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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1094
della Commissione del 17 giugno 2019 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
GU L 173/52 del 27.06.2019
...
Articolo 1
Gli Stati membri figuranti nell'allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Articolo 2
L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Gli allegati I e II della direttiva 2008/68/CE sono così modificati:
1) nell'allegato I, il capo I.3 è sostituito dal testo seguente:
«I.3 Deroghe nazionali
Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.
Identificazione delle deroghe: RO-a/bi/bii-MS-nn
RO = strada
a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a)/lettera b), punti i) e ii)
MS = sigla dello Stato membro
nn = numero di ordine
Sono riportate nella Direttiva tutte le Deroghe degli Stati membri in relazione alle merci pericolose.
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ID 17532 | 18.10.2022 / Documento completo in allegato (!) Attenzione effettuate correzioni al documento in data 18.10.2022
Co...

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USTRA
Ufficio federale delle strade della Svizzera

Multilateral Agreement M347 under section 1.5.1 of ADR on the carriage of monkeypox virus
(1) By derogation of Paragraph 2.2.62.1.4.1, Section 3.2.1. (Table A, Dangero...
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