~ 2000 / 2026 ~
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Decisione della Commisione del 25 marzo 2010 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
[notificata con il numero C(2010) 1610]
(2010/187/UE)
Articolo 1
Gli Stati membri elencati in allegato alla presente decisione sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui al medesimo allegato concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Articolo 2
L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
__________
GUUE L 83/24 del 30.03.2010
Collegati:
M321 Carriage of UN No. 3316 Chemical kit or First aid kit in relation to special provisions 671 and 251 and 1.1.3.6
| COUNTRY | SIGNED | REVOKED |
| United Kingdom | 17/06... |

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Aggiornamento ADR 2017
5.2.2.2.1.1
Le etichette devono essere realizzate come indicato in Figura 5.2.2.2.1.1:
Figura 5.2.2.2.1.1
* Nell'angolo inferiore deve ...
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