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ADR: Materie e oggetti pericolosi diversi Classe 9

ID 18231 | | Visite: 9562 | Documenti Riservati Trasporto ADRPermalink: https://www.certifico.com/id/18231

ADR Materie e oggetti pericolosi diversi Classe 9

ADR: Materie e oggetti pericolosi diversi Classe 9

ID 18231 | 30.11.2022 / In allegato Documento completo

Il titolo della classe 9 dell’ADR, comprende le materie e gli oggetti che, durante il trasporto, presentano un pericolo diverso da quelli compresi sotto il titolo delle altre classi.

Le materie e gli oggetti classificati nella classe 9 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2.

L'assegnazione delle materie e degli oggetti non nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2 alla pertinente rubrica di questa Tabella o della sottosezione 2.2.9.3 deve essere fatta conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2.2.9.1.4 a 2.2.9.1.8, 2.2.9.1.10, 2.2.9.1.11, 2.2.9.1.13 e 2.2.9.1.14.

Es. di materie classe 9:

Materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possono mettere in pericolo la salute
2212 AMIANTO, AMFIBOLO (amosite, tremolite, actinolite, antofillite, crocidolite)
2590 AMIANTO, CRISOTILE
Materie e oggetti che, in caso di incendio, possono formare diossine
2315 POLICLORODIFENILI LIQUIDI
3432 POLICLORODIFENILI SOLIDI
3151 DIFENILI POLIALOGENATI LIQUIDI o
Materie che sviluppano vapori infiammabili
2211 POLIMERI ESPANSIBILI IN GRANULI sviluppanti vapori infiammabili
3314 MATERIA PLASTICA PER STAMPAGGIO in pasta, fogli o cordoni estrusi, sviluppanti vapori infiammabili
Pile al litio
3090 PILE AL LITIO METALLO (comprese le pile di lega al litio)
3091 PILE AL LITIO METALLO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO (comprese le pile di lega al litio)
3091 PILE AL LITIO METALLO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO (comprese le pile di lega al litio)
3480 PILE AL LITIO IONICO (comprese le pile al litio ionico polimerico)
3481 PILE AL LITIO IONICO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO (comprese le pile al litio ionico polimerico) oppure
3481 PILE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO (comprese le pile al litio ionico polimerico)
3536 BATTERIE AL LITIO INSTALLATE IN MEZZI DI TRASPORTO batterie al litio ionico o batterie al litio metallo
Dispositivi salva vita
2990 CONGEGNI DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI
3072 CONGEGNI DI SALVATAGGIO NON AUTOGONFIABILI, contenenti una o più materie o materie nell'equipaggiamento
3268 DISPOSITIVI DI SICUREZZA a innesco elettrico
Materie pericolose per l'ambiente
3082 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.
3077 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.
Microrganismi e microrganismi geneticamente modificati
3245 MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI o
3245 ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Materie trasportate a caldo
Liquide M9 3257 LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, N.A.S. ad una temperatura uguale o superiore a 100 °C e, ad una temperature inferiore al suo punto d'infiammabilità (compresi metallo fuso, sali fusi, ecc.)
Solide M10 3258 SOLIDO TRASPORTATO A CALDO, N.A.S. ad una temperatura uguale o superiore a 240 °C

In rosso Novità ADR 2023.

_________

ADR Classe 9 - Materie e oggetti pericolosi diversi

PARTE 2 - CLASSIFICAZIONE

CAPITOLO 2.2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE DIVERSI CLASSI

2.2.9. Classe 9 - Materie e oggetti pericolosi diversi

2.2.9.1. Criteri

2.2.9.1.1.

Il titolo della classe 9 comprende le materie e gli oggetti che, durante il trasporto, presentano un pericolo diverso da quelli compresi sotto il titolo delle altre classi.

2.2.9.1.2.

