LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 gli organismi di valutazione tecnica devono servirsi dei metodi e criteri indicati nei documenti per la valutazione europea, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per valutare le prestazioni dei prodotti da costruzione oggetto di tali documenti in relazione alle loro caratteristiche essenziali.
(2) In conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 305/2011 e in seguito a diverse richieste di valutazioni tecniche europee da parte di fabbricanti, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ha elaborato e adottato 16 documenti per la valutazione europea e una correzione.
(3) I documenti per la valutazione europea elaborati e adottati dagli organismi di valutazione tecnica si riferiscono ai seguenti prodotti da costruzione:
- porte a battente singolo o a doppio battente resistenti alla fiamma e/o al fumo, realizzate con speciali profili in acciaio;
- rete in fibra di vetro per l'armatura di intonaci cementizi o a base cementizia;
- pannelli per soffitti in lana minerale con rivestimento;
- sistemi compositi di isolamento termico per esterni (ETICS) con rivestimento su isolante di cemento e polistirene;
- legno massiccio laminato incollato;
- fogli metallici a L o a Z per aumentare la resistenza alla perforazione di lastre o fondazioni e lastre di pavimentazione;
- raccordi per giunzioni meccaniche di barre di acciaio di rinforzo;
- impianti prefabbricati per il trattamento delle acque reflue da almeno 51 a 500 PT;
- sistemi di isolamento termico e acustico in massetto asciutto con elementi prefabbricati per pavimenti;
- kit per muri esterni portanti e pareti divisorie;
- additivo impermeabile per cemento;
- ancoraggi in plastica per sistemi non strutturali ridondanti per cemento e muratura;
- elemento di fissaggio in un punto per rivestimenti in vetro;
- kit di costruzione con pannelli strutturali;
(2) Il documento per la valutazione europea relativo ai "fissaggi per giunti strutturali con carico statico e quasi statico" costituisce una correzione del documento per la valutazione europea pubblicato nella GU L 359 del 29.10.2020.
- moduli cimiteriali prefabbricati;
- sistema di drenaggio utilizzato in caverne sotterranee di roccia;
- fissaggi per giunti strutturali con carico statico e quasi statico;
(4) I documenti per la valutazione europea elaborati e adottati dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica rispondono alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti relativi a tali documenti per la valutazione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(5) L'elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione. Per motivi di chiarezza, è opportuno aggiungere all'elenco i riferimenti ai nuovi documenti per la valutazione europea.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/450.
(7) Al fine di consentire il prima possibile l'uso dei documenti per la valutazione europea, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,