Direttiva 96/62/CE
Direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente
(GU L 296 del 21.11.1996)
Abrogata da: Direttiva 2008/5...
ID 11566 | 16.09.2020
Delibera SNPA 85/2020
Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente nella seduta del 10 settembre, giorno della conversione definitiva in legge del DL 16 luglio 2020 n. 76, cosiddetto “Semplificazioni”, ha adottato una linea comune per la valutazione da parte delle Agenzie delle autocertificazioni riguardanti le emissioni radioelettriche derivanti da modifiche degli impianti già provvisti di titolo previste dall’art. 38 del decreto legge convertito.
La decisione del Consiglio del Sistema vuole garantire condizioni uniformi per la tutela e i controlli sul territorio e, di riflesso, pari condizioni per l’operatività delle Agenzie.
Estratto
1.1. se l’autocertificazione presentata dal gestore non contiene gli elementi sufficienti a svolgere una verifica previsionale dei livelli di campo elettromagnetico, sarà rilasciato parere negativo;
1.2. se l’autocertificazione presentata dal gestore contiene gli elementi sufficienti a svolgere una verifica previsionale dei livelli di campo elettromagnetico, il parere potrà essere positivo in assenza di aumenti dei livelli di campo elettrico previsti dal modello a seguito della modifica “non sostanziale” dichiarata, fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in tema di modifiche non sostanziali e nelle more di ulteriori disposizioni normative;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snpambiente.it prevedendo, altresì, che ne venga data notizia tramite i siti istituzionali dell’ISPRA e delle Agenzie;
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
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Fonte: SNPA
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