Le materie e gli oggetti della classe 9 sono suddivisi come segue:

M1 Materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possono comportare un rischio per la salute;
M2 Materie ed oggetti che, in caso d'incendio, possono formare diossine;
M3 Materie sviluppanti vapori infiammabili;
M4 Pile al litio;
M5 Congegni di salvataggio;
M6-M8 Materie pericolose per l'ambiente:
M6 Materie inquinanti per l'ambiente acquatico, liquide;
M7 Materie inquinanti per l'ambiente acquatico, solide;
M8 Microrganismi e organismi geneticamente modificati;
M9-M10 Materie trasportate a caldo:
M9 Liquide;
M10 Solide;
M11 Altre materie e oggetti che presentano un pericolo durante il trasporto, ma che non rientrano nella definizione di un'altra classe.

Definizioni e classificazione

2.2.9.1.3.

Le materie e gli oggetti classificati nella classe 9 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2.

L'assegnazione delle materie e degli oggetti non nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2 alla pertinente rubrica di questa Tabella o della sottosezione 2.2.9.3 deve essere fatta conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2.2.9.1.4 a 2.2.9.1.8, 2.2.9.1.10, 2.2.9.1.11, 2.2.9.1.13 e 2.2.9.1.14.

Materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possono mettere in pericolo la salute

2.2.9.1.4.

Le materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possono mettere in pericolo la salute comprendono l'amianto e le miscele contenenti amianto.

Materie ed oggetti che, in caso d'incendio, possono formare diossine

2.2.9.1.5.

Le materie ed oggetti che, in caso d'incendio, possono formare diossine comprendono i policlorodifenili (PCB), i policlorotrifenili (PCT), i difenili e trifenili polialogenati e le miscele contenenti queste materie, nonché gli oggetti, quali i trasformatori, i condensatori e gli altri oggetti contenenti queste materie o loro miscele.

NOTA: Le miscele il cui tenore in PCB o PCT non è superiore a 50 mg/kg non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.

Materie sviluppanti vapori infiammabili

2.2.9.1.6.

Le materie sviluppanti vapori infiammabili comprendono i polimeri contenenti liquidi infiammabili aventi un punto d'infiammabilità non superiore a 55 °C.

Pile al litio

2.2.9.1.7.

A meno che non sia specificato diversamente nell'ADR (ad esempio per i prototipi e le piccole produzioni di batterie secondo la disposizione speciale 310 o per le batterie danneggiate secondo la disposizione speciale 376), le batterie al litio devono soddisfare le seguenti prescrizioni.

NOTA: Per il n. ONU 3536 BATTERIE AL LITIO INSTALLATE IN UNITÀ DI TRASPORTO, vedere la disposizione speciale 389 nel capitolo 3.3.

Le pile e le batterie, le pile e le batterie contenute in un equipaggiamento, o le pile e le batterie imballate con un equipaggiamento, contenenti del litio sotto qualsiasi forma devono essere classificate sotto i nn. ONU 3090, 3091, 3480 o 3481, a seconda dei casi. Possono essere trasportate sotto tali rubriche se soddisfano le disposizioni sottostanti:

a) è stato dimostrato che il tipo di ogni pila o batteria al litio soddisfa le prescrizioni di ciascuna prova della sottosezione 38.3 della terza parte del Manuale delle prove e dei criteri;

NOTA: Le batterie devono essere conformi a un tipo che ha soddisfatto le prescrizioni delle prove della sottosezione 38.3 della terza parte del Manuale delle prove e dei criteri, indipendentemente dal fatto che le pile di cui sono costituite siano conformi o meno a un tipo provato.

