Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.057
/ Totale documenti scaricati: 28.147.092

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.057
/ Totale documenti scaricati: 28.147.092

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.057 *

/ Totale documenti scaricati: 28.147.092 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.057 *

/ Totale documenti scaricati: 28.147.092 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.057 *

/ Totale documenti scaricati: 28.147.092 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.057 *

/ Totale documenti scaricati: 28.147.092 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.057 *

/ Totale documenti scaricati: 28.147.092 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.057 *

/ Totale documenti scaricati: 28.147.092 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.057 *

/ Totale documenti scaricati: 28.147.092 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.057 *

/ Totale documenti scaricati: 28.147.092 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842

ID 9437 | | Visite: 2874 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/9437

Regolamento di esecuzione UE 2019 1842

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività

GU L 282/20 del 04.11.2019

Entrata in vigore: 24.11.2019

_____

Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica all’assegnazione gratuita delle quote ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo di scambio dal 2021 al 2030.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1) «livello medio di attività»: per ciascun sottoimpianto, la media aritmetica dei livelli annuali di attività relativi a ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione di una comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1;
(2) «impianto esistente»: l’impianto esistente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
(3) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore»: il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
(4) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili»: il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
(5) «periodo di assegnazione»: il periodo di assegnazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 15, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
(6) «gruppo»: il gruppo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Articolo 3 Obblighi di comunicazione

1. A partire dal 2021, i gestori di impianti che hanno ricevuto un’assegnazione gratuita conformemente all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo di scambio dal 2021 al 2030 comunicano annualmente il livello di attività di ciascun sottoimpianto per l’anno civile precedente. Nel 2021 la comunicazione include i dati relativi ai due anni precedenti la sua presentazione.
I nuovi entranti possono presentare le relazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 nel corso dell’anno successivo al primo giorno di funzionamento.

2. La relazione sul livello di attività deve contenere informazioni sul livello di attività di ogni sottoimpianto e su ciascuno dei parametri di cui all’allegato IV, sezione 1 — ad eccezione del punto 1.3, lettera c) — e punti da 2.3 a 2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/331. Contiene inoltre informazioni sulla struttura del gruppo cui appartiene l’impianto, se del caso, e sull’eventuale cessazione delle attività di qualsiasi sottoimpianto.
L’autorità competente può imporre ai gestori di comunicare, nella relazione sul livello di attività, anche qualsiasi parametro supplementare elencato nell’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331 o di cui al paragrafo 1 del suddetto allegato.

3. La relazione sul livello di attività è presentata all’autorità competente che concede l’assegnazione gratuita entro il 31 marzo di ogni anno dal 2021 al 2030, a meno che l’autorità competente non stabilisca un termine anteriore per la presentazione. È corredata di una dichiarazione di verifica della relazione sul livello di attività rilasciata in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
Gli Stati membri possono imporre la presentazione di una relazione preliminare sul livello di attività che contenga tutte le informazioni disponibili al momento della presentazione. Gli Stati membri possono fissare i termini per la presentazione della relazione preliminare sul livello di attività.
L’autorità competente può sospendere il rilascio di quote di emissioni a titolo gratuito a un impianto fino a quando non ha stabilito che l’impianto non risponde ai requisiti per l’adeguamento dell’assegnazione, oppure fino a quando la Commissione non ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331 circa l’adeguamento dell’assegnazione all’impianto.
Se del caso, l’autorità competente recupera eventuali quote assegnate in eccesso conformemente alla procedura di cui all’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione.
L’autorità competente può imporre a gestori e verificatori l’utilizzo di modelli elettronici o specifici formati dei file per la presentazione delle relazioni sul livello di attività.

4. L’autorità competente valuta la relazione sul livello di attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo conformemente ai requisiti degli articoli da 7 a 12 del regolamento delegato (UE) 2019/331. L’autorità competente può effettuare una stima prudenziale del valore di qualsiasi parametro in una delle situazioni seguenti:
a) il gestore non ha presentato alcuna relazione verificata sul livello di attività entro il termine di cui al paragrafo 3 e il rilascio delle quote non è stato sospeso;
b) il valore verificato presentato non è conforme al presente regolamento o al regolamento delegato (UE) 2019/331;
c) la relazione sul livello di attività del gestore non è stata verificata in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

L’autorità competente non aumenta l’assegnazione a un impianto in base a una stima effettuata nella situazione di cui alla lettera a).
Qualora, nella dichiarazione di verifica rilasciata in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, il verificatore abbia segnalato la presenza di inesattezze non rilevanti che non sono state rettificate dal gestore prima del rilascio della dichiarazione di verifica, l’autorità competente valuta tali inesattezze e, ove possibile, effettua una stima prudenziale del valore del parametro. L’autorità competente comunica al gestore se e quali rettifiche devono essere apportate alla relazione sul livello di attività. Il gestore mette tali informazioni a disposizione del verificatore.

Articolo 4 Livelli medi di attività

1. L’autorità competente determina con cadenza annuale il livello medio di attività di ciascun sottoimpianto in base alle relazioni sul livello di attività concernenti il biennio interessato.
2. Il livello medio di attività di nuovi sottoimpianti e nuovi entranti non è calcolato per i primi tre anni civili di funzionamento.

[...]

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione UE 2019 1842.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842
 
IT528 kB585

Tags: Ambiente Emissioni

Ultimi inseriti

RENTRI API per vidimare  aprire formulari e registri
Gen 29, 2025 163

RENTRI: API per vidimare / aprire formulari e registri

RENTRI: API per vidimare / aprire formulari e registri ID 23376 | 29.01.2025 Disponibili le API per vidimare digitalmente i formulari di identificazione dei rifiuti e aprire i registri di carico e scarico. Dal 23 gennaio 2025, come previsto dalla comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2025 192
Gen 29, 2025 102

Regolamento delegato (UE) 2025/192

Regolamento delegato (UE) 2025/192 ID 23375 | 29.01.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/192 della Commissione, del 9 settembre 2024, relativo alle procedure per l’accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso di combustibili… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Cassazione Penale Sez  4 del 23 gennaio 2025 n  2762
Gen 28, 2025 106

Cassazione Penale Sez. 4 del 23 gennaio 2025 n. 2762

Cassazione Penale Sez. 4 del 23 gennaio 2025 n. 2762 / Infortunio mortale durante la pulizia di un silo ID 23368 | 28.01.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 del 23 gennaio 2025 n. 2762 Infortunio mortale durante la pulizia di un silo atto alla raccolta di segatura ... Cassazione Penale Sez.… Leggi tutto