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Decreto 29 maggio 2019 n. 74

Decreto 29 maggio 2019 n  74

Decreto 29 maggio 2019 n. 74

Regolamento relativo all'inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell'allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(GU Serie Generale n.183 del 06-08-2019) 

Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2019

...

Art. 1. Modifiche alla Parte V, Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al paragrafo 1, Sezione 4, Parte II, Allegato X della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:

«h -bis ) Farina di vinaccioli disoleata, avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dalla disoleazione dei vinaccioli con n-esano per l’estrazione di olio di vinaccioli e da successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e lavaggi, purché tutti i predetti trattamenti siano effettuati all’interno del medesimo stabilimento; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dello stabilimento stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al paragrafo 3.

Caratteristica

Unità

Valori minimi/massimi UNI 11459:2016

Metodi di analisi

Umidità

% (m di H2O/m totale)

≤ 15

UNI EN 14774-1/2/3

N-Esano

mg/kg

≤ 30

UNI 22609

Ceneri sul secco

% (m/m)

≤ 5,9

UNI EN 14775

Potere calorifico inferiore sul secco

MJ/kg ss

≥ 16,5

UNI EN 14918

Potere calorifico inferiore sul tal quale (umidità 15%)

MJ/kg tq

≥ 15,7

UNI EN 14918

Solventi organici clorurati

 

LR

UNI EN ISO 16035

LR: il valore misurato, espresso in mg/kg, deve essere minore del Limite di Rilevabilità specifico per il metodo di analisi indicato in colonna

2. Al paragrafo 3, Sezione 4, Parte II, allegato X della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell’epigrafe, dopo le parole «lettera f) », sono aggiunte le seguenti: «e lettera h -bis )»;

b) al paragrafo 3.1, dopo le parole «“sansa di oliva disoleata”», sono aggiunte le seguenti: «o la denominazione “farina di vinaccioli disoleata”». 

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