b) ogni pila o batteria comporta un dispositivo di protezione contro le sovrappressioni interne, oppure è progettata in modo da escludere ogni scoppio violento nelle condizioni normali di trasporto;
c) ogni pila o batteria è dotata di un sistema efficace per impedire i cortocircuiti esterni;
d) ogni batteria costituita da pile o da serie di pile collegate in parallelo deve essere dotata di mezzi efficaci contro le correnti inverse (ad esempio diodi, fusibili, ecc.);
e) le pile e batterie devono essere fabbricate conformemente a un programma di gestione della qualità che deve includere gli elementi seguenti:
i) una descrizione della struttura organizzativa e delle responsabilità del personale per quanto attiene la progettazione e la qualità del prodotto;
ii) le istruzioni pertinenti che saranno utilizzate per i controlli e le prove, il controllo della qualità, la garanzia della qualità e lo svolgimento delle operazioni;
iii) i controlli dei procedimenti che dovrebbero includere attività pertinenti per prevenire e rilevare i difetti a livello di cortocircuiti interni al momento della fabbricazione delle pile;
iv) le rilevazioni di valutazione della qualità, quali verbali di controllo, dati di prova, dati di calibrazione e certificati. Su richiesta, i dati di prova devono essere conservati e comunicati all'autorità competente;
v) la verifica da parte della direzione dell'efficacia del sistema di qualità;
vi) le procedure di controllo dei documenti e della loro revisione;
vii) un mezzo di controllo delle pile e batterie non conformi al tipo che soddisfa le prescrizioni delle prove, così come indicato al comma a) di cui sopra;
viii) i programmi di formazione e le procedure di qualificazione del personale; e
ix) le procedure che garantiscano che il prodotto finito non presenta danni;

NOTA: I programmi interni di gestione della qualità sono autorizzati. Non è richiesta la certificazione di una terza parte, ma le procedure indicate ai commi da i) a ix) di cui sopra devono essere debitamente registrate e identificabili. Una copia del programma di gestione della qualità deve essere messa a disposizione dell'autorità competente, qualora sia richiesta.

f) le batterie al litio, contenenti sia pile primarie al litio metallo che pile ricaricabili al litio ionico, che non sono progettate per essere caricate dall'esterno (vedere la disposizione speciale 387 del capitolo 3.3), devono soddisfare le condizioni seguenti:
i) le pile ricaricabili al litio ionico possono essere caricate solo con pile primarie al litio metallo;
ii) il sovraccarico delle pile ricaricabili al litio ionico è escluso per progettazione;
iii) la batteria è stata testata come una batteria primaria al litio;
iv) le pile che costituiscono la batteria devono essere conformi a un tipo che soddisfa le prescrizioni delle prove della sottosezione 38.3 della terza parte del Manuale delle prove e dei criteri;
g) ad eccezione di batterie a bottone montate in un equipaggiamento (compresi i circuiti stampati), fabbricanti e distributori di pile o batterie fabbricate dopo il 30 giugno 2003 devono rendere disponibile il riepilogo del verbale di prova come specificato nel Manuale delle prove e dei criteri, parte terza, sottosezione 38.3, paragrafo 38.3.5.

Le pile al litio non sono soggette alle disposizioni dell'ADR se soddisfano le prescrizioni della disposizione speciale 188 del capitolo 3.3.

Ai fini del presente numero ONU, i veicoli sono apparecchiature ad autopropulsione progettati per trasportare una o più persone o merci. Esempi di tali veicoli sono le autovetture elettriche, le moto, gli scooter, i veicoli o le moto a tre e quattro ruote, le biciclette elettriche, le sedie a rotelle, i trattorini tosaerba, le barche e gli aeromobili.

Esempi di equipaggiamenti sono i tosaerba, le apparecchiature di pulizia e i modellini di imbarcazioni o di aeromobili. Gli equipaggiamenti mossi da batterie al litio metallo o litio ionico devono essere spediti sotto le rubriche ONU 3091 PILE AL LITIO METALLO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o ONU 3091 PILE AL LITIO METALLO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO o ONU 3481 PILE AL LITIO IONICO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o ONU 3481 PILE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO, a seconda dei casi.

I veicoli elettrici ibridi mossi al tempo stesso da un motore a combustione interna o da accumulatori a elettrolita liquido o al sodio, o da batterie al litio metallo o al litio ionico, e che sono trasportati provvisti di tali accumulatori o batterie, devono essere classificati sotto le rubriche ONU 3166 Veicolo a propulsione con gas infiammabile o ONU 3166 Veicolo a propulsione con liquido infiammabile, a seconda dei casi. I veicoli che contengono una pila a combustibile devono essere classificati sotto le rubriche ONU 3166 Veicolo a propulsione con pila a combustibile contenente gas infiammabile o ONU 3166 Veicolo a propulsione con pila a combustibile contenente liquido infiammabile, a seconda dei casi.

