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Europe, Rome

Direttiva (UE) 2019/883

ID 8522 | | Visite: 9114 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/8522

Direttiva UE 2019 883

Direttiva (UE) 2019/883 / Rifiuti navi (RPF) 

Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.

GU L151/116 del 07.06.2019

Entrata in vigore: 27.06.2019

Recepimento

Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 197

Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. (GU n.285 del 30.11.2021 - SO n. 41)

_________

Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva ha l’obiettivo di proteggere l’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dell’Unione e di garantire nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l’uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento degli stessi presso tali impianti.

Articolo 3 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a:
a) tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro, a esclusione delle navi adibite a servizi portuali ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352, e con l’eccezione delle navi militari da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali;
b) tutti i porti degli Stati membri ove fanno abitualmente scalo le navi cui si applica la lettera a).
Ai fini della presente direttiva, e per evitare ingiustificati ritardi per le navi, gli Stati membri possono decidere di escludere dai loro porti la zona di ancoraggio ai fini dell’applicazione degli articoli 6, 7 e 8.
2. Gli Stati membri adottano misure per garantire che, ove ragionevolmente possibile, le navi escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva conferiscano i loro rifiuti in accordo con la presente direttiva.
3. Gli Stati membri privi di porti o di navi battenti bandiera che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, con l’eccezione degli obblighi di cui al terzo comma del presente paragrafo, possono derogare alle disposizioni della presente direttiva.
Gli Stati membri privi di porti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva possono derogare alle disposizioni della presente direttiva che riguardano soltanto i porti.
Gli Stati membri che intendono avvalersi delle deroghe di cui al presente paragrafo comunicano alla Commissione, entro il 28 giugno 2021, se le pertinenti condizioni sono state soddisfatte e, successivamente, informano la Commissione con cadenza annuale di ogni eventuale modifica ulteriore. Fino a quando gli Stati membri in questione non avranno recepito e attuato la presente direttiva, essi non possono avere porti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva e non possono autorizzare navi, comprese le imbarcazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva a battere la loro bandiera.

Articolo 5 Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti

1. Gli Stati membri garantiscono che per ciascun porto sia predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti e, se del caso, le autorità locali competenti, gli operatori dell’impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile. Tale consultazione dovrebbe avvenire sia durante la predisposizione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti sia dopo la sua adozione, in particolare qualora siano stati attuati cambiamenti significativi per quanto riguarda le prescrizioni di cui agli articoli 4, 6 e 7.
Nell’allegato 1 figurano i criteri dettagliati per l’elaborazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare agli operatori delle navi le seguenti informazioni riportate nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in merito alla disponibilità di adeguati impianti di raccolta nei loro porti e come sono strutturati i costi, e a renderle disponibili al pubblico e facilmente accessibili in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui si trova il porto e, se del caso, in una lingua usata internazionalmente:
a) ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio e, ove opportuno, il loro orario di lavoro;
b) elenco dei rifiuti delle navi abitualmente gestiti dal porto;
c) elenco dei punti di contatto, degli operatori degli impianti portuali di raccolta e dei servizi offerti;
d) descrizione delle procedure per il conferimento dei rifiuti;
e) descrizione del sistema di recupero dei costi, inclusi sistemi e fondi di gestione dei rifiuti di cui all’allegato 4, se del caso.
Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono rese disponibili anche per via elettronica e aggiornate nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.
3. Ove necessario per motivi di efficienza, i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti possono essere elaborati congiuntamente da due o più porti limitrofi nella stessa regione geografica con l’adeguata partecipazione di ciascun porto, purché siano specificate per ogni singolo porto l’esigenza e la disponibilità degli impianti portuali di raccolta. 4. Gli Stati membri valutano e approvano il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e garantiscono che si procederà a una nuova approvazione al termine di almeno cinque anni dalla precedente approvazione o nuova approvazione, e dopo che si siano verificati significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto. Tali cambiamenti possono comprendere modifiche strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo.
Gli Stati membri controllano l’attuazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto. Se durante il periodo di cinque anni di cui al primo comma non si sono verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione può consistere in una convalida dei piani esistenti.
5. I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, possono essere esentati dai paragrafi da 1 a 4 se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di
gestione dei rifiuti comunale e se gli Stati membri in cui tali porti sono situati garantiscono che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti siano messe a disposizione degli utenti dei porti stessi.
Gli Stati membri in cui tali porti sono situati ne comunicano il nome e l’ubicazione per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.

