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Europe, Rome

Infortuni e malattie lavoro: Procedura e Moduli di gestione

ID 8484 | | Visite: 21656 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/8484

Procedura gestione infortuni e mancati infortuni

Infortuni e malattie lavoro: Procedura e Moduli di gestione

In allegato Procedura e Moduli ad uso DL/RSPP per la gestione di infortuni e malattie professionali. L'obiettivo è definire le modalità per la gestione degli incidenti e infortuni allo scopo di attuare azioni preventive e correttive finalizzate ad annullare o ridurre al minimo la probabilità che gli stessi si ripetano anche con l’eventuale aggiornamento del DVR.

Documento completo di (fonte ISPRA, da adattare):

1. Procedura
2. Modulo 1 - Verbale rilevazione infortuni
3. Modulo 2 - Verbale rilevazione incidenti, quasi incidenti
4. Modulo 3 - Proposta di Azione correttiva (AC) in materia di sicurezza

Si accenna alla legislazione per la gestitione dei dati di infortuni sul lavoro da parte degli ENTI preposti (INAIL) in riferimento alla loro trasmissione alla UE, in accordo con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1338/2008 relativo alle statistiche comunitarie sulla sanità pubblica e la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e Regolamento (UE) n. 349/2011.

Si veda anche documento: Rischi, Infortuni, Mancati Infortuni e Indicatori di Prestazione SSL - UNI 7249

Monitoraggio Infortuni e mancati infortuni

Monitorare Infortuni e mancati infortuni è una attività importante preventiva che consente di agire su carenze di sicurezza e salute prima del verificarsi di potenziali altri infortuni similari, suggeriamo di organizzare sempre una attività in merito.

Excursus

Procedura di definizione degli infortuni e dei mancati infortuni (near miss)

1 Premessa - L’infortunio sul lavoro
Si definisce infortunio sul lavoro ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.

La causa “violenta” è un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche.

In sintesi, una causa “violenta” è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore. Per occasione di lavoro si intendono, invece, tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore.

A provocare l’eventuale danno possono essere:

- elementi dell’apparato produttivo;
- situazioni e fattori propri del lavoratore;
- situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.

Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio.

Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.

Per l’Inail sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso. Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.

In questo senso, pur essendo una originalità nella statistica europea, l’Italia riconosce l’infortunio in itinere, dove per infortunio si intende l’incidente che ha causato un danno durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

E' stata riconosciuta l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola.

Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è riconosciuto solo se tale uso è necessitato.

Al contrario non sono riconosciute dall’Inail le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro:
- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
- interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- interruzioni/deviazioni "necessarie" per l'accompagnamento dei figli a scuola;
- brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.

Anche l’infortunio legato all’utilizzo di un mezzo privato può essere considerato infortunio sul lavoro solo se ricorrono le seguenti condizioni:
- sia prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
- i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

Per memoria preme ricordare il rapporto fra infortunio e posizione assicurativa.

Sono considerate attività soggette a indennizzo tutte le attività rischiose svolte dall’operatore nell’esercizio delle attività lavorative.

Un lavoratore è assicurato secondo quanto previsto per una o più attività considerate pericolose dall’art. 1 del Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965 - Suppl. ord.) avente per oggetto “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (c.d. Testo Unico), ma in pratica si può trovare in situazioni di pericolo che non sempre sono provocate dalle attività per le quali è stato assicurato.

Infatti, egli è esposto, oltre che al rischio tipico delle sue mansioni, anche a quello delle prestazioni connesse o strumentali alla sua attività, che possono essere varie e non sempre prevedibili. Egli, inoltre, opera in un determinato ambiente che, di per sé solo, può presentare pericoli; svolge la prestazione a fianco di colleghi che svolgono anch’essi attività rischiose; entra in contatto con apparecchiature e macchine varie anche se non le utilizza direttamente.

In virtù del principio di automaticità delle prestazioni, il lavoratore in ogni caso ha diritto alle prestazioni anche se il suo datore di lavoro non lo ha assicurato per ogni tipologia di rischio connessa alla mansione o si trovi in luoghi di lavoro che non siano nella giuridica disponibilità della propria agenzia.

6.2 Scopo
La presente procedura stabilisce i criteri per l’osservazione e la gestione dei fenomeni e degli eventi che possono provocare incidenti o infortuni causando, danni alle persone e alle cose. Lo scopo del presente documento è di definire le modalità per la gestione degli incidenti e infortuni allo scopo di attuare azioni preventive e correttive finalizzate ad annullare o ridurre al minimo la probabilità che gli stessi si ripetano anche con l’eventuale aggiornamento del DVR.

