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Circolare Inail n. 11 del 24 febbraio 2022

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Circolare Inail n  11 del 24 febbraio 2022

Circolare Inail n. 11 del 24 febbraio 2022

Estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo.

Con una nuova circolare l’Istituto fornisce indicazioni operative relative all’ampliamento della tutela contro gli infortuni e le malattie professionali ad artisti, maestranze e operatori del settore

Attori, registi, cantanti, mimi ma anche maestranze teatrali e cinematografiche come elettricisti, macchinisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, possono avvalersi della tutela assicurativa Inail. L’obbligo di assicurazione dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che decorre dal 1° gennaio 2022 e le relative modalità di attuazione sono disciplinati dal decreto 22 gennaio 2022 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, emanato di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e con il ministero della Cultura. La nuova circolare Inail fornisce indicazioni sulle categorie di lavoratori tutelati, sul versamento dei premi assicurativi e l’inquadramento nella relativa gestione tariffaria, sulle prestazioni erogabili.

Tra i lavoratori tutelati anche le maestranze cinematografiche e teatrali. Tra i lavoratori tutelati figurano quelli a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di uno spettacolo, fra gli altri: artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, attori, mimi, registi teatrali e cinematografici, direttori d’orchestra, ballerini, coreografi. Tutelate anche le maestranze dello spettacolo, teatrali, cinematografiche o di imprese audiovisive: macchinisti, elettricisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori.

Lavoratori impegnati in attività di insegnamento, formazione e promozione. Come chiarito dalla circolare rientrano tra i soggetti tutelati anche i lavoratori dello spettacolo che svolgono attività retribuite di insegnamento o di formazione realizzate in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche oppure da queste organizzate. La tutela Inail si estende anche i lavori impegnati in attività retribuite di carattere promozionale riguardanti spettacoli dal vivo, cinematografici o del settore audiovisivo.

Adempimenti e gestione tariffaria. In caso di soggetti in procinto di assicurarsi non titolari di posizioni assicurative attive all’Inail e che si avvalgono, alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, la denuncia di iscrizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del 22 gennaio 2022 attraverso l’apposito servizio online. Per l’assicurazione si applicano i premi ordinari e le tariffe dei premi delle gestioni “Industria, artigianato, terziario e altre attività”.

Esenzione dall’obbligo di iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La circolare fornisce indicazioni anche sull’esenzione dagli obblighi di iscrizione e di versamento della contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Le esenzioni riguardano le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari relativamente alla parte di retribuzione annua lorda, percepita per tali performances, fino a 5.000 euro. Le esenzioni in particolare riguardano: giovani fino a 18 anni, studenti non oltre i 25, soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni, coloro che svolgono un’attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi, ai fini della previdenza obbligatoria, ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo.

Infortuni in itinere. Chiarimenti vengono forniti anche sugli infortuni in itinere in cui possono incorrere i lavoratori dello spettacolo, considerato il carattere spesso non fisso dal punto di vista logistico di queste professioni. Il testo specifica che se l’incidente avviene durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, ognuno riferito a un diverso committente, l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio è a carico del committente presso cui il lavoratore si stava recando.

Retribuzione da assumere per il calcolo dei premi. Sulla base dell’articolo 6 del decreto interministeriale 22 gennaio 2022, per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo si considera come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Prestazioni erogate. La circolare chiarisce infine che i lavoratori autonomi dello spettacolo in caso di infortunio o di malattia professionale hanno diritto alle stesse prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative previste per tutti gli altri lavoratori assicurati all’Inail. Possono essere erogate anche le cure integrative riabilitative, l’assistenza protesica e gli interventi di sostegno per il reinserimento lavorativo e nella vita di relazione.

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Fonte: INAIL

 

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