~ 2000 / 2026 ~
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Il 18 Luglio 2013: l’Italia ha sottoscritto l’accordo multilaterale M260
Accordo multilaterale M260 conformemente alla sezione 1.5.1 dell’allegato A dell‘ADR concernente imballaggi e container contenenti sostanze che durante ii trasporto comportano il rischio di asfissia
(1) In deroga alle disposizioni delle sottosezioni 5.5.3.6 e 5.5.3.7 dell‘ADR, i colli e i container contenenti sostanze che durante ii trasporto comportano il rischio di asfissia devono soddisfare le disposizioni di seguito:
(2) Le sottosezioni 5.5.3.6 e 5.5.3.7 si applicano solo nel caso in cui sussista un concreto rischio di asfissia in veicoli o grandi container.
Spetta ai diretti interessati valutare questo rischio, tenendo in considerazione i rischi presentati dalle sostanze usate per la refrigerazione o il condizionamento, la quantità di sostanze da trasportare, la durata del viaggio e i tipi di contenitori da usare. Generalmente, si ritiene che gli imballaggi contenenti ghiaccio secco (N. ONU 1845) come refrigerante non comportino un tale rischio.
(3) II presente accordo, limitato al 31 dicembre 2014, si applica ai trasporti nei territori delle Parti contraenti I‘ADR che lo hanno sottoscritto. Se una Parte contraente lo disdice prima della sua scadenza, l‘accordo resta valido fino a questa data solo per i trasporti nei territori delle Parti contraenti I‘ADR che lo hanno sottoscritto ma non disdetto

IATA Lithium Battery Guidance Document - 2020
This document is based on the provisions set out in the 2019-2020 Edition of the ICAO Technical Instruc...

ID 388 | 20.06.2014
Il paragrafo 1.8.3.3. dell’’ADR richiede che il Consulente per la Sicurezza prepari una relazione annuale.
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