Slide background




Circolare Inail n. 4 del 7 febbraio 2020

ID 10082 | | Visite: 2590 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/10082

Circolare Inail n. 4 del 7 febbraio 2020

Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Estensione per gli anni 2019 e 2020 delle prestazioni in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257. Art. 33-bis, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

L’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbestocorrelate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva.

Successivamente l’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto quale titolo legittimante il riconoscimento delle prestazioni del citato Fondo anche il “verbale di conciliazione giudiziale”.

In attuazione del predetto art. 1 comma 278 è stato emanato il decreto 27 ottobre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni.

L’Istituto con circolare 9 febbraio 2017, n. 7 ha fornito le istruzioni applicative per l’erogazione delle prestazioni in oggetto e con determinazioni presidenziali 12 giugno 2017, n. 272 e 12 giugno 2018, n. 278, ha fissato la quota percentuale di accesso a tali prestazioni rispettivamente per gli anni 2016-2017 e per l’anno 2018.

Il Fondo ha operato per il triennio 2016-2018, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno.

Da ultimo l’art. 33 bis, comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha esteso l’operatività del Fondo anche per le annualità 2019 e 2020.

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo e per l’erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, con riferimento alle predette ultime due annualità.

Rifinanziamento del Fondo

La legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificando quanto stabilito al citato articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha rifinanziato il Fondo in oggetto anche per gli anni 2019 e 2020 rispetto al triennio 2016/2018 originariamente previsto.

La dotazione del Fondo è stata confermata in euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

In particolare, ai sensi del comma 2 del predetto art. 33 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, agli oneri derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Procedure e modalità di accesso al Fondo e per l’erogazione delle prestazioni

La citata legge 19 dicembre 2019, n. 157 non ha introdotto alcuna modifica in merito alle modalità di accesso al Fondo per l’erogazione delle prestazioni economiche.

In proposito, restano pertanto applicabili le disposizioni contenute nel citato decreto 27 ottobre 2016 che ha regolamentato la materia.

Termine per la presentazione della domanda per l’accesso al Fondo

Le domande volte ad ottenere la prestazione erogata dal Fondo devono essere presentate, secondo la modulistica allegata alla presente circolare (allegato 1), da
ciascuno dei soggetti beneficiari entro il 2 marzo 2020:

Per l’anno 2019 con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2018;

Per l’anno 2020 con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2019.

Le domande devono essere inviate tramite Pec indirizzata a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o   raccomandata AR alla Sede centrale dell’Inail-Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale G. Pastore, 6 – 00144 Roma, anche in caso di lavoratori non assicurati.

Con la suddetta istanza, l’avente diritto autocertifica sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici e lo status di erede del malato deceduto per patologia asbestocorrelata.

Le dichiarazioni rilasciate con l’istanza dagli interessati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, saranno oggetto dei controlli previsti dall’art. 71 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, secondo le modalità già definite dall’Istituto per la generalità dei procedimenti amministrativi.

Alla domanda dovrà essere allegata la sentenza o il verbale di conciliazione giudiziale, a seconda del titolo esecutivo dal quale risultino l’avente diritto (o gli aventi diritto) alla prestazione e la somma dovuta.

Gli aventi diritto devono impegnarsi a tenere l’Istituto informato sugli sviluppi e sugli esiti del giudizio relativo al risarcimento dei danni dovuti dalle imprese, nonché a restituire all’Inail quanto eventualmente erogato indebitamente sulla base di una sentenza successivamente riformata in pejus nei confronti dell’istante.

Gli istanti devono, altresì, contestualmente alla presentazione dell’istanza, comunicare ai soggetti tenuti al risarcimento, così come individuati nel provvedimento giudiziale, di aver effettuato la richiesta di accesso al beneficio.

Destinatari del Fondo

Sulla base della normativa sopra richiamata e delle precedenti circolari adottate dall’Istituto hanno diritto alla prestazione del Fondo gli eredi dei soggetti deceduti per patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale.

Il diritto alla prestazione in questione può essere esercitato dagli eredi dei soggetti deceduti, così come individuati dagli artt. 536 ss del codice civile.

...

Fonte: INAIL

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Mod.191 new.pdf)Mod.191 new
 
IT231 kB507
Scarica questo file (Circolare Inail n. 4 del 7 febbraio 2020.pdf)Circolare Inail n. 4 del 7 febbraio 2020
 
IT191 kB499

Tags: Sicurezza lavoro Rischio amianto

Ultimi archiviati Sicurezza

Nov 20, 2024 49

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 ID 22971 | 20.11.2024 Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, relativo alle «Modifiche alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo»… Leggi tutto
Nov 20, 2024 52

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 ID 22970 | 20.11.2024 Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 Modifiche ai decreti 1° aprile 2016, recanti l'istituzione dei corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi, chimici e gas… Leggi tutto
DM n  170 del 20 novembre 2024   Implementazione del Portale nazionale del sommerso
Nov 20, 2024 112

Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024

DM n. 170 del 20 novembre 2024 / Implementazione del Portale nazionale del sommerso ID 22968 | 20.11.2024 Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024 - Implementazione del Portale nazionale del sommerso ... Articolo 1 (Implementazione del Portale nazionale del sommerso) 1. Al fine di… Leggi tutto
Ruolo del RSL e UNI EN ISO 4001
Nov 19, 2024 178

Il ruolo degli RLS nei SGSSL UNI EN ISO 45001

Il ruolo degli RLS nei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro alla luce della UNI EN ISO 45001:2018 ID 22959 | 19.11.2024 / In allegato Una cultura di impresa che guardi alla salute e sicurezza non soltanto come adempimento normativo, ma anche come parte integrante dei processi… Leggi tutto
Infor MO   Integrazione dei sistemi Infor Mo e Pre Vi
Nov 18, 2024 106

Infor.MO - Integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S

Infor.MO - Integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S ID 22956 | 18.11.2024 / In allegato L’integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S per il monitoraggio dei fattori di rischio (Scheda n. 25/2024) La scheda illustra l’integrazione tra i sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S che permette di avere a… Leggi tutto
Infor MO   organizzazione degli spazi e viabilit
Nov 18, 2024 119

Infor.MO - organizzazione degli spazi e viabilità

Infor.MO - organizzazione degli spazi e viabilità / INAIL n. 24/2024 ID 22955 | 18.11.2024 / In allegato Infor.MO, Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi: organizzazione degli spazi e viabilità (Scheda n. 24/2024) La scheda presenta un approfondimento sulle dinamiche infortunistiche… Leggi tutto

Più letti Sicurezza