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Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.
(GU Serie Generale n.186 del 09-08-2019)
Entra in vigore il 10 Agosto 2019
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Art. 1 Finalità ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili indicati in allegato 1, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalità conformi alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01).
2. L’accettazione di richieste di partecipazione alle procedure di cui al presente decreto cessa al raggiungimento della prima fra le seguenti date:
a) la data di chiusura dell’ultima procedura prevista dall’art. 4;
b) decorsi trenta giorni dalla data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l’anno, calcolato secondo le modalità di cui all’art. 27, comma 2, del decreto 23 giugno 2016, considerando anche i costi dell’energia da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del presente decreto.
3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b) , è comunicato e reso pubblico con delibera dall’ARERA, sulla base degli elementi forniti dal GSE.
4. Il decreto 23 giugno 2016 continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto.
5. Con altri decreti sono stabiliti gli incentivi e le relative modalità di accesso per la tipologia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, diversi da quelli di cui al comma 1.
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