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DDL Collegato lavoro 2024 - Disposizioni in materia di lavoro

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DDL   Collegato lavoro 2024

DDL Collegato lavoro 2024 - Disposizioni in materia di lavoro / Modifiche TUS sicurezza luoghi di lavoro

ID 22703 | 10.10.2024 / In allegato DDL 1264/2024

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, reca disposizioni in materia di lavoro. 

Fase Iter: Approvato il 9 ottobre 2024. Trasmesso al Senato

...

Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Le norme intervengono sul decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare:

- modificano l’articolo 12 prevedendo che tra i componenti la Commissione per gli interpelli almeno quattro siano in possesso di un profilo professionale giuridico, fermo restando il loro numero complessivo;

entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende alle Camere comunicazioni sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti;

- viene introdotto il comma 4-bis all’articolo 38, prevedendo che il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifichi periodicamente il mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti;

- modificano, al comma 1, lettera d), l’articolo 41, in materia di sorveglianza sanitaria. La novella, tra l’altro:

-- prevede che la visita medica preventiva in fase preassuntiva costituisca una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva;
-- sopprime l’ipotesi che la visita preassuntiva possa essere svolta, su scelta del datore di lavoro, dal dipartimento di prevenzione dell’ASL, anziché dal medico competente;
-- prevede che il medico competente, nella prescrizione degli esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze di esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione;
-- prevede l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, solo qualora detta visita sia ritenuta necessaria dal medico competente;
-- differisce dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2024 il termine per la ridefinizione di condizioni e modalità di accertamento della tossicodipendenza e della dipendenza da alcool;
-- individua l’ASL come l’amministrazione competente per l’esame dei ricorsi contro i giudizi suddetti del medico competente in luogo del riferimento all’organo di vigilanza.

Tale modifica è finalizzata ad individuare senza incertezze l’ASL come organo destinatario del ricorso avverso i giudizi del medico competente. L’ASL è infatti dotata di personale medico in grado di valutare l’idoneità o l’inidoneità del lavoratore alla mansione, al quale è con ciò garantita una maggiore tutela. La modifica si ritiene necessaria in quanto l’estensione delle funzioni di vigilanza all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) potrebbe determinare equivoci nell’individuazione dell’organo al quale proporre ricorso;

- novellano l’articolo 65, commi 2 e 3, modificando le condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, sopprimendo la condizione della sussistenza di particolari esigenze tecniche. Viene altresì definita una procedura amministrativa unica per la possibilità delle lavorazioni nei locali in oggetto;

- modificano l’articolo 304, comma 1, lettera b), abrogando i commi da 3 a 5 all’articolo 36-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, relativi agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, inclusa le relative sanzioni amministrative da euro 100 ad euro 500 in capo al datore di lavoro per ciascun lavoratore non risultante in regola e da euro 50 ad euro 300 in capo al lavoratore.

Con riferimento a quest’ultima abrogazione - riferita specificamente ai cantieri edili - si evidenzia che resta comunque in vigore - per la generalità delle attività in regime di appalto o subappalto - di munire il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (articolo 26, comma 8 del medesimo decreto legislativo). Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo). 

Disegno di legge n. 1264/2024

(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. Al decreto legislativo n. 81 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato »;

b) nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

« Art. 14-bis. – (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro) –1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti »;

c) all'articolo 38, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4 »;

d) all'articolo 41:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera a), dopo le parole: « visita medica preventiva » sono inserite le seguenti: « , anche in fase preassuntiva, »;

1.2) la lettera e-bis) è abrogata;

1.3) alla lettera e-ter), dopo le parole: « sessanta giorni continuativi, » sono inserite le seguenti: « qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica »;

2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva »;

3) al comma 4-bis, la parola: « 2009 » è sostituita dalla seguente: « 2024 »;

4) al comma 6-bis, le parole: « alle lettere a), b), c) e d) del » sono sostituite dalla seguente: « al »;

5) al comma 9, le parole: « all'organo di vigilanza » sono sostituite dalle seguenti: « all'azienda sanitaria locale »;

e) all'articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo »;

f) all'articolo 304, comma 1, lettera b), le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2, 3, 4 e 5, ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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