Slide background




Circolare Inail n. 49 del 4 dicembre 2018

ID 7335 | | Visite: 4086 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/7335

Circolare Inail n  49 4 dicembre 2018

Circolare Inail n. 49 del 4 dicembre 2018

"Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”.

Chiarimenti per il settore della navigazione marittima

[...] si comunica che, a seguito di ulteriori approfondimenti, intervenuti di concerto con le Amministrazioni competenti in materia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), nelle more della piena attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con l’emanazione dei prescritti decreti attuativi, è temporaneamente sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui alla sopra citata circolare 15 maggio 2018, n. 22 con riferimento al settore della navigazione marittima.

Fonte: INAIL

______

Articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

]2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivita' condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.

Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298
, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare Inail n. 49 del 4 dicembre 2018.pdf)Circolare Inail n. 49 del 4 dicembre 2018
 
IT71 kB805

Tags: Sicurezza lavoro INAIL Lavoro marittimo

Ultimi archiviati Sicurezza

Dati INAIL n  11 2024   Focus settore costruzioni
Dic 12, 2024 69

Dati INAIL n. 11/2024 - Focus settore costruzioni

Dati INAIL n. 11/2024 - Focus settore costruzioni ID 23099 | 12.12.2024 / In allegato Costruzioni: un settore in espansione - Costruzioni: settore trainante dell’economia ma sempre rischioso - I dati confermano la crescita delle malattie professionali nelle costruzioni - L’influenza del fattore… Leggi tutto
DPCM 23 ottobre 2024
Dic 05, 2024 143

DPCM 23 ottobre 2024

DPCM 23 ottobre 2024 / Programma pluriennale diffusione defibrillatori semiautomatici e automatici ID 23064 | 05.12.2024 Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. (GU n.285 del 05.12.2024)________ Art. 1 Programma pluriennale per la diffusione e… Leggi tutto

Più letti Sicurezza