Banca Dati F-GAS: Richiesta abilitazioni per comunicazione interventi - Manuale Utente
Dal prossimo 25 Settembre 2019 sarà operativa la sezione "Comunicazione degli interventi F-GAS". La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica entro 30 giorni dall'intervento (vedi p.2.2 a seguire).
Allegato il Manuale Utente V. 1.0 del 06.09.2019
1 Versioni (V.1 05/09/2019)
2. Comunicazione degli interventi
Il Decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018 istituisce presso il Ministero dell’Ambiente, la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati.
L’articolo 16 del medesimo provvedimento stabilisce che, al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri previsti dal regolamento dell’Unione Europea n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.
A questo scopo l’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati le informazioni relative agli interventi di installazione, manutenzione o assistenza, recupero, riparazione, smantellamento e controllo delle perdite svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio nonché celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero e commutatori elettrici.
2.1 Chi deve comunicare gli interventi?
1. Imprese in possesso di certificato per il regolamento 2067/2015 e 304/2008
2. Persone fisiche certificate:
A. Persona che svolge attività su commutatori (regolamento 2066/2015) o celle frigorifere di camion e rimorchi (regolamento 2067/2015), per le quali l’impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l’impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il
certificato.
B. Persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («proprietari delle apparecchiature») e si avvalgono di personale interno per le attività
(regolamenti 2067/2015, 304/2008, 2066/2015). In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.
2.2 Quando va effettuata la comunicazione?
La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:
A. dall’installazione delle apparecchiature;
B. Dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
C. Dallo smantellamento delle apparecchiature.
La comunicazione è relativa ai soli interventi svolti a partire dal 25 settembre 2019.
2.3 Come va effettuata la comunicazione?
La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, accedendo all’area Comunicazione Interventi dal portale https://bancadati.fgas.it
3 Accesso alla Banca Dati per la comunicazione interventi
3.1 Richiesta abilitazioni
L’accesso alla Banca Dati FGAS per la comunicazione degli interventi avviene con credenziali rilasciate dal Registro FGAS oppure con CNS o SPID.
Per richiedere le credenziali è necessario accedere alla scrivania telematica dal sito www.fgas.it con le modalità consuete (firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato) e presentare una richiesta abilitazioni.
La pratica serve per identificare le persone che inseriranno materialmente le comunicazioni degli interventi (interne all'azienda o esterne ad essa) e a rilasciare alle persone identificate le credenziali per l'accesso alla Banca Dati.
In questa pratica il richiedente dovrà indicare le persone (nome e cognome, codice fiscale e indirizzo mail) che utilizzeranno la Banca Dati per comunicare gli interventi.
Le persone possono essere interne all’impresa (p.es. personale amministrativo) o esterne ad essa (p.es. commercialista, associazione di categoria)
La persona che comunica gli interventi non è necessariamente la persona certificata.
Una volta presentata la pratica (gratuita) il Registro trasmetterà alle persone indicate le credenziali via mail.
3.2 Chi deve presentare la pratica di richiesta abilitazioni
a) Nel caso di impresa certificata l'abilitazione viene richiesta dal legale rappresentante dell'impresa certificata o da un suo delegato che allegherà la delega firmata dal legale rappresentante e il documento di identità di quest'ultimo.
b) Nel caso di persona certificata che svolge attività su commutatori o celle frigorifere di camion e rimorchi, per le quali l’impresa non è soggetta a certificazione, l'abilitazione viene richiesta dal legale rappresentante dell’impresa iscritta per conto della quale la persona svolge l’attività o suo delegato.
c) Nel caso di persona certificata che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («proprietari delle apparecchiature») e si avvalgono di personale interno per le attività ma non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato, la richiesta viene presentata dal legale rappresentante dell’impresa/ente per conto della quale la persona svolge l’attività o suo delegato.
...segue in allegato
Collegati
Certificazione Imprese F-GAS
D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146
Regolamento (UE) n. 517/2014