Circolare 8 maggio 2019 - D.P.R. 435/91
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Circolare 8 maggio 2019 (Prot. 29364)
D.P.R. 435/91 - Libro II - Titolo VII - "Radiotelegrafia e radiotelefonia" esenzione dall'installazione della stazione radiotelefonica ad onde ettometriche
La circolare n.2/2019 fornisce chiarimenti per garantire l’omogeneità di comportamento degli ispettori di bordo in sede di collaudo e di ispezione a stazioni radio, per la gestione delle esenzioni dall'installazione della stazione radiotelefonica ad onde ettometriche rilasciate alle unità trasporto passeggeri ai sensi del D.P.R. 435/91.
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Estratto:
In merito alla circolare RT/RTF n. 9/2017, si ritiene opportuno chiarire che la stessa:
- elenca i criteri già adottati dal Comando generale, a partire dal 2009, per il rilascio dell’esenzione di cui trattasi; prevedendo apparati radioelettrici da installare in funzione della navigazione e del servizio svolto dall’unità, aggiuntivi rispetto a quelli richiesti con i provvedimenti antecedentemente rilasciati anche in conformità alla Circolare RT/RTF n. 2 del 18 maggio 1998;
- delega alle Capitanerie di porto, nel rispetto dei criteri in essa contenuti, la fase istruttoria ed il rilascio dell’esenzione di cui trattasi;
- non intende revocare od annullare provvedimenti di esenzione già in forza laddove non siano mutate le condizioni che ne hanno determinato il rilascio né tantomeno quelli emessi in accordo alle prescrizioni della Circolare RT/RTF n. 2/1998.
Relativamente, invece, alla Circolare RT/RTF n. 2/1998, si evince che per le unità da passeggeri:
- adibite alla navigazione entro un miglio dalla costa, durante la stagione estiva, in ore diurne ed in condizioni meteo marine favorevoli, e nel presupposto della presenza – nella zona di impiego – del servizio di ascolto continuo in VHF di stazioni radio-costiere restano valide le esenzioni già rilasciate;
- adibite alla navigazione nazionale litoranea, entro un’ora da porti, l’esenzione poteva essere rilasciata/mantenuta nel rispetto di precisi, nuovi, parametri operativi ed in presenza di specifiche apparecchiature radioelettriche (vds punto 2 della Circolare);
- in caso di difformità le Autorità marittime avrebbero dovuto informare tempestivamente (si ricorda era il 18 maggio 1998) lo scrivente Comando generale.
Alla luce di quanto sopra si riporta, quindi, di seguito, l’attuale corretta applicazione delle circolari di cui trattasi per la gestione delle esenzioni rilasciate alle unità trasporto passeggeri:
A. fino al 17 maggio 1998:
a) unità adibite alla navigazione entro un miglio dalla costa, durante la stagione estiva, in ore diurne ed in condizioni meteo marine favorevoli, e nel presupposto della presenza – nella zona di impiego – del servizio di ascolto continuo in VHF di stazioni
radio-costiere restano valide le esenzioni già rilasciate nel rispetto delle condizioni appena citate;
b) unità adibite alla navigazione nazionale litoranea, entro un’ora da porti, le esenzioni restano valide purchè nelle stesse sia stato previsto, così come richiesto dalla circolare RT/RTF n. 2 del 18 maggio 1998, il secondo VHF che potrà essere anche di tipo portatile;
B. dal 18 maggio 1998 al 18 gennaio 2017:
a) unità adibite alla navigazione entro un miglio dalla costa, durante la stagione estiva, in ore diurne ed in condizioni meteo marine favorevoli, e nel presupposto della presenza – nella zona di impiego – del servizio di ascolto continuo in VHF di stazioni radio-costiere, le esenzioni già rilasciate restano valide nel rispetto delle condizioni appena citate;
b) unità adibite alla navigazione nazionale litoranea, entro un’ora da porti, le esenzioni già rilasciate restano valide se i punti 2.1, 2.2 e 2.3 della Circolare RT/RTF n. 2 del 18 maggio 1998 sono rispettati,
c) restano valide le esenzioni rilasciate da questo Comando Generale nelle quali sia stato previsto l’obbligo di installazione degli equipaggiamenti poi previsti nella circolare serie RT/RTF n.09/2017.
C. dal 19 gennaio 2017: trova applicazione la circolare serie RT/RTF n.09/2017.
Eventuali deviazioni rispetto all’applicazione dei contenuti dei punti A., B. o C. di cui sopra, devono essere gestite alla luce della novellata disciplina introdotta con le Circolari “Radiocomunicazioni” n. 5/2004 o RT/RTF n. 9/2017 a scelta dell’armatore a seconda della abilitazione dell’unità.
Fonte: MISE
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