Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.286
/ Totale documenti scaricati: 28.571.261

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.286
/ Totale documenti scaricati: 28.571.261

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.286 *

/ Totale documenti scaricati: 28.571.261 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.286 *

/ Totale documenti scaricati: 28.571.261 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.286 *

/ Totale documenti scaricati: 28.571.261 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.286 *

/ Totale documenti scaricati: 28.571.261 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.286 *

/ Totale documenti scaricati: 28.571.261 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.286 *

/ Totale documenti scaricati: 28.571.261 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.286 *

/ Totale documenti scaricati: 28.571.261 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.286 *

/ Totale documenti scaricati: 28.571.261 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Convenzione ILO C6 del 29 ottobre 1919

ID 13929 | | Visite: 2009 | Convenzioni ILOPermalink: https://www.certifico.com/id/13929

Convenzione ILO C6 del 29 ottobre 1919

ID 13929 | 06.07.2021

Convenzione ILO C6 Lavoro notturno dei fanciulli (industria), 1919.

Washington, 29 ottobre 1919

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocato dal Governo degli Stati Uniti d'America a Washington, il 29 ottobre 1919, e avendo deciso l'adozione di alcune proposte in merito al "lavoro dei bambini: durante la notte", che fa parte del quarto punto all'ordine del giorno della riunione di Washington della Conferenza, e avendo stabilito che tali proposte assumeranno la forma di una Convenzione internazionale, adotta la seguente Convenzione, che può essere citata come Convenzione sul lavoro notturno dei giovani (industria), 1919, per la ratifica da parte dei membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità con le disposizioni della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine impresa industriale comprende in particolare:
a) miniere, cave e altri lavori per l'estrazione di minerali dalla terra;
b) industrie in cui gli articoli sono fabbricati, alterati, puliti, riparati, decorati, rifiniti, adattati per la vendita, frantumati o demoliti, o in cui i materiali sono trasformati; compresa la costruzione navale e la generazione, trasformazione e trasmissione di elettricità o forza motrice di qualsiasi tipo;
c) costruzione, ricostruzione, manutenzione, riparazione, alterazione o demolizione di qualsiasi edificio, ferrovia, tramvia, porto, molo, molo, canale, via navigabile interna, strada, tunnel, ponte, viadotto, fogna, canale di scolo, pozzo, telegrafico o installazione telefonica, impresa elettrica, lavori a gas, lavori idrici o altri lavori di costruzione, nonché la preparazione o la posa delle fondamenta di tali lavori o strutture;
d) trasporto di passeggeri o merci su strada o su rotaia, compresa la movimentazione di merci presso banchine, banchine, moli e magazzini, ma escluso il trasporto a mano.
2. L'autorità competente in ogni paese definirà la linea di divisione che separa l'industria dal commercio e dall'agricoltura.

Articolo 2
1. I giovani di età inferiore ai diciotto anni non possono essere impiegati durante la notte in alcuna impresa industriale pubblica o privata, o in qualsiasi suo ramo, diversa da un'impresa in cui siano impiegati solo membri della stessa famiglia, salvo quanto di seguito previsto.
2. I giovani di età superiore ai sedici anni possono essere impiegati durante la notte nelle seguenti imprese industriali per lavori che, per la natura del processo, devono essere svolti ininterrottamente giorno e notte:
a) fabbricazione di ferro e acciaio; processi in cui si utilizzano forni a riverbero oa rigenerazione e zincatura di lamiere o fili (eccetto il processo di decapaggio);
b) vetrerie;
c) fabbricazione della carta;
d) fabbricazione di zucchero greggio;
e) lavori di riduzione dell'estrazione dell'oro.

Articolo 3
1. Ai fini della presente Convenzione, per notte si intende un periodo di almeno undici ore consecutive, compreso l'intervallo tra le dieci di sera e le cinque del mattino.
2. Nelle miniere di carbone e di lignite il lavoro può essere svolto nell'intervallo tra le dieci della sera e le cinque del mattino, se l'intervallo è ordinariamente di quindici ore, e comunque non inferiore a tredici ore, separa due periodi di lavoro.
3. Qualora il lavoro notturno nell'industria della panificazione sia vietato a tutti i lavoratori, l'intervallo tra le nove di sera e le quattro del mattino può essere sostituito nell'industria della panificazione con l'intervallo tra le dieci del sera e le cinque del mattino.
4. Nei paesi tropicali in cui il lavoro è sospeso durante le ore centrali della giornata, il periodo notturno può essere inferiore a undici ore se è concesso un riposo compensativo durante il giorno.

Articolo 4
Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicano al lavoro notturno dei giovani di età compresa tra i sedici e i diciotto anni in caso di emergenze non controllabili o prevedibili, che non abbiano carattere periodico e che interferiscano con il normale funzionamento dell'impresa industriale.

Articolo 5
Nell'applicazione della presente Convenzione al Giappone, fino al 1° luglio 1925, l'articolo 2 si applica solo ai giovani di età inferiore a quindici anni e successivamente si applica solo ai giovani di età inferiore a sedici anni.

Articolo 6
Nell'applicazione della presente Convenzione all'India, il termine "impresa industriale" includerà solo "fabbriche" come definito nell'Indian Factory Act, e l'articolo 2 non si applica ai giovani di sesso maschile di età superiore ai quattordici anni.

