Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.793
/ Totale documenti scaricati: 29.301.454

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.793
/ Totale documenti scaricati: 29.301.454

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.793 *

/ Totale documenti scaricati: 29.301.454 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.793 *

/ Totale documenti scaricati: 29.301.454 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.793 *

/ Totale documenti scaricati: 29.301.454 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.793 *

/ Totale documenti scaricati: 29.301.454 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.793 *

/ Totale documenti scaricati: 29.301.454 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.793 *

/ Totale documenti scaricati: 29.301.454 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.793 *

/ Totale documenti scaricati: 29.301.454 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.793 *

/ Totale documenti scaricati: 29.301.454 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Convenzione ILO C78 del 19 settembre 1946

ID 14194 | | Visite: 1879 | Convenzioni ILOPermalink: https://www.certifico.com/id/14194

Convenzione ILO C78 del 19 settembre 1946

14194 | 02.08.2021

Convenzione ILO C78 Esame medico degli adolescenti (lavori non industriali), 1946.

Montreal, 19 settembre 1946

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Montreal dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 19 settembre 1946, per la sua ventinovesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative all’esame medico di attitudine all’impiego nei lavori non industriali, dei ragazzi e degli adolescenti, questione compresa al terzo punto all’ordine del giorno, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi nove ottobre millenovecentoquarantasei, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sull’esame medico degli adolescenti (lavori non industriali), 1946.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
1. La presente convenzione si applica ai ragazzi e adolescenti impiegati in lavori non industriali che percepiscano un salario o un guadagno diretto o indiretto.
2. Ai fini dell’applicazione della presente convenzione, saranno considerati « lavori non industriali » tutti i lavori che non sono riconosciuti dall’autorità competente quali lavori industriali, agricoli o marittimi.
3. L’autorità competente stabilirà la distinzione tra i lavori non industriali, da una parte, i lavori industriali, i lavori agricoli e i lavori marittimi, dall’altra.
4. La legge nazionale potrà esonerare dall’applicazione della presente convenzione l’impiego nelle imprese familiari in cui sono occupati unicamente i genitori e i loro figli o pupilli, per l’esecuzione di lavori che sono riconosciuti non pericolosi per la salute dei ragazzi o adolescenti.

Articolo 2
1. I ragazzi e gli adolescenti di età inferiore a diciotto anni non potranno essere ammessi all’impiego o al lavoro nelle occupazioni non industriali a meno che non siano riconosciuti atti al lavoro in questione in seguito ad un minuzioso esame medico.
2. L’esame medico di attitudine all’impiego dovrà essere effettuato da un medico qualificato riconosciuto dall’autorità competente e dovrà essere attestato sia con un certificato medico, sia con una annotazione scritta sul permesso di impiego o sul libretto di lavoro.
3. II documento attestante l’attitudine all’impiego potrà:
a) prescrivere determinate condizioni di impiego;
b) essere rilasciato per un lavoro specifico o un gruppo di lavori o occupazioni che comportino rischi similari per la salute e che siano stati classificati in gruppi dall’autorità incaricata dell’applicazione della legislazione relativa all’esame medico di attitudine all’impiego.
4. La legge nazionale determinerà l’autorità competente per il rilascio del documento attestante l’attitudine all’impiego e preciserà le modalità di stesura e di rilascio di questo documento.

Articolo 3
1. L’attitudine dei ragazzi e degli adolescenti all’impiego che essi esercitano dovrà essere oggetto di un controllo medico sino all’età di diciotto anni.
2. L’impiego di un ragazzo o di un adolescente non potrà continuare che a seguito di un rinnovo dell’esame medico ad intervalli che non superino un anno.
3. La legge nazionale dovrà:
a) sia prevedere le circostanze particolari nelle quali, oltre all’esame annuale, l’esame medico dovrà essere ripetuto o effettuato con una periodicità più frequente, per garantire l’efficacia del controllo in relazione ai rischi che il lavoro presenta nonché allo stato di salute del ragazzo o dell’adolescente, quale e risultato dagli esami precedenti;
b) sia conferire all’autorità competente il potere di esigere rinnovi eccezionali dell’esame medico.

Articolo 4
1. Per i lavori che presentano rischi elevati per la salute, l’esame medico di attitudine all’impiego e i suoi rinnovi periodici devono essere richiesti sino all’età di ventun anni almeno.
2. La legge nazionale dovrà determinare gli impieghi o categorie di impieghi per i quali saranno richiesti sino a ventun anni almeno l’esame medico di attitudine all’impiego e i suoi rinnovi periodici, oppure attribuire ad un’autorità appropriata il potere di determinarli.

