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Decreto MIT 21 dicembre 2017

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Decreto MIT 21 dicembre 2017

Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  21 dicembre 2017 

Struttura del decreto:
Art. 1. Definizioni ed acronimi
Art. 2. Approvazione imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi
Art. 3. Approvazione cisterne mobili e contenitori per gas a elementi multipli (CGEM)
Art. 4. Rilascio, rinnovo e vigilanza sugli organismi autorizzati/riconosciuti
Art. 5. Approvazione delle apparecchiature a pressione (con e senza marcatura «UN»)
Art. 6. Approvazione organismi ed esperti per attività previste da RID/ADR/ADN ed IMDG CODE
Allegato I

...

Art. 1. Definizioni ed acronimi

1. ADR: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;

2. RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;

3. ADN: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;

4. Codice IMDG: codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose, adottato dall’Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;

5. Convenzione CSC: Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione;

6. In tutti i casi in cui nel presente decreto si fa riferimento all’autorità competente, per tale si deve intendere il Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale (nell’articolato che segue denominato «Dipartimento») per la normativa prevista dagli accordi ADR/RID/ADN e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera (nell’articolato che segue denominato «Comando generale») per la normativa prevista dal Codice IMDG.

Art. 2. Approvazione imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dell’ADR/RID/ ADN e dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG.

1. Gli organismi autorizzati dal Comando generale ed operanti ai sensi dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, in materia di approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, di cui ai capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG, previa specifica istanza presentata alla Commissione prevista dall’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 provvedono anche all’approvazione ed all’effettuazione delle prove di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che ricondizionati, che recano la marcatura UN secondo le previsioni dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dell’ADR, del RID e dell’ADN e le ulteriori disposizioni impartite dal Dipartimento.

2. Gli organismi riconosciuti dal Dipartimento in base al comma 1 del presente articolo devono inviare alla Commissione prevista dall’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione delle attività svolte nell’anno precedente.

3. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento secondo le competenze loro attribuite, provvedono all’approvazione ed all’effettuazione delle prove secondo le previsioni dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG e le ulteriori disposizioni impartite dal Comando generale, di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che ricondizionati, che recano la marcatura UN.

4. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento trasmettono copia delle certificazioni emesse al Comando generale.

5. Il Dipartimento invia annualmente al Comando generale un elenco dei Centri Prova Autoveicoli (CPA) e degli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) che effettuano le attività di cui al presente articolo.

Art. 3. Approvazione cisterne mobili e contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) del capitolo 6.7 dell’ADR/RID/ADN e del capitolo 6.7 del Codice IMDG.

1. Gli organismi appartenenti alla International Association of Classification Societies (IACS), ovvero autorizzati dal Comando generale ai sensi dell’art. 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 in materia di approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 del Codice IMDG, previa specifica istanza presentata alla Commissione prevista dall’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 provvedono anche all’approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 dell’ADR/RID/ADN.

2. Gli organismi riconosciuti dal Dipartimento in base al comma 1 del presente articolo devono inviare alla Commissione prevista dall’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione delle attività svolte nell’anno precedente.

3. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento secondo le competenze loro attribuite, provvedono all’approvazione e al mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 del Codice IMDG e le ulteriori disposizioni impartite dal Comando generale.

4. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento trasmettono copia delle certificazioni emesse al Comando generale.

5. Il Dipartimento invia annualmente al Comando generale un elenco dei Centri Prova Autoveicoli (CPA) e degli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) che effettuano le attività di cui al presente articolo.

Art. 4. Rilascio, rinnovo e vigilanza sugli organismi autorizzati/riconosciuti

1. Nelle more della revisione della normativa di settore, le Autorità competenti continuano ad effettuare, per gli organismi autorizzati/riconosciuti di cui ai precedenti articoli, le attività di rilascio e rinnovo delle relative autorizzazioni, nonché la vigilanza sugli stessi, ciascuna comunicando all’altra il calendario delle attività per l’eventuale attività congiunta.

2. Le disposizioni di dettaglio per lo svolgimento delle citate attività di rilascio, rinnovo e vigilanza, sono disciplinate con decreti dipartimentali/dirigenziali, da parte delle Autorità competenti, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze attribuite dalle vigenti norme.

Art. 5. Approvazione delle apparecchiature a pressione (con e senza marcatura «UN») del capitolo 6.2 dell’ADR/ RID/ADN e del Codice IMDG.

1. Il codice tecnico applicabile ai recipienti a pressione non «UN», conformemente a quanto riportato alla sezione 6.2.3 del codice IMDG, è quello previsto dalle vigenti norme tecniche contenute nel capitolo 6.2 dell’ADR/ RID/ADN per i recipienti a pressione non «UN».

2. Gli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 per l’espletamento delle attività di approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature a pressione trasportabili, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 6 fatto salvo quanto già ricadente nella succitata notifica, sono autorizzati ad effettuare le attività previste dal capitolo 6.2 del Codice IMDG e dalle corrispondenti sezioni del capitolo 6.2 dell’ADR/RID/ADN.

3. Nei casi in questione, la Commissione prevista dall’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 dovrà essere integrata, su richiesta del Dipartimento, da un funzionario appositamente delegato dal Comando generale. I riconoscimenti, le revoche ed i rinnovi rilasciati dalla citata commissione ai sensi del presente articolo, dovranno essere notificati al Comando generale da parte del Dipartimento.

