Decreto 14 novembre 2019
Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti e dei bioliquidi.
(GU n.279 del 28-11-2019)
Entrata in vigore: 29.11.2019
Art. 2 Disposizioni transitorie e finali
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6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) le modalita' di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti previsto all'articolo 7-quater, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto, ivi comprese le informazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-quater, nonche' le procedure di adesione allo stesso Sistema;
b) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di cui al comma 5, dell'articolo 7-quater del decreto legislativo n. 66 del 2005, introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto;
c) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui al comma 4 del citato articolo 7-quater.
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Art. 1. Finalità del decreto
1. Al fine di accertare la sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi, il presente decreto stabilisce:
a) le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi nonché le procedure di adesione allo stesso;
b) le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni di cui all’art. 2, comma 2, lettera l);
c) le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono rispettare per l’utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui all’art. 12.
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Art. 3. Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi
1. Il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi opera mediante l’applicazione dello schema di certificazione di cui all’art. 4, da parte dei seguenti soggetti:
a) gli organismi di accreditamento, che accreditano gli organismi di certificazione per lo schema di certificazione di cui all’art. 4 del presente decreto e verificano il corretto operato degli stessi;
b) gli organismi di certificazione, che operano ai sensi dell’art. 7;
c) gli operatori economici, che sono in possesso di un certificato di conformità dell’azienda, e che si sottopongono alle verifiche periodiche da parte di un organismo di certificazione e assicurano la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;
d) il comitato, che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti, ai sensi del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51;
e) il Gestore dei servizi energetici (in seguito «GSE»), che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilità per i bioliquidi, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Art. 4. Schema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi
1. Tutti i soggetti di cui all’art. 3 del presente decreto, ciascuno per la parte di propria competenza, operano in conformità allo schema di certificazione, derivante dal rispetto di:
a) le norme UNI TS11429 e UNI TS 11567;
b) il regolamento tecnico (di seguito RT 31) adottato dall’Organismo nazionale di accreditamento;
c) le modalità di svolgimento delle verifiche da parte degli organismi di certificazione, ai sensi dell’art. 7 del presente decreto;
d) le modalità di rilascio del certificato di conformità dell’azienda, ai sensi dell’art. 8 del presente decreto;
e) la documentazione rilasciata dagli operatori economici in accompagnamento al prodotto, ai sensi dell’art. 9 e dell’allegato 1 del presente decreto;
f) la metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra, ai sensi dell’art. 11 e dell’allegato 3 del presente decreto;
g) la gestione del sistema di equilibrio di massa, ai sensi dell’art. 12 del presente decreto.
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Art. 6. Operatore economico
1. Ogni operatore economico che intende aderire al Sistema nazionale di certificazione di cui all’art. 3 del presente decreto presenta istanza ad un organismo di certificazione per l’ottenimento di un certificato di conformità dell’azienda, ai sensi dell’art. 8 del presente decreto. Il certificato viene rilasciato all’operatore economico previo esito positivo della verifica iniziale di cui all’art. 7, comma 3, lettera a) del presente decreto.
2. Ai fini dell’ottenimento del certificato di conformità dell’azienda, l’operatore economico adotta un sistema di gestione della documentazione, idoneo ad assicurare la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, che sia basato sulle norme UNI TS 11429 e UNI TS 11567 nonché sul sistema di equilibrio di massa di cui all’art. 12 del presente decreto.
3. L’operatore economico titolare del certificato di conformità dell’azienda è autorizzato a rilasciare, in accompagnamento alle partite che cede, le dichiarazioni di sostenibilità ovvero i certificati di sostenibilità di cui all’art. 9 del presente decreto.
4. Ciascun operatore economico della catena di consegna, previa stipula in forma scritta di apposito contratto, può assumere su di sé anche gli oneri economici derivanti dall’adesione al sistema di certificazione altrimenti ricadenti su uno o più degli operatori economici della medesima catena di consegna.
5. Ogni operatore economico della catena di consegna è tenuto a conservare copia delle dichiarazioni di sostenibilità, dei certificati di sostenibilità, nonché della documentazione a supporto delle stesse di cui all’art. 9 per un periodo di 5 anni dal momento in cui tali documenti sono rilasciati.
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