Articolo 5
Gli esami medici richiesti dagli articoli precedenti non devono comportare alcuna spesa per il ragazzo o adolescente o per i suoi genitori.

Articolo 6
1. Misure appropriate dovranno essere adottate dalla autorità competente per l’orientamento o il riadattamento fisico e professionale dei ragazzi e degli adolescenti nei cui confronti l’esame medico avrà rivelato delle inattitudini, delle anomalie, o delle deficienze.
2. L’autorità competente determinerà la natura e l’estensione di queste misure; a tale scopo, i servizi di lavoro, i servizi medici, i servizi d’istruzione e i servizi sociali dovranno collaborare, e tra questi servizi dovranno mantenersi contatti effettivi per mettere in pratica queste misure.
3. La legge nazionale potrà prevedere la concessione ai ragazzi e adolescenti, la cui attitudine all’impiego non sia chiaramente riconosciuta:
a) di permessi di impiego o di certificati medici temporanei valevoli per un periodo limitato, al termine del quale il giovane lavoratore dovrà sottoporsi ad un nuovo esame;
b) di permessi o certificati che impongano particolari condizioni di impiego.

Articolo 7
1. Il datore di lavoro dovrà conservare e tenere a disposizione degli ispettori del lavoro sia il certificato medico di attitudine all’impiego, sia il permesso di impiego o libretto di lavoro attestanti che non esistono obiezioni mediche all’impiego, in conformità a ciò che stabilirà la legge.
2. La legge nazionale determinerà:
a) le misure di identificazione che dovranno essere adottate per controllare l’applicazione del sistema di esame medico di attitudine ai ragazzi e adolescenti delicati, per proprio conto o per conto dei loro genitori, al commercio ambulante o a qualsiasi altra occupazione esercitata sulla via pubblica o in un luogo pubblico;
b) gli altri metodi di sorveglianza che dovranno essere adottati per garantire una stretta applicazione della convenzione.

PARTE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI A DETERMINATI PAESI

Articolo 8
1. Quando il territorio di uno Stato membro comprende vaste regioni in cui, dato lo scarso insediamento della popolazione o il livello di sviluppo, l’autorità competente ritenga impraticabile l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, essa può esonerare dette regioni dall’applicazione della convenzione, sia in modo generale, sia con le eccezioni che essa ritenga appropriate nei confronti di determinate imprese o di determinati lavori.
2. Ogni Stato membro deve indicare, nel primo rapporto annuale che dovrà sottoporre sull’applicazione della presente convenzione, in virtù dell’articolo 22 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, le regioni per le quali si proponga di avvalersi delle disposizioni del presente articolo. Successivamente, nessuno Stato membro potrà ricorrere alle disposizioni del presente articolo, salvo per quanto concerne le regioni che avrà così indicate.
3. Ogni Stato membro che si sia avvalso delle disposizioni del presente articolo deve indicare nei suoi successivi rapporti annuali le regioni per le quali rinuncia al diritto di ricorrere a dette disposizioni.

Articolo 9
1. Ogni Stato membro che, prima della data alla quale adotta una legislazione che permetta la ratifica della presente convenzione, non possegga alcuna legge sull’esame medico di attitudine all’impiego dei ragazzi e degli adolescenti nei lavori non industriali, può, mediante una dichiarazione allegata alla sua ratifica, sostituire l’età di diciotto anni imposta dagli articoli 2 e 3 con un’età inferiore a diciotto anni, ma in nessun caso inferiore a sedici anni, e l’età di ventun anni imposta dall’articolo 4 con un’età inferiore a ventun anni, ma in nessun caso inferiore a diciannove anni.
2. Ogni Stato membro che avrà formulato tale dichiarazione potrà annullarla in qualsiasi momento mediante una successiva dichiarazione.
3. Ogni Stato membro nei cui confronti sia in vigore una dichiarazione formulata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare ogni anno, nel suo rapporto sull’applicazione della presente convenzione, in quale misura un qualsiasi progresso sia stato realizzato per l’applicazione totale delle disposizioni della convenzione.

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10
Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudicherà l’efficacia di qualsiasi legge, sentenza, consuetudine o accordo tra i datori di lavoro e i lavoratori che assicuri condizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente convenzione.

