Regolamento delegato (UE) 2024/3229

Regolamento delegato (UE) 2024/3229 / Modifica Reg. (CE) 1013/2006
ID 23159 | 20.12.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/3229 della Commissione, del 18 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. ...
GU C 136/3 del 6.5.2014
L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali stabilisce che «fatta salva la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 2004/35/CE, la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, e della pertinente normativa dell’Unione sulla protezione del suolo, l’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire l’osservanza dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo al momento della cessazione definitiva delle attività».
I paragrafi da 2 a 4 dell’articolo 22 della direttiva contengono norme relative alla cessazione definitiva delle attività che comportano l’utilizzo, la produzione o lo scarico di determinate sostanze pericolose, al fine di prevenire e affrontare la potenziale contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di tali sostanze. A tale riguardo, l’elaborazione di una «relazione di riferimento» è uno strumento chiave. Quando un’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di determinate sostanze pericolose e, tenuto conto della possibi lità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, è richiesta la redazione di una relazione di riferi mento prima della messa in servizio dell’installazione oppure, dopo il 7 gennaio 2013, prima che l’autorizza zione rilasciata per l’installazione sia aggiornata per la prima volta. La relazione fungerà da base per effettuare un raffronto con lo stato di contaminazione al momento della cessazione definitiva delle attività. Se le informa zioni fornite in virtù di altre normative nazionali o dell’Unione illustrano lo stato al momento dell’elaborazione della relazione, tali informazioni possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento.
L’articolo 3, paragrafo 19, della direttiva chiarisce che la relazione di riferimento deve fornire informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di determinate sostanze pericolose.
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Scopo delle presenti linee guida è chiarire concretamente il testo e la finalità della direttiva, per consentirne un’attuazione uniforme da parte degli Stati membri. Tuttavia, esse non rappresentano un’interpretazione giuridica mente vincolante della direttiva, che resta l’unico testo giuridicamente vincolante. Inoltre, solo la Corte di giustizia può fornire un’interpretazione ufficiale della direttiva.
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INDICE
1. Introduzione
2. Obiettivo delle linee guida
3. Campo di applicazione delle linee guida
4. Testo rilevante della direttiva relativa alle emissioni industriali
4.1. Frasi e parole chiave utilizzate nella direttiva
4.2. Direttiva Discariche
4.3. Landfill Directive
5. Come elaborare una relazione di riferimento
5.1. Fase 1: identificazione delle sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o rilasciate nell’installazione
5.2. Fase 2: identificazione delle sostanze pericolose pertinenti
5.3. Fase 3: valutazione della possibilità di inquinamento locale
5.4. Fase 4: storia del sito
5.5. Fase 5: contesto ambientale
5.6. Fase 6: caratterizzazione del sito
5.7. Fase 7: ricognizione sul campo
5.8. Fase 8: stesura della relazione di riferimento
Appendice: lista di controllo per la ricognizione sul campo e la relazione di riferimento
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segue in allegato
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