Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.407.504 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.407.504 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.407.504 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.407.504 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.407.504 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.407.504 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.407.504 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.407.504 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Procedura d'Infrazione n. 2010/4227

ID 8554 | | Visite: 3826 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/8554

Procedura d'Infrazione n. 2010/4227

In data 30 marzo 2010 è stata dichiara ricevibile la petizione 1919/2009 presentata dal Sig. Marco Bazzoni (RLS) e la Commissione europea è stata invitata a fornire informazioni in merito.

La Petizione 1909-09 è in merito al mancato recepimento da parte dello Stato italiano della direttiva quadro 89/391/CEE e in misura minore della direttiva 2002/14/CE, la Commissione europea ha inviato il 30 settembre 2011 alla Repubblica Italiana la lettera di messa in mora C(2011)6692, del 29 settembre 2011, per la procedura d'infrazione n. 2010/4227.

Il 30 settembre 2011 è stata inviata all'Italia una lettera di costituzione di messa in mora, contenente i seguenti punti:

1. deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e subdelega;
2. violazione dell'obbligo di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori;
3. proroga dei termini impartiti per la redazione del documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti;
4. posticipazione dell'obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro;
5. posticipazione dell'applicazione della legislazione in materia di protezione della salute e sicurezza sul lavoro per le persone appartenenti a cooperative sociali e a organizzazioni di volontariato della protezione civile;
6. proroga del termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti in data 9 aprile 199

Il 21 novembre 2012 la Commissione europea ha deciso di inviare un parere motivato alle autorità italiane. Nonostante lo Stato italiano avesse inviato l'8 dicembre 2011 le sue spiegazioni, la Commissione europea ha confermato la lettera di costituzione in mora per i seguenti punti:

1. deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega (violazione dell'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE);
2. proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un'impresa esistente (violazione dell'articolo 9 della direttiva 89/391/CEE).

Lo Stato italiano aveva tempo fino al 21 gennaio 2013 per adeguarsi alle disposizioni europee.

Chiusura Procedura d'infrazione n. 2010/4227

La Procedura è stata chiusa inserendo l'Art. 13 nella Legge 30 ottobre 2014 n. 161 (Legge europea 2013-bis), che ha modificato il D.Lgs. 81/08 con le integrazioni all'Art. 28 con il comma 3-bis e all'Art. 29 con il comma 3.

Legge 30 ottobre 2014, n. 161
...

Art. 13 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;

b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

D.Lgs. 81/2008 / Art. 28 Aggiornato 07.2021

Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche (7) impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. (2)

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.(4) (5)

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. (0) (1)
Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.(3)

3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.(6)(8)

(Note)
(0) Comma introdotto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106
(1) Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma 12) che "al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi".

(2) La legge 1 ottobre 2012, n. 177 aggiunge l'ultimo periodo "e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo"
(3) La legge 30 ottobre 2014, n. 161, all'articolo 13 modifica il comma 3 bis. (Procedura di infrazione n. 2010/4227)
(4) Circolare MLPS 18 novembre 2010 - Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1- bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
(5) Circolare MI 2 marzo 2015 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel personale che presta servizio nelle strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza
(6) Comma inserito dall'art. 20, comma 1 lett. e del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(7) Come modificato dall' art. 1, lett. a del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
(8) Determinazione INAIL 5 marzo 2020 n. 49 - Attuazione dell'art. 28, comma 3 ter del d.lgs. n. 81/2008. Criteri di ammissibilità degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio 

______

Interpelli (0)

Interpello n. 5/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
Interpello n. 5/2013 del 02/05/2013 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
Interpello n. 6/2013 del 02/05/2013 - Applicazione del D.Lgs. 81/2008 a “Stuntmen” e “addetto effetti speciali”
Interpello n.12/2013 del 24/10/2013 - Obbligatorietà del DVR, sicurezza pareti vetrate e spogliatoi ed armadi per il vestiario per le strutture penitenziarie
Interpello n. 14/2013 del 24/10/2013 - Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate
Interpello n. 3/2016 del 21/03/2016 - Applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, ai POS
Interpello n. 6/2016 del 12/05/2016 - Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile e relativa valutazione dei rischi.
Interpello n. 9/2016 del 12/05/2016 - Valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati
Interpello n. 11/2016 del 25/10/2016 - La valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree
Interpello n. 6/2018 del 18/07/2018 - Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo
Interpello n. 2/2019 del 15/02/2019 - Applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. 

...

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
...
segue in allegato

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Art. 29 - D.Lgs. 81 2008 Aggiornato 07.2021.pdf)Art. 29 - D.Lgs. 81 2008 Aggiornato 07.2021
 
IT80 kB236
Scarica questo file (Art. 28 - D.Lgs. 81 2008 Aggiornato 07.2021.pdf)Art. 28 - D.Lgs. 81 2008 Aggiornato 07.2021
 
IT78 kB260
Scarica questo file (Parere motivato infrazione 2010-4227 Bazzoni.pdf)Parere motivato infrazione 2010-4227 Bazzoni
 
IT173 kB633

Tags: Sicurezza lavoro Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008

Ultimi inseriti

Lug 17, 2024 26

Legge 4 luglio 2024 n. 102

in News
Legge 4 luglio 2024 n. 102 Delega al Governo in materia di florovivaismo. (GU n.164 del 15.07.2024) Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2024 Leggi tutto
Lug 17, 2024 38

Direttiva 2002/24/CE

Direttiva 2002/24/CE Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio. (GU L 124 del 09/05/2002) Recepimento: Decreto 31 gennaio 2003 Abrogata… Leggi tutto
Lug 17, 2024 32

Legge 27 dicembre 1973 n. 942

Legge 27 dicembre 1973 n. 942 Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunita' economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (GU n.24 del 25.01.1974) Provvedimento… Leggi tutto
Lug 17, 2024 26

Decreto 31 gennaio 2003

in News
Decreto 31 gennaio 2003 Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio. (GU n.123 del 29.05.2003 - SO n. 86)… Leggi tutto
Lug 17, 2024 26

DPCM 3 febbraio 2006

in News
DPCM 3 febbraio 2006 Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate. (GU n.46 del 24.02.2006)________ Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che, per fini istituzionali o contrattuali, hanno necessita' di… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2024 1956
Lug 17, 2024 50

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 ID 22269 | 17.07.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione, del 16 luglio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n.… Leggi tutto
Lug 16, 2024 35

DPCM 18 settembre 2023 n. 164

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2023 n. 164 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero… Leggi tutto
Lug 16, 2024 49

DPCM 20 giugno 2024 n. 99

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2024 n. 99 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Lug 11, 2024 126

Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12

Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12 ID 22233 | 11.07.2024 / In allegato Ai sensi dell’art. 50 del TUEL il Sindaco può adottare ordinanze extra ordinem per fronteggiare pericoli legali alla salute e all’incolumità pubblica, provvedimenti dal contenuto atipico che devono ritenersi legittimi in… Leggi tutto