Cassazione Penale, Sez. 3, 15 luglio 2016, n. 30143 - Accertamento dei VdF in una scuola: mancata verifica degli estintori e impianto idrico non funzionante. Condanna per il dirigente del Comune
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30143 Anno 2016 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: ANDREAZZA GASTONE Data Udienza: 14/04/2016
Fatto
1. B.R. ha proposto ricorso avverso la sentenza dei Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, con cui lo stesso è stato condannato alla pena di euro 2.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 46, comma 2, e 55, comma 5, lett. c) del d. lgs.. n. 81 del 2008 per non avere, quale dirigente responsabile dell'area tecnica e manutentiva del comune di Succivo, adottato misure idonee per prevenire gli incendi all'interno della scuola elementare De Amicis atteso che gli estintori non erano stati sottoposti alla verifica periodica e che l'impianto idrico non era funzionante. Rileva che a norma dei d. lgs.. n. 195 del 2003 nonché dei d.m. n. 292 del 1996 il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal ministero della pubblica istruzione è individuato nei capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali sì che erroneamente il responsabile sarebbe stato individuato nella specie nell'imputato quale dirigente dell'area tecnica del Comune. Inoltre l'imputato ha formalmente cessato le funzioni di responsabile dell'ufficio tecnico in data 30/06/2009 essendo l'accertamento avvenuto successivamente a tale data, ovvero il 13/10/2009. Lamenta poi che la sentenza non ha analizzato adeguatamente il contributo delle fonti dichiarative avendo acriticamente recepito il contenuto delle deposizioni dei testimoni Pu. e Pa.; né la sentenza ha spiegato le ragioni per cui si è ritenuta irrilevante la documentazione citata dal teste Pa.. Infine nessuna motivazione puntuale sarebbe stata data in relazione all'elemento psicologico dei reato. 2.Sotto un secondo profilo lamenta l'incompetenza funzionale del giudice, essendo stato istituito solo a far data dal 13/09/2013 con i decreti legislativi nn. 155 e 156 dei 2012 il Tribunale di Napoli Nord, mentre per i fatti anteriori doveva ritenersi competente il tribunale di Santa Maria Capua Vetere e non il neo istituito Tribunale di Napoli Nord. 3. Infine, con un terzo motivo, lamenta la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena giacché il giudice avrebbe dovuto dar conto degli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione nonostante l'ottimo comportamento processuale dell'imputato e la presenza di un fatto di modestissima entità, nonché in relazione all'I'irrogazione di una sanzione senza indicazione in maniera analitica degli elementi di cui all'art. 133 c.p.
Diritto
4. L'assunto, proposto con il primo motivo, secondo cui la responsabilità in ordine alla sicurezza negli istituti scolastici sarebbe da attribuire ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali, è manifestamente infondato. L'art. 18 comma 3 del d.lgs. n. 81 del 2008 prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi dello stesso decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. Sicché, correttamente, tenuto conto anche del contenuto del d.m. del 26/08/1992, la sentenza impugnata ha spiegato che nell'ambito della gestione della sicurezza negli istituti scolastici bisogna distinguere le misure di tipo "strutturale ed impiantistico", di competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile, e titolare del resto dei potere di spesa necessario per adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente "gestionale" ed organizzativo spettanti invece all'amministrazione scolastica con la conseguenza che, versandosi in fattispecie relativa alla riscontrata assenza di funzionalità dell'impianto idrico antincendio e alla mancata sottoposizione degli estintori alla verifica periodica, altrettanto correttamente il Tribunale ha concluso per la responsabilità dell'imputato, quale dirigente responsabile dell'area tecnica e manutentiva del Comune di Succivo. La sentenza ha anche logicamente escluso che il fatto che il decreto del Sindaco n. 3 del 2009 prevedesse la cessazione di detta veste possa avere avuto rilievo