6.3 Campo di applicazione
La presente procedura è attuata dal Datore di lavoro e si applica al:
- verificarsi di infortuni o incidenti;
- segnalazioni di situazioni di rischio da parte del RLS, dei Preposti, del RSPP, del Servizio Prevenzione, del Medico Competente, degli Addetti all’emergenza e primo soccorso, dell’organo di vigilanza ed enti di controllo, dei fornitori di beni e servizi.

Per quanto riguarda i lavoratori delle imprese o i lavoratori autonomi, gli adempimenti contenuti nella presente procedura devono essere inclusi negli accordi e relativi documenti contrattuali.

6.4 Riferimenti e definizioni
D.Lgs. n.81/2008.
Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
ESAW - (European Statistic of Accidents at Work – Statistiche europee degli infortuni sul lavoro).
...

Obblighi segnalazione agenti Organi vigilanza

L’azienda ha inoltre l’obbligo di segnalare all’organo di vigilanza territorialmente competente gli incidenti e infortuni relativi all’utilizzo all’utilizzo di agenti cancerogeni e mutageni (art. 240, D.Lgs 81/08) e di agenti biologici (art. 277, D.Lgs 81/08), connessi ad agenti chimici per superamento dei limiti di esposizione (art. 254 e 255, D.Lgs 81/08).

Art. 240. Esposizione non prevedibile

1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.

3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
...
Art. 277. Misure di emergenza

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

...
segue in allegato

Statistiche infortuni e malattie lavoro: obbligo di trasmissione alla Commissione

Origine dei dati

Nel dicembre 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 1338/2008 relativo alle statistiche comunitarie sulla sanità pubblica e la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il regolamento è concepito per garantire che le statistiche sanitarie forniscano informazioni adeguate a tutti gli Stati membri dell'UE per monitorare le azioni comunitarie nel campo della salute pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Nell'aprile 2011 è stato adottato un Regolamento (UE) n. 349/2011 sulle statistiche in materia di incidenti sul lavoro che specifica in dettaglio le variabili, le disaggregazioni e i metadati che gli Stati membri sono tenuti a fornire; questa legislazione viene implementata in una serie di fasi.

Le statistiche europee sugli infortuni sul lavoro (ESAW - European Statistics on Accidents at Work) sono la principale fonte di dati per le statistiche dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'ESAW include dati sugli infortuni sul lavoro che comportano almeno quattro giorni di calendario di assenza dal lavoro, compresi gli incidenti mortali. L'espressione "durante il lavoro" significa impegnata in un'attività lavorativa o durante il tempo trascorso al lavoro. Questo include generalmente casi di incidenti stradali nel corso del lavoro, ma esclude incidenti durante il viaggio tra casa e luogo di lavoro.

Le statistiche presentate per gli infortuni sul lavoro si riferiscono a dichiarazioni rese a enti pubblici (amministrazioni di sicurezza sociale) o private, o ad altre autorità nazionali competenti (ad esempio, quelle che controllano le ispezioni sul lavoro o sul luogo di lavoro). Gli indicatori relativi agli infortuni sul lavoro possono essere presentati come valori assoluti, come distribuzioni percentuali, come tassi di incidenza in relazione a ogni 100 000 persone occupate (il denominatore è fornito dalle autorità degli Stati membri dell'UE responsabili della raccolta di dati ESAW o dal LFS (Labour Force Survey) sulla forza lavoro dell'UE o come tassi di incidenza standardizzati.

I dati si riferiscono generalmente a tutte le attività economiche. Poiché la frequenza degli incidenti sul lavoro varia tra le attività della NACE (Statistical classification of economic Activities in the European Community) - attività ad alto rischio comprendono agricoltura, produzione, costruzione e trasporto - viene effettuato un processo di standardizzazione per facilitare il confronto dei dati nazionali. Viene utilizzato un metodo di standardizzazione diretto con pesi calcolati per la popolazione di riferimento europea (EU-28): i pesi rappresentano la proporzione della popolazione di riferimento (di lavoro) in ciascuna attività NACE. Per ciascuno Stato membro dell'UE i tassi di incidenza nazionali sono calcolati per ciascuna attività della NACE e questi sono combinati utilizzando l'insieme fisso di ponderazioni UE per produrre un tasso di incidenza standardizzato globale per lo Stato membro interessato (nota metodologica).

