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Sentenza Tribunale Ravenna n. 1368 del 14 Ottobre 2004 / Prima Sentenza ADR

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Sentenza Tribunale di Ravenna n  1368 2004T del 14 Ottobre 2004   Note

Sentenza Tribunale di Ravenna n. 1368 del 14 Ottobre 2004 / Prima Sentenza ADR

ID 18552 | 03.01.2023 / In allegato

Il Tribunale di Ravenna ha emesso in data 14 Ottobre 2004 la prima sentenza in materia di trasporto, carico, scarico e movimentazione di merci pericolose A.D.R., condannando per lesioni aggravate colpose lo Speditore, il Caricatore nelle figure del Datore di Lavoro e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per non aver provveduto sia alla formazione base e specifica dei lavoratori che entrano in contatto con le merci pericolose che alla nomina del Consulente in materia di sicurezza del trasporto su strada di merci pericolose A.D.R. (fatto avvenuto nel Settembre 2000).

L'incidente è stato determinato dal carico di bitume caldo (150 °C) in una cisterna contenente residui di emulsione acqua-bitume da cui si è generata una pressione di vapore d'acqua tale da proiettare il bitume verso il conducente che stava eseguendo le operazioni di carico.

Lo stabilimento in cui è avvenuto l'infortunio aveva disatteso alcune prescrizioni fondamentali in materia A.D.R.:

- formazione del personale che entra in contatto con le merci pericolose
- verifica dell'idoneità del conducente ad affettuare il carico, lo scarico e la movimetazione delle merci pericolose
- nomina del Consulente A.D.R. (D.G.S.A. Dangerous Goods Safety Advisor)
- elaborazione di specifiche procedure di sicurezza in materia di merci pericolose
- istruzioni scritte al conducente

Il Giudice ha rilevato che le infrazioni al Regolamento A.D.R., debbano configurare, in occasione di infortuni sul lavoro, Responsabilità di rilevanza penale oltre a responsabilità civile che implicano un adguato indennizzo alla parte lesa.

La sanzione penale è stata applicata al Datore di Lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dell'azienda in cui è avvanuto l'infortunio nonchè al Datore di Lavoro dell'azienda subappaltatrice delle operazioni di carico, scarico e trasporto della merce pericolosa.
...
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