Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24597 | 17.09.2025 / In allegato
L'edizione 2024 del Rapporto sulle Detrazioni Fiscali per l’Efficienza Energetica e l’utilizzo delle Fonti Rinnovabili di energia negli edifici esistenti offre una panoramica degli investimenti attivati nel 2023 per effetto dei meccanismi di detrazione fiscale e fa il punto riguardo al risparmio energetico ottenuto.
Il rapporto annuale dell’ENEA sulle detrazioni fiscali illustra i principali risultati degli interventi di miglioramento energetico incentivati da quattro agevolazioni fiscali: il Bonus Casa (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986; art. 16 del D.L. 63/2013, conv. con L. 90/2013, e s.m.i.), l’Ecobonus (L. 296/2006; art. 14 del D.L. 63/2013), il Bonus Facciate (L.160/2019) e il SuperEcobonus (D.L. 34/2020, conv. con L. 77/2020, e s.m.i.).
Per questi quattro incentivi sussiste l’obbligo di trasmettere all’ENEA informazioni tecniche sui lavori che accrescono l’efficienza energetica degli edifici esistenti, cioè tutti gli interventi agevolati dall’Ecobonus e dal SuperEcobonus e una parte di quelli incentivati dal Bonus Facciate e dal Bonus Casa. Del Bonus Facciate si comunicano all’ENEA i dati degli interventi sui componenti verticali dell’involucro opaco che siano influenti dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Del Bonus Casa si trasmettono i dati degli interventi che comportano risparmio energetico o l’uso di energia da fonti rinnovabili, specificati dall’ENEA con l’elenco consultabile all’indirizzo https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/bonus-casa.html; l’elenco include anche gli elettrodomestici cui si estende l’obbligo di comunicazione qualora per l’acquisto si sia beneficiato del Bonus Elettrodomestici.
Per l’Ecobonus, il Bonus Facciate, il Bonus Casa e il Bonus Elettrodomestici, l’obbligo di comunicazione all’ENEA si assolve con l’invio di schede descrittive entro novanta giorni dalla fine dei lavori. Le schede sono trasmesse mediante il portale bonusfiscali.enea.it. L’invio tardivo è consentito sino al termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno fiscale pertinente. Dunque, per queste agevolazioni il rapporto annuale del 2024 illustra i dati relativi a interventi conclusi nel 2023, estratti il 1° dicembre 2024, quando non erano più consentiti l’invio o la modifica delle schede. Il rapporto riepiloga anche le informazioni sui lavori conclusi nel 2022, per rendere conto dei dati trasmessi dopo il 31 agosto 2023 (giorno di estrazione di quelli analizzati nel rapporto annuale del 2023) fino al termine ultimo per l’invio delle schede descrittive.
Per il SuperEcobonus è obbligatorio trasmettere all’ENEA le asseverazioni stabilite dal comma 13 dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, compilate e inviate attraverso il portale detrazionifiscali.enea.it. L’asseverazione per fine dei lavori, sempre obbligatoria, è inviata contestualmente a una o più schede descrittive, analoghe a quelle dell’Ecobonus, elaborate dal sistema informatico attingendo dai dati inseriti dal tecnico abilitato nell’asseverazione. Per gli interventi agevolati dal SuperEcobonus l’ENEA riceve anche asseverazioni per stato d’avanzamento, necessarie per ricorrere alle opzioni di cessione del credito e sconto sul corrispettivo dovuto (“sconto in fattura”), che l’articolo 121 dello stesso D.L. 34/2020 ammette anche per questa detrazione fiscale.
Per il SuperEcobonus il rapporto annuale del 2024 analizza il contenuto delle asseverazioni finali per le quali i lavori siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2023. Infatti, diversamente dalle detrazioni “ordinarie”, per le asseverazioni da SuperEcobonus il portale d’invio non pone un limite temporale alla correzione dei documenti trasmessi. Poiché questi dati sono soggetti a un progressivo consolidamento, il rapporto considera anche gli interventi conclusi prima del 2023.
Il livello di dettaglio delle informazioni tecniche che l’ENEA riceve varia con la detrazione fiscale. Si distingue innanzitutto il SuperEcobonus, per il quale sono disponibili anche le asseverazioni, nelle quali le informazioni tecniche richieste per la singola misura d’intervento (per esempio, la sostituzione degli infissi o l’installazione di collettori solari) sono simili a quelle delle schede descrittive da Ecobonus.
