Direttiva delegata (UE) 2025/149
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Direttiva delegata (UE) 2025/149 / ADR 2025: Direttiva di recepimento UE
ID 23347 | 24.01.2025 / In allegato
Direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico
GU L 2025/149 del 24.1.2025
Entrata in vigore: 13.02.2025
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato I, capo I.1, l’allegato II, capo II.1, e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE fanno riferimento a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne.
(2) Le disposizioni di detti accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Le ultime versioni modificate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025 con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2025.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 Modifiche
La direttiva 2008/68/CE è così modificata:
1. nell’allegato I, il capo I.1 è sostituito dal seguente:
«I.1. ADR
Allegati A e B dell’ADR, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025 fermo restando che il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.»;
2. nell’allegato II, il capo II.1 è sostituito dal seguente:
«II.1. RID
Allegato del RID, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025 fermo restando che il termine “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.»;
3. nell’allegato III, il capo III.1 è sostituito dal seguente:
«III.1. ADN
I regolamenti allegati all’ADN, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025, nonché l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, fermo restando che il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.».
Articolo 2 Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2025. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Collegati
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