Articolo 11
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 12
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, questa convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 13
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, al termine di un anno dallo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione alla scadere di ogni periodo di dieci, anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 14
1. II Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate da parte degli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 15
II Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 16
Allo scadere di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e stabilirà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 17
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 13 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 18
II testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 29 Dicembre 1950 

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C78 del 19 settembre 1946.pdf
ILO 1946
298 kB 0

Tags: Sicurezza lavoro ILO

Ultimi inseriti

Apr 03, 2025 14

Orientamenti per l’aggiornamento della qualitá tecnica nel settore dei rifiuti urbani

Orientamenti per l’aggiornamento della qualitá tecnica nel settore dei rifiuti urbani ID 23742 | 23742 / In allegato Documento per la consultazione 147/2025/R/RIF Il documento illustra – a partire dagli elementi di inquadramento generale in ordine agli obiettivi dell’intervento – i primi… Leggi tutto
Ordinanza CC Sez  II n  7604 del 21 marzo 2024
Apr 03, 2025 38

Ordinanza Cassazione Civile Sez. II n. 7604 del 21 marzo 2024

Ordinanza Cassazione Civile Sez. II n. 7604 del 21 marzo 2024 / Balconi da includere nel calcolo delle distanze legali tra edifici ID 23740 | 03.04.2025 / In allegato La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7604 del 21 marzo 2024 ha ribadito che i balconi devono essere inclusi nel calcolo delle… Leggi tutto
UNI EN ISO 10218 2 2025
Apr 03, 2025 57

UNI EN ISO 10218-2:2025

UNI EN ISO 10218-2:2025 ID 23739 | 03.04.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 10218-2:2025Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Parte 2: Sistemi ed integrazione di robot La norma specifica i requisiti per l'integrazione di applicazioni di robot industriali… Leggi tutto
UNI EN ISO 10218 1 2025
Apr 03, 2025 48

UNI EN ISO 10218-1:2025

UNI EN ISO 10218-1:2025 ID 23738 | 03.04.2025 / Preview in allegato UNI EN ISO 10218-1:2025Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Parte 1: Robot La norma specifica i requisiti per la progettazione intrinsecamente sicura, le misure di riduzione del rischio e… Leggi tutto
Apr 03, 2025 108

Circolare Anpal del 5 agosto 2022 n. 1

in News
Circolare Anpal del 5 agosto 2022 n. 1 ID 23736 | 03.04.2025 / In allegato Circolare Anpal del 5 agosto 2022 n. 1Oggetto: Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste… Leggi tutto
UNI EN 13001 3 1 2025   Apparecchi di sollevamento   Criteri generali per il progetto   Parte 3 1
Apr 03, 2025 76

UNI EN 13001-3-1:2025 / Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-1

UNI EN 13001-3-1:2025 / Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-1 ID 23734 | 03.04.2025 / In allegato Preview UNI EN 13001-3-1:2025Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2025 655
Apr 03, 2025 74

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655 ID 23733 | 03.04.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655 della Commissione, del 2 aprile 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche e le procedure… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Ordinanza CC Sez  II n  7604 del 21 marzo 2024
Apr 03, 2025 38

Ordinanza Cassazione Civile Sez. II n. 7604 del 21 marzo 2024

Ordinanza Cassazione Civile Sez. II n. 7604 del 21 marzo 2024 / Balconi da includere nel calcolo delle distanze legali tra edifici ID 23740 | 03.04.2025 / In allegato La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7604 del 21 marzo 2024 ha ribadito che i balconi devono essere inclusi nel calcolo delle… Leggi tutto
UNI EN ISO 10218 2 2025
Apr 03, 2025 57

UNI EN ISO 10218-2:2025

UNI EN ISO 10218-2:2025 ID 23739 | 03.04.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 10218-2:2025Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Parte 2: Sistemi ed integrazione di robot La norma specifica i requisiti per l'integrazione di applicazioni di robot industriali… Leggi tutto
UNI EN ISO 10218 1 2025
Apr 03, 2025 48

UNI EN ISO 10218-1:2025

UNI EN ISO 10218-1:2025 ID 23738 | 03.04.2025 / Preview in allegato UNI EN ISO 10218-1:2025Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Parte 1: Robot La norma specifica i requisiti per la progettazione intrinsecamente sicura, le misure di riduzione del rischio e… Leggi tutto
UNI EN 13001 3 1 2025   Apparecchi di sollevamento   Criteri generali per il progetto   Parte 3 1
Apr 03, 2025 76

UNI EN 13001-3-1:2025 / Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-1

UNI EN 13001-3-1:2025 / Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-1 ID 23734 | 03.04.2025 / In allegato Preview UNI EN 13001-3-1:2025Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di… Leggi tutto