Congegni di salvataggio

2.2.9.1.8.

I congegni di salvataggio comprendono i congegni di salvataggio e gli elementi dei veicoli a motore conformi alle definizioni delle disposizioni speciali 235 o 296 del capitolo 3.3.

2.2.9.1.9.

(Soppresso)

2.2.9.1.10. Materie pericolose per l'ambiente (ambiente acquatico)

2.2.9.1.10.1. Definizioni generali

2.2.9.1.10.1.1. Le materie inquinanti per l'ambiente sono costituite principalmente da sostanze (liquide o solide) che inquinano l'ambiente acquatico, incluse le loro miscele e le loro soluzioni (fra cui i preparati e i rifiuti).

In virtù del 2.2.9.1.10, per "sostanza" s'intende un elemento chimico e i suoi composti, presenti allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione. Detto termine include gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto, le impurità derivanti dal procedimento impiegato, ma esclude i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza e senza modificare la sua composizione.

2.2.9.1.10.1.2.

Per "ambiente acquatico", s'intendono gli organismi acquatici che vivono nell'acqua e l'ecosistema acquatico di cui fanno parte (6). La determinazione dei pericoli si basa pertanto sulla tossicità della sostanza o della miscela per gli organismi acquatici, anche se essa può mutare tenendo conto dei fenomeni di degradazione e bioaccumulazione.

2.2.9.1.10.1.3.

La procedura di classificazione descritta qui di seguito è concepita per essere applicata a tutte le sostanze e le miscele, ma bisogna ammettere che in alcuni casi, ad esempio per i metalli o i composti inorganici poco solubili, saranno necessarie delle direttive particolari (7).

[...]

2.2.9.1.10.3. Categorie e criteri di classificazione delle sostanze

2.2.9.1.10.3.1.

Sono considerate come pericolose per l'ambiente (ambiente acquatico) le sostanze che soddisfano i criteri di tossicità acuta 1, tossicità cronica 1 o tossicità cronica 2, conformemente alla tabella 2.2.9.1.10.3.1. Tali criteri descrivono in dettaglio le categorie di classificazione. Sono riassunti sotto forma di diagramma nella tabella di 2.2.9.1.10.3.2.

a) Pericolo acuto (a breve termine) per l'ambiente acquatico

Categoria: Acuta 1 (cfr. Nota 2)
CL50 96 ore (per i pesci) ≤ 1 mg/l e/o
CE50 48 ore (per i crostacei) ≤ 1 mg/l e/o
CEr50 72 o 96 ore (per le alghe e altre piante acquatiche) ≤ 1 mg/l (cfr. Nota 3)

b) Pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico (cfr. anche la figura 2.2.9.1.10.3.1)

i) sostanze non rapidamente degradabili (cfr. Nota 4) per le quali esistono dei dati sulla tossicità cronica 

Categoria: Cronica 1 (cfr. Nota 2)
NOEC o CEx cronica (per i pesci) ≤ 0,1 mg/l e/o
NOEC o CEx cronica (per i crostacei) ≤ 0,1 mg/l e/o
NOEC o CEx cronica (per le alghe e altre piante acquatiche) ≤ 0,1 mg/l

Categoria: Cronica 2
NOEC o CEx cronica (per i pesci) ≤ 1 mg/l e/o
NOEC o CEx cronica (per i crostacei) ≤ 1 mg/l e/o
NOEC o CEx cronica (per le alghe e altre piante acquatiche) ≤ 1 mg/l

 ii) Sostanze rapidamente degradabili per le quali esistono dei dati appropriati

Categoria: Cronica 1 (cfr. Nota 2)
NOEC o CEx cronica (per i pesci) ≤ 0,01 mg/l e/o
NOEC o CEx cronica (per i crostacei) ≤ 0,01 mg/l e/o
NOEC o CEx cronica (per le alghe e altre piante acquatiche) ≤ 0,01 mg/l
Categoria: Cronica 2
NOEC o CEx cronica (per i pesci) ≤ 0,1 mg/l e/o
NOEC o CEx cronica (per i crostacei) ≤ 0,1 mg/l e/o
NOEC o CEx cronica (per le alghe e altre piante acquatiche) ≤ 0,1 mg/l e/o

 iii) Sostanze per le quali non esistono dati appropriati sulla tossicità cronica

Categoria: Cronica 1 (cfr. Nota 2)