scriminante giacché, da un lato, l'accertamento svolto dai vigili del fuoco, seppure avvenuto nell'ottobre del 2009, aveva appurato una carenza da tempo sussistente in ragione del mancato assolvimento dei compiti di legge già a far data dall'anno 2005, e, dall'altro, il dirigente scolastico Pa., esaminato quale teste, aveva affermato di avere continuato ad avere come proprio referente in ordine al profilo della sicurezza nella scuola l'imputato sino al gennaio dei 2010. Quanto alle altre doglianze lamentate con il ricorso in ordine alla pretesa ricezione acritica delle dichiarazioni dei testi Pu. e Pa. e in ordine al profilo dell'elemento soggettivo, ne va constatata l'assoluta genericità. 5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile : anche a prescindere dalla inammissibile proposizione della eccezione di incompetenza territoriale per la prima volta dinanzi a questa Corte, viene comunque lamentata la illegittima trattazione dei processo ad opera del Tribunale di Napoli Nord quando invece, nella specie, è pacifico che il processo si è svolto dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capuavetere, dallo stesso ricorrente indicato come ufficio competente. 6. Infine il terzo motivo è manifestamente infondato: premesso che le attenuanti generiche sono state riconosciute, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nella loro massima estensione, va poi ricordato, quanto alla determinazione della pena, che ove, come nella specie, per la violazione ascritta sia prevista alternativamente la pena dell'arresto e quella dell'ammenda, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali egli applichi la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l'imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all'altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione, tale motivazione ben potendo esaurirsi nell'accenno alla equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente ( Sez. 3, n. del 18/06/20015, Di santo, Rv. Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluio, Rv. 201495; vedi anche Sez.1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo, Rv. 245335). 7. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente, da un lato, preclusione della possibilità di rilevare la prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 dei 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), e, dall'altro, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.
Revisione Regolamento REACH (CE) 1907/2006 - Q4 2025 ID 23504 | 22.02.2025 / In allegato See Annex Commission work programme 2025 (18) Nel Programma di lavoro della Commissione 2025 della Commissione Europea dell'11 Febbraio 2025 (allegato) prevista la revisione del Regolamento (CE) 1907/2006…
Leggi tutto
UNI EN ISO 13855:2025 - Posizionamento dei mezzi di protezione ID 23502 | 21.02.2025 / Preview in allegato UNI EN ISO 13855:2025 Sicurezza del macchinario - Posizionamento dei mezzi di protezione in funzione dell'avvicinamento del corpo umano La norma specifica i requisiti per il posizionamento e…
Leggi tutto
Accordo CSR del 13 febbraio 2025 - Salute nei luoghi di lavoro della PA ID 23501 | 21.02.2025 / In allegato Documento di indirizzo promozione Salute sul Lavoro PA 2025 Accordo CSR del 13 febbraio 2025 - Salute nei luoghi di lavoro della Pubblica amministrazione. Documento di indirizzo adottato con…
Leggi tutto
Registro Nazionale dei Mesoteliomi - VIII Rapporto ID 23499 | 21.02.2025 / In allegato L’VIII Rapporto del Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) descrive i risultati della sorveglianza epidemiologica dei casi incidenti di mesotelioma maligno rilevati dalla rete dei Centri operativi regionali…
Leggi tutto
Circolare MIT n. 15 del 17 febbraio 2025 / Nuove Istruzioni Registro unico telematico dei veicoli fuori uso ID 23498 | 20.02.2025 / In allegato Istruzioni operative del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso di cui all’articolo 5, comma 10, del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209,…
Leggi tutto
Elenco indicativo di farmaci pericolosi / Articolo 18 bis Direttiva (CMRD) ID 23497 | 20.02.2025 / In allegato Comunicazione CE - Elenco indicativo di farmaci pericolosi conformemente all'articolo 18 bis della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla…
