori in possesso di competenze ed esperienze specifiche sulle lavorazioni in esame.
I rischi di chi svolge lavori in questi ambienti sono noti da tempo e trattati in documenti e seminari sia da Inail che da diverse associazioni, tra cui CIIP e Ambiente e Lavoro, oltre che dalle ASL e da INL e riguardano diversi temi: valutazione dei rischi, procedure, rischi, mezzi di protezione personale, gestione emergenze e soccorsi.
Ricordiamo che i lavori della Commissione parlamentare di indagine, presieduta da Luciano Lama, furono avviati proprio dopo la tragedia della nave gasiera Elisabetta Montanari in cui nel 1987 morirono 13 lavoratori durante lavori in ambienti confinati.
Le carenze riscontrate nei molteplici incidenti riguardano soprattutto l’inosservanza delle norme sia in tema di qualificazione delle imprese e di coordinamento tra committente e appaltatore, che di rispetto delle norme di prevenzione, di formazione del personale, a partire dai datori di lavoro, che ancora dalla predisposizione di procedure e attrezzature per la gestione delle emergenze.
Di qui l’adozione di comportamenti imprudenti che purtroppo hanno conseguenze drammatiche coinvolgendo diversi lavoratori (infortuni mortali multipli).
In questo ambito sarebbe necessario un controllo sistematico, ma non formale, da parte degli organi di vigilanza.
Per questo motivo, oltre alla verifica della possibilità di riordinare la normativa tecnica introducendo nel D.Lgs 81/08 un capitolo specifico per queste lavorazioni, si ritiene opportuno prevedere l’obbligo di NOTIFICA PRELIMINARE DEI LAVORI, come avviene nel caso delle attività̀ di rimozione di materiali contenenti amianto.
La notifica preliminare, che può contenere pochi dati essenziali: committente, impresa esecutrice, luogo, data, attività che dovrà essere svolta, è l’unico strumento che può consentire agli organi di vigilanza di programmare per tempo un controllo preliminare e mirato.
Naturalmente nel caso di lavori svolti in emergenza o comunque non programmabili è necessario prevedere una modalità di informazione rapida, ad esempio attraverso un portale dedicato, al fine di consentire una vigilanza sulle lavorazioni. In questi casi diventa essenziale inserire nell’informativa le misure di prevenzione/controllo/monitoraggio degli ambienti individuate dall’impresa per la verifica preventiva delle situazioni di pericolo e la gestione delle possibili emergenze.
Utile un piano nazionale specifico che indichi che le attività di vigilanza non devono essere limitate agli aspetti formali (esistenza o meno dei documenti e attestazioni), bensì̀ debbano entrare nel merito della qualificazione delle imprese, della efficacia della formazione, dell’adeguatezza dell’organizzazione e delle procedure di lavoro nonché delle attrezzature, DPI compresi, sia di chi dovrà svolgere i lavori che di chi sarà addetto alla sorveglianza e alla gestione delle possibili emergenze.
I controlli degli organi di vigilanza dovrebbero anche avere una finalità assistenziale, così come previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione e dai conseguenti Piani mirati di prevenzione, soprattutto verso le piccole imprese e i lavoratori autonomi, mirando anche a far conoscere le possibili soluzioni praticabili.
A questo proposito segnaliamo la Banca delle soluzioni - Soluzioni tecniche a supporto della sicurezza industriale secondo quanto dettato dal D.Lgs. 81/09, realizzata da un gruppo di ingegneri del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna in collaborazione con i Servizi PSAL delle ASL della Regione Emilia-Romagna, la Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna, i VV.F. dell’Emilia-Romagna, l’Ordine degli Ingegneri di Bologna e l’INAIL. La Banca contiene una sezione dedicata agli ambienti confinati che raccoglie soluzioni tecniche per lo svolgimento delle attività distinte in 2 ambiti: “Soluzioni No man entry”, dedicata a soluzioni automatiche che sostituiscono l’operatore umano, e “Soluzioni per il Monitoraggio dell’atmosfera”, con schede sui dispositivi di rilevamento gas e un configuratore per guidarne la scelta.
Viene proposta, inoltre, una APP di aiuto al datore di lavoro (Confined Space App) per l’identificazione della probabilità di trovarsi di fronte ad un ambiente con i rischi caratteristici degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
La conoscenza delle soluzioni praticabili, in quanto già presenti nel mercato, individuate dalla suddetta Banca delle soluzioni, così come quelle presenti nella Banca dei profili di rischio realizzata dall’ex ISPESL, ora INAIL, con i Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro delle ASL, dovrebbero essere anche materia obbligatoria nei percorsi formativi per tutti gli operatori della prevenzione.
Da valutare campagne informative verso le associazioni datoriali e sindacali per richiamare l’attenzione su problema.
Segnaliamo, infine, un problema particolare relativo agli ambienti sospetti di inquinamento da Radon che comporta difficoltà interpretative e conseguentemente incomprensioni in sede di controllo. Se da una parte la presenza di radon, entro i valori genericamente riscontrabili negli ambienti dallo stesso inquinati, non comporta rischi immediati per la sicurezza e la salute dei lavoratori tali da imporre le misure indicate nel D.Lgs 81/08 e nel DPR 177/11, d’altro canto il D.Lgs. 101/2020 (all'art. 17 comma 3) impone rilevazioni su base annuale e bonifiche entro 24 mesi in caso di superamento di un determinato valore, detto Livello di Riferimento (300 Bq/m3): si tratta però di tempi che appaiono alquanto dilatati per l’attuazione e la verifica di efficacia degli interventi di bonifica ambientale. A nostro avviso occorrerebbe modificare il D.Lgs 101/2020 introducendo, almeno per le misure volte a verificare l'efficacia degli interventi di bonifica, modalità di misura a più breve scadenza.
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Fonte: CIIP
Collegati
D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177
DVR & Procedure Spazi confinati
UNI 11958:2024 - Ambienti confinati: identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi
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