CL50 96 ore (per i pesci) ≤ 1 mg/l e/o
CE50 48 ore (per i crostacei) ≤ 1 mg/l e/o
CEr50 72 o 96 ore (per le alghe e altre piante acquatiche) ≤ 1 mg/l (cfr. Nota 3) e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il fattore di bioconcentrazione determinato in via sperimentale è ≥ 500 (o, se è assente, il log Koe ≥ 4) (cfr. Note 4 e 5)

Categoria: Cronica 2

CL50 96 ore (per i pesci) > 1 ma ≤ 10 mg/l e/o
CE50 48 ore (per i crostacei) > 1 ma ≤ 10 mg/l e/o
CEr50 72 o 96 ore (per le alghe e altre piante acquatiche) > 1 ma ≤ 10 mg/l (cfr. Nota 3) e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il fattore di bioconcentrazione determinato in via sperimentale è ≥ 500 (o, se è assente, il log Koe ≥ 4) (cfr. Note 4 e 5).

Note
1. Gli organismi testati, i pesci, i crostacei e le alghe sono specie rappresentative che ricoprono un'ampia gamma di livelli trofici e tassonomici, e i metodi di prova sono molto standardizzati. I dati relativi ad altri organismi possono anche essere presi in considerazione, a condizione che rappresentino una specie ed effetti sperimentali equivalenti.
2. Al momento della classificazione delle sostanze con tossicità acuta 1 e/o tossicità cronica 1, è necessario indicare, allo stesso tempo, un fattore M appropriato (cfr. 2.2.9.1.10.4.6.4) da utilizzare nel metodo della somma.
3. Se la tossicità nei confronti delle alghe C(E)r50 (= concentrazione che produce un effetto sul tasso di crescita del 50% della popolazione) è più di 100 volte inferiore a quella della specie vulnerabile più simile e comporta una classificazione fondata unicamente su tale effetto, bisogna verificare se tale tossicità è rappresentativa della tossicità nei confronti delle piante acquatiche. Se si dimostra che non è il caso, sarà un esperto a decidere se procedere alla classificazione. La classificazione deve essere fondata sulla CEr50. Nel caso in cui le condizioni di determinazione della CE50 non sono specificate e che nessuna CEr50 è stata riportata, la classificazione deve basarsi sulla CE50 più bassa.
4. L'assenza di degradabilità rapida si fonda sull'assenza di biodegradabilità facile o su altri dati che mostrano l'assenza di degradazione rapida. In mancanza di dati utili sulla degradabilità, che siano sperimentalmente determinati o stimati, la sostanza deve essere considerata come non rapidamente degradabile.
5. Potenziale di bioaccumulazione fondato su un fattore di bioconcentrazione ≥ 500 ottenuto in via sperimentale o, in assenza, un log Koe ≥ 4 a condizione che il log Koe sia un descrittore appropriato del potenziale di bioaccumulazione della sostanza. I valori misurati con il log Koe prevalgono sui valori stimati, e i valori misurati con il fattore di bioconcentrazione prevalgono sui valori del log Koe.

Figura 2.2.9.1.10.3.1: Categorie per le sostanze pericolose (a lungo termine) per l'ambiente acquatico

ADR Materie e oggetti pericolosi diversi Classe 9   Tabella 1

2.2.9.1.10.3.2. Lo schema di classificazione nella tabella 2.2.9.1.10.3.2 di seguito riassume i criteri di classificazione per le sostanze.

