Regolamento (UE) 2019/521
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Regolamento (UE) 2019/521 | XII Adeguamento al progresso tecnico (ATP)
Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
GU L86/1 del 28.03.2019
Entrata in vigore: 17.04.2019
Applicazione a decorrere dal 17 ottobre 2020.
In deroga al secondo comma, le sostanze e le miscele possono, prima del 17 ottobre 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento.
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 armonizza le disposizioni e i criteri relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all'interno dell'Unione.
(2) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 tiene conto del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS) delle Nazioni Unite.
(3) I criteri di classificazione e le norme relative all'etichettatura del GHS sono rivisti periodicamente a livello delle Nazioni Unite. La sesta e la settima edizione riveduta del GHS sono il risultato delle modifiche adottate, rispettivamente nel 2014 e nel 2016, dal comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.
(4) Sulla scorta della sesta e della settima edizione riveduta del GHS è necessario modificare alcune disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio del regolamento (CE) n. 1272/2008. In particolare, con la revisione del GHS sono state introdotte una nuova classe di pericolo per gli esplosivi desensibilizzati e una nuova categoria di pericolo, «gas piroforici», all'interno della classe di pericolo «gas infiammabili».
Tra le modifiche rientra anche l'adeguamento di una serie di elementi: i criteri per le sostanze e le miscele che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili; i valori soglia generici; le disposizioni generali per classificare le miscele sotto forma di aerosol; il dettaglio delle definizioni e i criteri di classificazione, secondo il caso, per le classi di pericolo esplosivi, gas infiammabili, liquidi infiammabili, solidi infiammabili, tossicità acuta, corrosione/irritazione della pelle, gravi lesioni oculari/irritazione oculare, sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione; tossicità specifica per organi bersaglio e pericolo in caso di aspirazione.
Sono state inoltre apportate modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e alcuni consigli di prudenza. È perciò necessario adeguare alcune disposizioni e alcuni criteri tecnici degli allegati I, II, III, IV, V e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per tenere conto della sesta e settima edizione riveduta del GHS.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.
(6) Per dare ai fornitori di sostanze e miscele il tempo di adeguarsi alle nuove disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio, l'applicazione del regolamento dovrebbe essere differita.
(7) In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione volontaria delle nuove disposizioni prima che siano effettive, i fornitori dovrebbero avere la facoltà di applicare le nuove disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio su base volontaria prima della data di applicazione del presente regolamento.
8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato
1) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
2) l'allegato II è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento;
3) l'allegato III è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento;
4) l'allegato IV è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento;
5) l'allegato V è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento;
6) l'allegato VI è modificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 ottobre 2020.
In deroga al secondo comma, le sostanze e le miscele possono, prima del 17 ottobre 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento.
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