PI: Attestazione di rinnovo decennale il 7 ottobre 2019
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Prevenzione incendi - Attestazione di rinnovo periodico decennale una tantum: 7 ottobre 2019
Le attività soggette a rinnovo decennale presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, se in possesso di certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1999. Si tratta delle attività dei punti 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77 dell’allegato I al DPR 151/2011. (Entrata in vigore 07/10/2011)
Ad esempio, vi rientrano: i centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti, le aziende e uffici con oltre 300 addetti, edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 metri, ecc, nel dettaglio:
Attività | Descrizione |
6 | Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5MPa |
7 | Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 |
8 | Oleodotti con diametro superiore a 100 mm |
64 | Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti |
71 | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti |
72 | Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. |
77 | Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m |
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Art. 5. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.
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Art. 11. Disposizioni transitorie e finali
6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:
a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (07/10/2017) per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (07/10/2019) per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;
c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (07/10/2021) per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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