Decisione (UE) 2019/701
della Commissione del 5 aprile 2019 che stabilisce un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell’etichettatura dei prodotti cosmetici
GU L 121/1 dell'08.05.2019
Entrata in vigore: 28.05.2019
Decisione abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2022/677 della Commissione del 31 marzo 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell’etichettatura dei prodotti cosmetici (GU L 127/1 del 29.04.2022). Entrata in vigore: 19.05.2022. Applicazione: dal 29.04.2023
Articolo 1
Il glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti prescritto dall’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione 96/335/CE è abrogata a decorrere dall’8 maggio 2020.
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Articolo 33 Glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti
La Commissione compila e tiene aggiornato un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti. A tale scopo, la Commissione tiene conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI). Il glossario non costituisce un elenco delle sostanze il cui impiego è autorizzato nei prodotti cosmetici.
La denominazione comune degli ingredienti va impiegata nell'etichettatura dei prodotti cosmetici immessi sul mercato al più tardi dodici mesi dopo la pubblicazione del glossario nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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