Articolo 7 Conferimento dei rifiuti delle navi

1. Il comandante di una nave che approda in un porto dell’Unione, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL.
2. Al momento del conferimento l’operatore dell’impianto portuale di raccolta o l’autorità del porto cui i rifiuti sono stati conferiti compila in modo autentico e accurato il modulo di cui all’allegato 3 («ricevuta di conferimento dei rifiuti») e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai piccoli porti e senza personale o che sono ubicati in località remote, a condizione che lo Stato membro in cui sono situati tali porti abbia notificato il nome e l’ubicazione di detti porti per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.
3. L’operatore, l’agente o il comandante di una nave che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE comunica per via elettronica, prima della partenza, o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti, le informazioni in essa riportate, nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13 della presente direttiva, in conformità delle direttive 2002/59/CE e 2010/65/UE.
Le informazioni della ricevuta di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due anni, ove opportuno insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti solidi e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità degli Stati membri.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti se:
a) dalle informazioni fornite conformemente agli allegati 2 e 3 risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo; oppure
b) dalle informazioni disponibili a bordo delle navi che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo; oppure
c) la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma.
Al fine di garantire l’uniformità per l’applicazione della deroga di cui alle lettere a) e b) del primo comma, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire i metodi da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 20, paragrafo 2.
5. Uno Stato membro chiede alla nave di conferire, prima della partenza, tutti i propri rifiuti se:
a) sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni disponibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13 o nel GISIS, non può essere accertato che nel successivo porto di scalo siano disponibili adeguati impianti portuali per la raccolta; o
b) il successivo porto di scalo non è noto.
6. Il paragrafo 4 si applica fatte salve prescrizioni più rigorose a carico delle navi, adottate in base al diritto internazionale.

Articolo 9 Esenzioni

1. Gli Stati membri possono esentare una nave che fa scalo nei loro porti dagli obblighi di cui all’articolo 6, all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 8 («esenzione»), qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni:
a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e regolari;
b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che:
i) è comprovato da un contratto firmato con un porto o con un’impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti;
ii) è stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave; e
iii) è stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento, che può essere un porto dell’Unione o un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13 e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati;
c) l’esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull’ambiente marino.
2. Qualora sia concessa l’esenzione, lo Stato membro in cui è situato il porto rilascia un certificato di esenzione, in base al formato di cui all’allegato 5, che conferma che la nave rispetta le condizioni e gli obblighi necessari all’applicazione dell’esenzione stessa e ne attesta la durata.
3. Le informazioni di cui al certificato di esenzione sono riportate per via elettronica dagli Stati membri nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.
4. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio e alla corretta applicazione degli accordi in essere relativi alle navi soggette a esenzioni che fanno scalo nei loro porti per il conferimento e il pagamento.
5. Fatta salva l’esenzione concessa, una nave non procede verso il successivo porto di scalo se è presente un’insufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del
viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo.

Articolo 15 Formazione del personale

Le autorità portuali e le autorità dell’impianto portuale di raccolta provvedono affinché tutto il personale riceva la formazione idonea per lo svolgimento del proprio lavoro sul trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza connessi al trattamento di materiali pericolosi. Tali autorità garantiscono altresì che i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati per rispondere alle sfide dell’innovazione tecnologica.

Articolo 16 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 21 Modifica della direttiva 2010/65/UE

Al punto A dell’allegato della direttiva 2010/65/UE, il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4. Notifica di rifiuti delle navi, compresi i residui Articoli 6, 7 e 9 della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).».

Articolo 22 Abrogazione
La direttiva 2000/59/CE è abrogata.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 24 Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

...

ALLEGATO 1 DISPOSIZIONI PER I PIANI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI NEI PORTI

I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono riguardare tutti i tipi di rifiuti delle navi che abitualmente fanno scalo in un porto e sono elaborati in conformità delle dimensioni del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo.
I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono includere i seguenti elementi:
a) una valutazione dell’esigenza di impianti portuali di raccolta in funzione delle necessità delle navi che abitualmente fanno scalo nel porto;
b) una descrizione del tipo e della capacità degli impianti portuali di raccolta;
c) una descrizione delle procedure di accettazione e raccolta dei rifiuti delle navi;
d) una descrizione del sistema di recupero dei costi;
e) una descrizione della procedura per la segnalazione delle presunte inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;
f) una descrizione della procedura per le consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, le imprese di gestione dei rifiuti, gli operatori dei terminal e le altre parti interessate; nonché
g) una panoramica del tipo e dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi e gestiti negli impianti.
I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti possono includere:
a) una sintesi del diritto nazionale pertinente, la procedura e le formalità per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;
b) l’identificazione di un punto di contatto nel porto;
c) una descrizione degli impianti e dei processi di pretrattamento per eventuali flussi specifici di rifiuti nel porto;
d) una descrizione delle modalità di registrazione dell’uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;
e) una descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi;
f) una descrizione delle modalità di gestione nel porto dei diversi flussi di rifiuti.
Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dovrebbero essere del tutto conformi a un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l’impatto ambientale di queste attività. Tale conformità si presume se le procedure sono conformi al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

ALLEGATO 2
FORMATO STANDARD DEL MODULO DI NOTIFICA ANTICIPATA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

ALLEGATO 3
FORMATO STANDARD PER LA RICEVUTA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

ALLEGATO 4
CATEGORIE DI COSTI E DI ENTRATE NETTE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO E ALL’AMMINISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

ALLEGATO 5
CERTIFICATO DI ESENZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 9 IN RELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 6, 7, PARAGRAFO 1, E 8 DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 NEL/I PORTO/I [INSERIRE PORTO] DI [INSERIRE STATO MEMBRO]

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Tags: Ambiente Rifiuti

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