Art. 6. Approvazione organismi ed esperti per attività previste da RID/ADR/ADN ed IMDG CODE

1. Le Commissioni di cui all’art. 13, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 35/2010 incardinate nel Dipartimento per le attività loro assegnate in ambito RID ADR ed ADN e gli uffici del Comando generale che assolvono al medesimo compito in ambito IMDG CODE, dovranno obbligatoriamente avvalersi dell’accreditamento basato sulla norma EN/ISO/CEI 17020:2012 (salvo art. 8.1.3 - organismi di ispezione di «tipo A»);

2. Il Dipartimento ed il Comando generale procederanno a stipulare specifiche convenzioni con l’ente unico dell’accreditamento - Accredia (di seguito Accredia) - ovvero ad estendere il campo di applicazione di quelle attualmente in vigore ai fini del presente decreto.

3. Al fine di garantire la necessaria continuità dei procedimenti amministrativi le convenzioni di cui al precedente comma dovranno prevedere sia nelle fasi di vigilanza e monitoraggio che di primo riconoscimento il coinvolgimento diretto di componenti delle commissioni di cui al comma 1 ovvero di esperti tecnici da questi valutai idonei per ciascuna specialità trasportistica anche su designazione delle singole Direzioni generali del Dipartimento e dal Comando generale.

4. Il Dipartimento previa istanza indirizzata alle relative Commissioni per le attività previste dai commi 1 e 3 dell’art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, ed il Comando generale previa istanza indirizzata al competente ufficio, autorizzano gli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in alternativa alle procedure in uso ed in funzione delle rispettive competenze, ad espletare le seguenti attività:

a. esecuzione delle prove sulle cisterne previste al paragrafo 6.8.2.4.6 dalla normativa RID nonché a valutare e certificare le modifiche apportate alle cisterna;
b. approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature a pressione trasportabili di cui all’art. 5 del presente decreto;
c. estensione della periodicità di revisione delle bombole da 10 a 15 anni secondo quanto previsto dall’istruzione di imballaggio P200 dell’ADR/RID/ADN;
d. approvazione e l’effettuazione delle prove di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che ricondizionati, che recano la marcatura UN secondo le previsioni del capitolo 6.3 dell’ADR/RID/ADN;
e. mantenimento in servizio delle cisterne destinate al trasporto di gas approvate secondo il decreto ministeriale 22 luglio 1930 e regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
f. mantenimento in servizio delle bombole destinate al trasporto di gas approvate secondo il regio decreto 19 settembre 1925 secondo le previsioni del presente decreto;
g. approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature di cui al cap. 6.7 del dell’ADR/RID/ ADN e dell’IMDG CODE.
I requisiti generali richiesti per l’inoltro delle istanze di cui al presente comma sono riportate nell’allegato 1 al presente decreto e saranno comunque dettagliate da specifici atti dipartimentali o del Comando generale.

5. Il Dipartimento, previa specifica istanza ed avvenuta estensione dell’accreditamento secondo la norma EN/ ISO/CEI 17020:2012 autorizza gli enti tecnici riconosciuti ad operare nell’ambito della Convenzione CSC all’approvazione ed all’esecuzione delle prove dei contenitori per il trasporto alla rinfusa di merci pericolose secondo quanto previsto dal Capitolo 6.11 dell’ADR e RID.

6. Il Dipartimento ed il Comando generale possono, con propri provvedimenti ed in conformità alle vigenti disposizioni in materia, autorizzare esperti ed organismi per le effettuazioni di ulteriori attività di verifica ed ispezioni previste negli allegati dell’ADR/RID/ADN ed IMDG CODE previa acquisizione da parte del richiedente di specifico accreditamento.

7. Il Dipartimento ed il Comando generale provvederanno come necessario alle comunicazioni verso gli organismi internazionali coinvolti.

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ALLEGATO 1

Per le attività di cui all’art. 6, comma 4, lettera «a» del decreto l’istanza dovrà essere inoltrata alla Commissione per le attività previste dal comma 1 dell’art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 presso la Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3, via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma.

Per le attività di cui all’art. 6, comma 4, lettere da «b» a «g» del decreto l’istanza dovrà essere inoltrata alla Commissione per le attività previste dal comma 3 dell’art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 presso la Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma ed al Comando generale, viale dell’Arte, 14/16 - 00144 Roma;

Tutti gli organismi che intendono essere autorizzati per le attività di cui all’art. 6, comma 4 del decreto dovranno risultare in possesso al momento della richiesta almeno dei seguenti requisiti:

1. essere notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78 da almeno 5 anni
2. essere in possesso di specifica estensione dell’accreditamento secondo la norma EN/ISO/CEI 17020:2012 per l’attività oggetto della richiesta;
3. essere provvisti o assumere l’impegno ad estendere alla nuova attività la copertura assicurativa della polizza per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2043 del codice civile, già sottoscritta per le attività previste dal decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78;
4. essere in possesso di accreditamento o estensione dell’accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 per le attività previste dall’istruzione di imballaggio P200 dell’ADR/RID/ADN.
5. disporre di personale inserito in una struttura organizzativa appropriata, capace, competente e qualificata per assolvere correttamente le proprie funzioni tecniche;
6. avere accesso alle installazioni e al necessario materiale;
7. garantire la confidenzialità commerciale delle attività commerciali e delle attività protette da diritti esclusivi, esercitati dai fabbricanti o da altre entità;
8. garantire la separazione chiara tra le attività di controllo propriamente dette dalle altre attività;
9. disporre di un documentato sistema di qualità;
10. garantire che le prove e i controlli stabiliti nella norma applicabile e nel dell’ADR/RID/ADN ed IMDG CODE siano bene effettuati;
11. mantenere un efficace e appropriato sistema di rapporti e di registrazioni conformemente ai paragrafi 1.8.7 e 1.8.8 del dell’ADR/ RID/ADN ed IMDG CODE.

GU n.12 del 16-01-2018

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