Tabella 2.2.9.1.10.3.2: Schema di classificazione per le sostanze pericolose per l'ambiente acquatico

C(E)L50≤1,00

NOEC o CEx≤0,1

NOEC o CEx≤00,1

C(E)L50≤1,00 e assenza di degradabilità rapida e/o fattore di bioconcentrazione ≥500 o se è assente log Koe≥4

 

0,1<NOEC o CEX≤0,1

0,01<NOEC e CEx≤0,1

1,00<C(E)L50≤10,0 e assenza di degradabilità rapida e/o fattore di bioconcentrazione ≥500 o se è assente log Koe≥4

Nota:
1. Gamma di tossicità acuta fondata sui valori della C(E)L50 in mg/l per i pesci, i crostacei e/o le alghe o altre piante acquatiche (o stima della relazione quantitativa struttura-attività in assenza di dati sperimentali (5)).
2. Le sostanze sono classificate in diverse categorie di tossicità cronica a meno che non siano disponibili dei dati appropriati sulla tossicità cronica per tutti i tre i livelli trofici con concentrazione superiore a quella solubile in acqua o a 1 mg/l. Con il termine "appropriati" s'intende che i dati comprendono in larga misura le questioni di preoccupazione. In generale, s'intendono i dati ottenuti durante le prove, ma per evitare prove inutili, si possono anche stimare i dati a seconda dei casi, stabilire, ad esempio, delle relazioni (quantitative) struttura-attività, o nei casi più evidenti, ricorrere al giudizio di un esperto.

ADR Materie e oggetti pericolosi diversi Classe 9   Tabella 2

[...] Segue in allegato

Materie trasportate a caldo

2.2.9.1.13.

Le materie trasportate a caldo comprendono le materie che sono trasportate o presentate al trasporto, allo stato liquido, ad una temperatura uguale o superiore a 100 °C e, per quelle aventi un punto d'infiammabilità, ad una temperatura inferiore al loro punto d'infiammabilità. Esse comprendono anche i solidi che sono trasportati o presentati al trasporto ad una temperatura uguale o superiore a 240 °C.

NOTA: Le materie trasportate a caldo sono assegnate alla classe 9 soltanto se non soddisfano i criteri di nessun'altra classe.

Altre materie e oggetti che presentano un pericolo durante il trasporto ma che non rispondono alle definizioni di nessun'altra classe 

2.2.9.1.14.

Le altre diverse materie qui di seguito elencate non corrispondono alle definizioni di nessun'altra classe e sono dunque assegnate alla classe 9:

- composto solido dell'ammoniaca avente un punto d'infiammabilità inferiore a 60 °C;
- ditionito a debole pericolo;
- liquido altamente volatile;
- materia sviluppante vapori nocivi;
- materie contenenti allergeni;
- confezioni chimiche e di pronto soccorso;
- condensatori elettrici a doppio strato (con capacità di stoccaggio di energia superiore a 0,3 Wh);
- veicoli, motori e macchine a combustione interna;
- oggetti contenenti merci pericolose diverse.

NOTA: Le seguenti materie ed oggetti, elencati nelle Raccomandazioni dell'ONU relative al trasporto delle merci pericolose, non sono soggetti alle disposizioni dell'ADR: 1845 anidride carbonica solida (neve carbonica) (13), 2216 farina di pesce (residui di pesce) stabilizzata, 2807 masse magnetizzate,  3334 materie liquide regolamentate per aviazione, n.a.s. e 3335 materie solide regolamentate per aviazione, n.a.s..

Assegnazione ai gruppi d'imballaggio

2.2.9.1.15.

Se è indicato nella colonna (4) della tabella A del capitolo 3.2, le materie e gli oggetti della classe 9 devono essere assegnati ad uno dei seguenti gruppi d'imballaggio, secondo il loro grado di pericolo:

- gruppo d'imballaggio II: materie mediamente pericolose
- gruppo d'imballaggio III: materie debolmente pericolose.

2.2.9.2. Materie e oggetti non ammesse al trasporto

Le seguenti materie e oggetti non sono ammessi al trasporto:

- pile al litio che non soddisfano le pertinenti condizioni delle disposizioni speciali 188, 230, 310, 636 o 670 del capitolo 3.3;
- recipienti di contenimento, vuoti non ripuliti, di apparecchi quali trasformatori, condensatori o apparecchi idraulici contenenti materie dei nn. ONU 2315, 3151, 3152 o 3432.

[...] Segue in allegato

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