Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.187
/ Totale documenti scaricati: 28.377.912

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.187
/ Totale documenti scaricati: 28.377.912

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.187 *

/ Totale documenti scaricati: 28.377.912 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.187 *

/ Totale documenti scaricati: 28.377.912 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.187 *

/ Totale documenti scaricati: 28.377.912 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.187 *

/ Totale documenti scaricati: 28.377.912 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.187 *

/ Totale documenti scaricati: 28.377.912 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.187 *

/ Totale documenti scaricati: 28.377.912 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.187 *

/ Totale documenti scaricati: 28.377.912 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.187 *

/ Totale documenti scaricati: 28.377.912 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Prevenzione Incendi: dal 20 ottobre 2019 Eliminazione doppio binario

ID 9312 | | Visite: 18156 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/9312

Eliminazione doppio binario

Prevenzione Incendi: dal 20 ottobre 2019 Eliminazione doppio binario

ID 9312 | 19.10.2019

Il 20 ottobre entra in vigore il Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (GU n.95 del 23-04-2019).

Con il Decreto 12 aprile 2019 (eliminazione del doppio binario) dal 20 Ottobre 2019 si obbliga all'uso del Codice la Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) per 42 attività (Vedi Tabella di lettura e Tabella Attività PI e RTV) del D.P.R. 151/2011.

Consulta i Nostri documenti di approfondimento:

Vedi il Codice di prevenzione Incendi - Aggiornato 2019

Vedi: Tabella di lettura D.M. 3 agosto 2015 / D.P.R. 151/2011

Vedi: Tabella Attività PI e RTV

Vedi: Prevenzione incendi: Approccio ordinario e approccio ingegneristico FSE

Vedi: Codice prevenzione incendi: Status

...

Decreto 12 aprile 2019

Art. 1. Modifiche all’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. All’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 il comma 2 è abrogato.

Art. 2. Modifiche all’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. L’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Campo di applicazione e modalità applicative) .

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76. Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art.  2 -bis .
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione. 
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.».

Art. 3. Introduzione dell’art. 2 -bis del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. Dopo l’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2 -bis (Modalità applicative alternative) 

1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1 -bis , per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad esclusione degli asili nido;
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.».

Art. 4. Modifiche all’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. All’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1 -bis . Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:
a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante «disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»; 
i) decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici»;
l) decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere»;
m) decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;
n) decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015 recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;
o) decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili»;
p) decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto;
q) decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica e successive integrazioni»;
r) decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le attività di cui all’art. 2 in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti.».

Art. 5. Disposizioni transitorie e finali

1. Le modifiche introdotte con gli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano alle attività interessate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (20 Ottobre 2019).

Tabella 1

Le modalità di applicazione indicate vengono sintetizzate nella tabella seguente (indicativa).

Tipologia di attività

Progettazione di nuove attività

Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti

 

 

 

Attività soggette

Senza RTV

Solo codice per:
9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76.

- Codice

- Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività

 

Con RTV

Si può scegliere tra:

- Codice

- Regole tradizionali

Attività non soggette

Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.

...

Collegati:

Tags: Prevenzione Incendi

Ultimi inseriti

Piano Nazionale Anticorruzione  PNA    ANAC 2024
Feb 12, 2025 24

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) / ANAC 2024

in News
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) / ANAC 2024 ID 23452 | 12.02.2025 / In allegato Piano Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2024 PNA 2022 Comunicato in GU n.35 del 12.02.2025 - Delibera n. 31 del 30 gennaio 2025 - Aggiornamento 2024 PNA 2022 La disciplina vigente prevede che le Pubbliche… Leggi tutto
Dati Inail n  1 2025   I primi dati sugli infortuni 2024
Feb 12, 2025 36

Dati Inail n. 1/2025 - I primi dati sugli infortuni 2024

Dati Inail n. 1/2025 - I primi dati sugli infortuni 2024 ID 23450 | 12.02.2025 / In allegato Il periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto esamina l’andamento infortunistico e tecnopatico nell’anno appena concluso. L’approccio adottato è in linea con la nuova impostazione… Leggi tutto
Feb 12, 2025 54

Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

in News
Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ID 42935 | 12.02.2025 La strategia Europa 2020 (Comunicazione (COM(2010) 2020 final)) mira a fare in modo che la ripresa economica dell'Unione europea (UE) in seguito alla crisi economica e finanziaria si accompagni a… Leggi tutto
Feb 11, 2025 56

Decreto 30 gennaio 2025

Decreto 30 gennaio 2025 ID 23445 | 11.02.2025 Decreto 30 gennaio 2025 Disciplina dell'allocazione anticipata della capacita' di stoccaggio di modulazione di gas naturale per l'anno contrattuale di stoccaggio 2025/2026. (GU n. 34 dell'11.02.2025) ... Collegati[box-note]Decreto Legislativo 23 maggio… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Plastica   Quaderni dell Efficienza Energetica
Feb 07, 2025 118

Plastica - Quaderni dell'Efficienza Energetica

Plastica - Quaderni dell'Efficienza Energetica ID 23419 | 07.02.2025 / In allegato La pubblicazione dedicata al settore della Trasformazione della Plastica è il nono volume della collana “Quaderni dell’Efficienza Energetica” realizzato da ENEA in collaborazione sia con UNINIONPLAST che con… Leggi tutto