Per coerenza con la disciplina del SuperEcobonus, che subordina il beneficio fiscale al miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, le asseverazioni sono redatte non per singola unità immobiliare ma per edificio. Sebbene per “edificio” s’intenda, ai fini del SuperEcobonus, anche un’unità funzionalmente indipendente con accesso autonomo dall’esterno, cioè un’unità immobiliare in un edificio che ne comprende più d’una, tuttavia in generale le asseverazioni consentono di osservare nella loro interezza lavori anche molto articolati. Basti pensare a quelli eseguiti nei condomini, nei quali spesso i lavori sulle parti comuni si combinano con interventi nelle singole unità immobiliari.
Con l’eccezione degli interventi sulle parti comuni dell’edificio, le schede descrittive dell’Ecobonus sono specifiche per unità immobiliare e per tipo d’intervento: lavori realizzati nella stessa unità immobiliare ma riconducibili a tipi d’intervento differenti sono comunicati con schede descrittive distinte. È il caso, per esempio, di un’abitazione nella quale, nel contesto di una manutenzione straordinaria, si sostituiscano gli infissi ai sensi del “comma 345” e la caldaia tradizionale ai sensi del “comma 347” (dai numeri dei commi dell’articolo 1 della Legge finanziaria per il 2007, che ha istituito la detrazione): pur trattandosi della stessa unità immobiliare, le schede descrittive saranno due e potranno anche riportare date di fine dei lavori differenti, se per l’intervento sull’impianto di climatizzazione invernale si farà riferimento alla data della dichiarazione di conformità connessa all’installazione del nuovo generatore.
Inoltre, mentre la documentazione inviata all’ENEA per Ecobonus e SuperEcobonus include nei casi pertinenti una descrizione dell’impianto di riscaldamento preesistente, l’indicazione delle spese congrue sostenute e la stima del risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile, per il Bonus Casa la scheda è semplificata nella descrizione tecnica dell’intervento e, soprattutto, non include informazioni sulle spese sostenute né la stima del risparmio energetico conseguito; per il Bonus Casa è anche necessario tener conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 46/E del 2019.
Le differenze di contenuto fra i modelli di scheda descrittiva associati a ciascuna detrazione, unite alle informazioni tecniche aggiuntive delle asseverazioni da SuperEcobonus, spiegano il diverso approccio all’analisi e all’esposizione dei risultati in funzione dell’agevolazione esaminata.
I risparmi energetici conseguiti attraverso gli interventi agevolati sono espressi in termini di risparmi annui di energia primaria non rinnovabile. Per le accennate differenze di contenuto rispetto ai documenti inviati per le altre detrazioni, il risparmio energetico conseguito con il Bonus Casa è stimato sulla base dei consumi associabili a impianti di riscaldamento di prestazioni standard per zona climatica.
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Sommario
Nota introduttiva
1. Le politiche di efficienza energetica nel contesto europeo
2. Ecobonus e Bonus Facciate
2.1. Note sulla disciplina dell’Ecobonus
2.2. Risultati generali
2.3. Principali risultati per tipo d’intervento
2.4. Misure d’intervento per tipo agevolato
2.5. Principali risultati per intervento
2.6. Risultati per epoca di costruzione dell’edificio
2.7. Risultati del 2023 sul Bonus Facciate
3. Bonus Casa
3.1. Introduzione
3.2. Risultati generali
3.3. Principali risultati per misura d’intervento
3.4. Bonus Elettrodomestici
4. SuperEcobonus
4.1. Inquadramento generale: scadenze e aliquote di detrazione
4.2. Principali risultati
4.3. Risultati conseguiti nel miglioramento di classe energetica
4.4. Isolamento termico dell’involucro opaco
4.5. Sostituzione di infissi che delimitano il volume riscaldato
4.6. Interventi sugli impianti termici
4.7. Edifici unifamiliari e u. i. funzionalmente indipendenti in categoria catastale A/7
4.8. Interventi su edifici di persone fisiche di cui al comma 9 lettera a
4.9. Interventi effettuati da IACP, cooperative di abitazione e assimilati
4.10. Interventi realizzati da ONLUS, OdV e APS
5. Il mercato Italia 2023 dei principali impianti e prodotti incentivati
5.1. Introduzione
5.2. Le caldaie a condensazione
5.3. I sistemi a pompa di calore
5.4. I sistemi di ventilazione meccanica controllata
5.5. I pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria
5.6. I serramenti
Appendice A.
Appendice B.
B1. Abruzzo
B2. Basilicata
B3. Calabria
B4. Campania
B5. Emilia-Romagna
B6. Friuli-Venezia Giulia
B7. Lazio
B8. Liguria
B9. Lombardia
B10. Marche
B11. Molise
B12. Piemonte
B13. Puglia
B14. Sardegna
B15. Sicilia
B16. Toscana
B17. Trentino-Alto Adige
B18. Umbria
B19. Valle d’Aosta
B20. Veneto
Appendice C.
...
Fonte: ENEA
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