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D.Lgs. n. 104/2022 e D.Lgs. n. 105/2022: Qualità della vita lavorativa e tutele lavoratori

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Qualit  della vita lavorativa e tutele lavoratori

Qualità della vita lavorativa e tutele lavoratori / Decreti Legislativi Luglio 2022

ID 17215 | 29.07.2022 / Download Scheda

Pubblicati in GU n. 176 del 29.07.2022 i Decreti Legislativi sulla qualità della vita lavorativa e tutele lavoratori (entrano in vigore il 13 agosto 2022):

Decreto Legislativo 27 giugno 2022 n. 104

Decreto Legislativo 30 giugno 2022 n. 105


In dettaglio:

Decreto Legislativo 27 giugno 2022 n  104

Decreto Legislativo 27 giugno 2022 n. 104

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.

(GU n.176 del 29.07.2022)

Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2022
...

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela e trova applicazione, con le sole esclusioni di cui al comma 4, in relazione ai seguenti rapporti e contratti di lavoro:
a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
b) contratto di lavoro somministrato;
c) contratto di lavoro intermittente;
d) rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile;
f) contratto di prestazione occasionale di cui all’articolo 54 -bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Il presente decreto si applica altresì ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e a quelli degli enti pubblici economici.
3. Le previsioni di cui al presente decreto si applicano inoltre:
a) ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
b) ai lavoratori domestici, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 10 e 11.
4. Sono esclusi dall’applicazione del presente decreto:
a) i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V del codice civile e quelli di lavoro autonomo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile;
b) i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive. È considerato nella media delle tre ore il tempo di lavoro prestato in favore di tutti i datori di lavoro che costituiscono una stessa impresa, uno stesso gruppo di imprese. La presente esclusione non opera in relazione ai rapporti di lavoro nell’ambito dei quali non sia stata stabilita una quantità garantita di lavoro retribuito prima dell’inizio del lavoro;
c) i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
d) i rapporti di collaborazione prestati nell’impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi;
e) i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero, limitatamente all’articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, come modificato dal presente decreto;
f) i rapporti di lavoro del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alle disposizioni di cui al Capo III del presente decreto.

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Art. 2. Definizioni
Art. 3. Modalità di comunicazione delle informazioni
Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152
Art. 5. Ulteriori modifiche a disposizioni legislative
Art. 6. Disposizioni per il personale in regime di diritto pubblico
Art. 7. Durata massima del periodo di prova
Art. 8. Cumulo di impieghi
Art. 9. Prevedibilità minima del lavoro
Art. 10. Transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili
Art. 11. Formazione obbligatoria
Art. 12. Meccanismi di risoluzione rapida e diritto di ricorso
Art. 13. Protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli
Art. 14. Protezione contro il licenziamento o contro il recesso del committente e onere della prova
Art. 15. Regime di tutela per il personale di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Art. 16. Disposizioni transitorie
Art. 17. Clausola di invarianza finanziaria
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D lgs  30 giugno 2022 n  105

Decreto Legislativo 30 giugno 2022 n. 105

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.

(GU n.176 del 29.07.2022)

Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2022
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Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto reca disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
2. Nell’ottica della piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all’assistenza, i congedi, i permessi e gli altri istituti oggetto del presente decreto, salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
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Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Art. 3. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
Art. 4. Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81
Art. 5. Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
Art. 6. Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53
Art. 7. Interventi per la promozione delle misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza
Art. 8. Monitoraggio
Art. 9. Copertura finanziaria
Art. 10. Abrogazioni
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