Articolo 7
Il divieto di lavoro notturno può essere sospeso dal Governo, per i giovani di età compresa tra i sedici ei diciotto anni, quando in caso di grave emergenza l'interesse pubblico lo richieda.

Articolo 8
Le ratifiche formali di questa Convenzione, alle condizioni stabilite nella Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione.

Articolo 9
1. Ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie, protettorati e possedimenti che non sono completamente autonomi:
a) salvo che a causa delle condizioni locali le sue disposizioni siano inapplicabili; o
b) fatte salve le modifiche eventualmente necessarie per adeguare le sue disposizioni alle condizioni locali.
2. Ciascun Membro notificherà all'Ufficio Internazionale del Lavoro l'azione intrapresa nei confronti di ciascuna delle sue colonie, protettorati e possedimenti che non sono completamente autonomi.

Articolo 10
Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro sono state registrate presso l'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro ne informa tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Articolo 11
La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notifica sarà emessa dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, e sarà allora vincolante solo per quei Membri che avranno registrato le loro ratifiche presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per qualsiasi altro Membro alla data in cui la sua ratifica sarà registrata presso l'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 12
Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna a rendere operative le sue disposizioni non oltre il 1° luglio 1922 e ad intraprendere le azioni necessarie per rendere effettive queste disposizioni.

Articolo 13
Un Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla decorsi dieci anni dalla data della prima entrata in vigore della Convenzione, con atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione. Tale denuncia non avrà effetto prima di un anno dopo la data in cui è stata registrata presso l'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 14
Ogniqualvolta lo riterrà necessario, l'Organo direttivo dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale una relazione sul funzionamento della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di porre all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione integrale o in parte.

Articolo 15
I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno entrambi fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 29 marzo 1923, n. 1021
Entrata in vigore: 13 giugno 1921

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C6 del 29 ottobre 1919.pdf
ILO 1919
88 kB 2

Tags: Sicurezza lavoro ILO

Ultimi inseriti

CEI EN IEC 60598 2 22  Apparecchi di emergenza
Feb 20, 2025 43

CEI EN IEC 60598-2-22

CEI EN IEC 60598-2-22 / Apparecchi di emergenza ID 23496 | 20.02.2025 / In allegato Preview CEI EN 60598-2-22:2023Apparecchi di illuminazioneParte 2-22: Prescrizioni particolari - Apparecchi di emergenza Data Pubblicazione: 2023.01Inizio validità: 2023.02 Questa Norma specifica le prescrizioni per… Leggi tutto
Regolamento  EU  2025 258
Feb 20, 2025 56

Regolamento (EU) 2025/258

Regolamento (EU) 2025/258 ID 23495 | 20.02.2025 Regolamento (EU) 2025/258 della Commissione, del 7 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2017/2400 per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus… Leggi tutto
Feb 19, 2025 53

Deliberazione ARERA 18 febbraio 2025 56/2025/R/RIF

Deliberazione ARERA 18 febbraio 2025 56/2025/R/RIF ID 23492 | 19.02.2025 Il provvedimento avvia un procedimento per la definizione di un intervento di primo riordino in materia di articolazione dei corrispettivi nel servizio di gestione dei rifiuti urbani Leggi tutto
Feb 19, 2025 53

Deliberazione ARERA 18 febbraio 2025 57/2025/R/RIF

Deliberazione ARERA 18 febbraio 2025 57/2025/R/RIF ID 23492 | 19.02.2025 Il provvedimento avvia il procedimento volto alla definizione, per il terzo periodo regolatorio, del metodo tariffario per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del… Leggi tutto
Decreto 9 dicembre 2024
Feb 19, 2025 72

Decreto 9 dicembre 2024

Decreto 9 dicembre 2024 / Estensione del periodo di sperimentazione Linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti ID | 19.02.2025 Decreto 9 dicembre 2024Estensione del periodo di sperimentazione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 17 dicembre 2020, n. 578. (GU n.10 del… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

CEI EN IEC 60598 2 22  Apparecchi di emergenza
Feb 20, 2025 43

CEI EN IEC 60598-2-22

CEI EN IEC 60598-2-22 / Apparecchi di emergenza ID 23496 | 20.02.2025 / In allegato Preview CEI EN 60598-2-22:2023Apparecchi di illuminazioneParte 2-22: Prescrizioni particolari - Apparecchi di emergenza Data Pubblicazione: 2023.01Inizio validità: 2023.02 Questa Norma specifica le prescrizioni per… Leggi tutto
Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici
Feb 18, 2025 70

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato ID 23848 | 18.02.2025 / In allegato L’Istituto Superiore di Sanità, su richiesta del Ministero della Salute, ha effettuato uno studio sul ruolo che i dispositivi medici possono ricoprire nella mitigazione degli effetti… Leggi tutto
CEI UNI 11222 2013
Feb 18, 2025 90

CEI UNI 11222:2013

CEI UNI 11222:2013 / Verifica e manutenzione periodica Impianti di illuminazione di sicurezza edifici ID 23480 | 18.02.2025 / In allegato CEI UNI 11222:2013 (anche UNI CEI 11222:2013)Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la verifica e la… Leggi tutto