Le statistiche relative agli infortuni sul lavoro possono riflettere una copertura insufficiente o insufficiente.

La sottostima esiste quando la popolazione non è coperta dalla fonte di dati per incidenti, per esempio quando è escluso un certo settore economico o tipo di occupazione. La sottostima riguarda la situazione in cui si verifica un incidente ma non viene segnalato, sebbene sia incluso il relativo settore economico. 

L'entità della sottostima dei dati ESAW può essere analizzata parzialmente confrontando la popolazione di riferimento (dei lavoratori) in ESAW con i dati derivati ​​dalla LFS. 

Metodi di stima

Un metodo consiste nel confrontare i risultati dei sistemi di segnalazione utilizzati per l'obbligo legale di segnalare un incidente con sistemi basati su rapporti assicurativi; ciò potrebbe indicare una mancata segnalazione nel sistema dell'obbligo legale di incidenti o di sovrastimare nei sistemi assicurativi. 

Un altro metodo è quello di confrontare (geograficamente o nel tempo) il rapporto tra incidenti mortali e non mortali, poiché si ritiene che la segnalazione di incidenti mortali sia più probabile che sia accurata a causa della loro natura grave. Si possono fare anche paragoni con i dati provenienti da indagini condotte sulle famiglie, ad esempio dall'LFS (che includeva un modulo ad hoc nel 2013 sugli infortuni sul lavoro e problemi di salute legati al lavoro).

Inoltre, i cambiamenti nel modo in cui i dati vengono raccolti e trattati negli Stati membri dell'UE possono influire sul numero e sull'incidenza degli infortuni sul lavoro in un determinato anno. 

Ad esempio, il 30 giugno 2016 una serie di deroghe alle disposizioni del regolamento UE che disciplina l'ESAW hanno influito sui dati in diversi Stati membri. 

Ciò ha avuto un effetto significativo sui dati relativi agli incidenti sul lavoro per l'anno di riferimento 2014.

Ad esempio, per la prima volta i dati francesi comprendevano la copertura completa di tutti i dipendenti nei settori economici coperti dalle sezioni NACE AS; ciò ha portato ad un evidente aumento apparente del numero di incidenti registrati in Francia (rispetto al 2013). In modo simile, per la prima volta i dati del 2014 per il Belgio includevano informazioni relative agli incidenti nel settore pubblico e questo ha comportato anche un aumento del numero di incidenti segnalati. 

Allo stesso tempo, nel 2016 alcuni fattori di correzione sono stati rimossi dai dati greci dall'ufficio statistico nazionale a causa di problemi metodologici che hanno causato una riduzione considerevole del numero di incidenti segnalati per l'anno di riferimento 2014 (rispetto al 2013); si prevede che nei prossimi anni verrà ricevuto un set di dati più completo, che dovrebbe portare nuovamente a un numero più elevato di incidenti segnalati.

Contesto

Un ambiente di lavoro sano e sicuro è un fattore cruciale nella qualità della vita di un individuo ed è anche una preoccupazione collettiva. I governi degli Stati membri dell'UE riconoscono i benefici sociali ed economici di una migliore salute e sicurezza sul lavoro. Informazioni statistiche affidabili, comparabili e aggiornate sono fondamentali per definire obiettivi politici e adottare misure politiche adeguate e prevenire azioni.

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 153) stabilisce che "[...] l'Unione sostiene e completa le attività degli Stati membri nei seguenti settori: a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro per proteggere salute e sicurezza dei lavoratori; [...]'.

I principi fondamentali che disciplinano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono stabiliti nella direttiva quadro del 1989 89/391/CEE, il cui obiettivo fondamentale è quello di incoraggiare il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro. Tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, sono coperti da questa legislazione, che stabilisce il principio che il datore di lavoro ha il dovere di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti relativi al lavoro, mentre il lavoratore ha l'obbligo di seguire il datore di lavoro istruzioni di salute e sicurezza e segnalare potenziali pericoli.
...

Comunicazione dati

L’articolo 2 e l’allegato IV al regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, stabiliscono l’obbligo di fornire statistiche sugli incidenti sul lavoro alla Commissione (Eurostat).

