INAIL | Autoliquidazione annuale dei premi 2018/2019
Guida Autoliquidazione annuale dei premi 2018/2019 ed istruzioni operative
Autoliquidazione annuale premi 2018/2019
Dal 1° gennaio 2019 si applicano le tariffe aggiornate dei premi relativi alle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività", nonchè la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e quella della gestione navigazione, approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019 e pubblicati il 1° aprile 2019.
Le istruzioni operative forniscono indicazioni in merito alle scadenze, alle novità del premio speciale artigiani e di quello della navigazione, all'aggiornamento delle “Basi di calcolo”, alla riduzione e alla rateazione del premio nonchè ad alcuni casi particolari.
E' stata, inoltre, prevista un’apertura scaglionata dei servizi per l’autoliquidazione 2018/2019 e viene fornito il relativo calendario.
A supporto degli utenti è stata predisposta, come di consueto, anche la guida all’autoliquidazione 2018/2019, nella quale sono stati aggiornati gli esempi della sezione dedicata al calcolo del premio, con particolare riferimento all'eliminazione delle riduzioni e del premio supplementare silicosi/asbestosi.
Scadenze
Per consentire l’applicazione delle predette tariffe sono stati differiti tutti i termini riguardanti l’autoliquidazione 2018/2019, come già comunicato con la circolare 11 gennaio 2019, n. 1.
Si riepilogano gli adempimenti che il datore di lavoro deve effettuare entro il 16 maggio 2019 e le novità per il calcolo del premio di autoliquidazione 2018/2019:
Entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro deve:
- pagare il premio di autoliquidazione. Il numero di riferimento da indicare nel modello F24 è 902019. Per le PAN il servizio online Invio retribuzioni e calcolo del premio indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24;
- inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte 5 tramite il servizio online “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l’anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell’anno precedente.
Il suddetto termine del 16 maggio 2019 si applica anche ai datori di lavoro che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019.
Fonte: INAIL
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