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Gli obblighi del Consulente ADR, sono normati dalla Direttiva 2008/68/CE e dal punto 1.8.3 dell'ADR: info dalla Svizzera.
La Svizzera è uno dei 49 Paesi che hanno aderito all’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) e al Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID).
Anche l’ADR e il RID comprendono disposizioni sugli addetti alla sicurezza (sezione 1.8.3 Consulente per la sicurezza).
A livello comunitario le prescrizioni dell’ADR, del RID e della direttiva relativa ai consulenti per la sicurezza sono state riassunte nella nuova direttiva 2008/68/CE3 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose. La Svizzera si è impegnata ad applicare tale direttiva UE a tenore dell’accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia.
Il Consiglio federale ha tenuto fede all’impegno, emanando l’ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS), entrata in vigore il 1° luglio 2001 contemporaneamente all'accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. Con l’OSAS sono inoltre state inserite nel diritto nazionale le nuove prescrizioni ADR/RID.
L’OSAS mira a garantire un elevato livello di sicurezza durante il trasporto, l’imballaggio, il riempimento, l’invio, il carico e lo scarico di merci pericolose.
Svizzera
Lingua: ITA
Consulente ADR 2015

ID 2031 | 08.11.2015
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