Le statistiche devono essere trasmesse con cadenza annuale e i dati devono essere forniti entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il regolamento di attuazione della Commissione (UE) n. 349/2011, adottato l’11 aprile 2011, attua il regolamento quadro per quanto riguarda le statistiche sugli infortuni sul lavoro, stabilisce le variabili, le definizioni di classificazione, nonché la suddivisione delle caratteristiche.
__________

Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 354 31.12.2008)

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Le statistiche sono prodotte nel rispetto delle norme in materia di imparzialità, affidabilità, obiettività, rapporto costi/benefici e segreto statistico.

2. Le statistiche includono, nella forma di una serie di dati armonizzata e comune, le informazioni necessarie per l’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, per appoggiare le strategie nazionali di sviluppo di un’assistenza sanitaria di qualità, universalmente accessibile e sostenibile e per l’azione comunitaria nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

3. Le statistiche forniscono dati per gli indicatori strutturali, gli indicatori di sviluppo sostenibile e gli indicatori sanitari della Comunità europea (ECHI - European Core Health Indicators) e per le altre serie di indicatori che è necessario sviluppare per monitorare le azioni comunitarie nei settori della sanità pubblica e della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) statistiche sui settori seguenti:
- stato di salute e determinanti della salute, come definiti nell’allegato I;
- assistenza sanitaria, come definita nell’allegato II;
- cause di decesso, come definite nell’allegato III;
- infortuni sul lavoro, come definiti nell’allegato IV;
- malattie professionali e altri problemi di salute e malattie collegati con il lavoro, come definiti nell’allegato V.
...

ALLEGATO IV

Settore: Infortuni sul lavoro

a) Obiettivi Il presente settore ha per oggetto la trasmissione di statistiche sugli infortuni sul lavoro.
b) Ambito di applicazione Un infortunio sul lavoro è definito come «un evento distinto che si verifica nel corso di un’attività professionale e che causa un danno fisico o mentale».

I dati sono desunti, per l’intera forza lavoro, per gli infortuni mortali sul lavoro e per quelli che provocano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, da fonti amministrative integrate da altre fonti pertinenti ogniqualvolta risulti necessario e praticabile per determinati gruppi di lavoratori o determinate situazioni nazionali.

Un sottoinsieme limitato di dati di base sugli infortuni che provocano un’assenza dal lavoro inferiore a quattro giorni può essere compilato, se i dati sono disponibili e su base facoltativa, nel quadro della collaborazione con l’OIL.

ALLEGATO V
Settore: Malattie professionali e altri problemi di salute e malattie collegati al lavoro

a) Obiettivi
Il presente settore ha per oggetto la trasmissione di statistiche sui casi riconosciuti di malattie professionali e altri problemi di salute e malattie collegati al lavoro.

b) Ambito di applicazione
- Un caso di malattia professionale è definito come un caso riconosciuto dalle autorità nazionali responsabili del riconoscimento delle malattie professionali. I dati sono raccolti per i nuovi casi di malattie professionali e i decessi dovuti ad una malattia professionale.
- I problemi di salute e le malattie collegati al lavoro sono quelli che possono essere causati, aggravati o concausati dalle condizioni di lavoro. Sono inclusi i problemi di salute fisici e psicosociali.

Un caso di problema di salute o di malattia collegato al lavoro non implica necessariamente il riconoscimento da parte di un’autorità e i dati relativi sono desunti dalle indagini demografiche esistenti, quali l’indagine europea sulla salute basata su interviste (European Health Interview Survey - EHIS) o altre indagini sociali.

__________

Regolamento di attuazione della Commissione (UE) n. 349/2011

Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «infortunio sul luogo di lavoro»: un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce ad una lesione fisica o mentale. L’espressione «nel corso del lavoro» significa «mentre la persona è occupata in un’attività professionale» oppure «durante il tempo trascorso al lavoro». Ciò include i casi di incidenti stradali nel corso del lavoro; esclude, invece, gli infortuni in itinere, ossia gli infortuni verificatisi sul tragitto da e verso il posto di lavoro;

b) «infortunio mortale»: un infortunio che conduce al decesso della vittima entro il periodo di un anno a decorrere dalla data dell’infortunio;
...

https://appsricercascientifica.inail.it/infmp/esaw.asp

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Accidents_at_work_statistics

Fonte:
ISPRA
European Statistics on Accidents at Work (ESAW)

Certfico Srl - IT | Rev. 00 2019
©Copia autorizzata Abbonati

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Tags: Sicurezza lavoro Segnalazione Infortuni Abbonati Sicurezza

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Delibera ARERA 01 ottobre 2024 395/2024/R/com

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