Leggi tutto
CEI EN IEC 60598-2-22 / Apparecchi di emergenza ID 23496 | 20.02.2025 / In allegato Preview CEI EN 60598-2-22:2023Apparecchi di illuminazioneParte 2-22: Prescrizioni particolari - Apparecchi di emergenza Data Pubblicazione: 2023.01Inizio validità: 2023.02 Questa Norma specifica le prescrizioni per…
Leggi tutto
Regolamento (EU) 2025/258 ID 23495 | 20.02.2025 Regolamento (EU) 2025/258 della Commissione, del 7 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2017/2400 per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus…
Leggi tutto
Decreto direttoriale 06 febbraio 2025 - Programmazione aggiornamento CAM anno 2025 ID 23494 | 19.02.2025 / In allegato Come previsto dal tema 7 del cronoprogramma di attuazione della Strategia nazionale per l’economia circolare, il 6 febbraio 2025 è stato firmato il decreto direttoriale che…
Leggi tutto
Deliberazione ARERA 18 febbraio 2025 56/2025/R/RIF ID 23492 | 19.02.2025 Il provvedimento avvia un procedimento per la definizione di un intervento di primo riordino in materia di articolazione dei corrispettivi nel servizio di gestione dei rifiuti urbani
Leggi tutto
UNI EN ISO 13855:2025 - Posizionamento dei mezzi di protezione ID 23502 | 21.02.2025 / Preview in allegato UNI EN ISO 13855:2025 Sicurezza del macchinario - Posizionamento dei mezzi di protezione in funzione dell'avvicinamento del corpo umano La norma specifica i requisiti per il posizionamento e…
Leggi tutto
Circolare MIT n. 15 del 17 febbraio 2025 / Nuove Istruzioni Registro unico telematico dei veicoli fuori uso ID 23498 | 20.02.2025 / In allegato Istruzioni operative del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso di cui all’articolo 5, comma 10, del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209,…
Leggi tutto
Elenco indicativo di farmaci pericolosi / Articolo 18 bis Direttiva (CMRD) ID 23497 | 20.02.2025 / In allegato Comunicazione CE - Elenco indicativo di farmaci pericolosi conformemente all'articolo 18 bis della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla…
Leggi tutto
CEI EN IEC 60598-2-22 / Apparecchi di emergenza ID 23496 | 20.02.2025 / In allegato Preview CEI EN 60598-2-22:2023Apparecchi di illuminazioneParte 2-22: Prescrizioni particolari - Apparecchi di emergenza Data Pubblicazione: 2023.01Inizio validità: 2023.02 Questa Norma specifica le prescrizioni per…
Leggi tutto
Decreto direttoriale 06 febbraio 2025 - Programmazione aggiornamento CAM anno 2025 ID 23494 | 19.02.2025 / In allegato Come previsto dal tema 7 del cronoprogramma di attuazione della Strategia nazionale per l’economia circolare, il 6 febbraio 2025 è stato firmato il decreto direttoriale che…
Leggi tutto
Best Available Techniques (BAT) Surface Treatment of Metals and Plastics - Draft 1 2025 ID 23489 | 19.02.2025 / Attached Surface Treatment of Metals and Plastics BREF D1 (01 Febraury 2025) This BREF includes installations for the surface treatment of metals and plastics using an electrolytic or…
Leggi tutto
Analisi delle tendenze evolutive dei nitrati di origine agricola nelle acque superficiali e sotterranee ID 23485 | 18.02.2025 / In allegato Le evoluzioni temporali delle concentrazioni dei nitrati di origine agricola nelle acque superficiali e sotterranee sono state analizzate con metodi statistici…
Leggi tutto
Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato ID 23848 | 18.02.2025 / In allegato L’Istituto Superiore di Sanità, su richiesta del Ministero della Salute, ha effettuato uno studio sul ruolo che i dispositivi medici possono ricoprire nella mitigazione degli effetti…
Leggi tutto
Impianti di illuminazione di sicurezza CEI UNI 11222: 2013 / Verifica e manutenzione - Registro ID 23481 | 21.02.2025 / In allegato Documento completo e Modello Registro Il presente elaborato illustra le procedure per effettuare le verifiche e la manutenzione periodica, degli impianti di…
Leggi tutto
CEI UNI 11222:2013 / Verifica e manutenzione periodica Impianti di illuminazione di sicurezza edifici ID 23480 | 18.02.2025 / In allegato CEI UNI 11222:2013 (anche UNI CEI 11222:2013)Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la verifica e la…
Leggi tutto